Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Art 1 Legge n. 241/1990
Art 3 Legge n. 241/1990
Massima:
Consiglio di giustizia amministrativa, Sicilia, 8 ottobre 2007, n. 929
Il vincolo cimiteriale è perpetuo, ex art. 338 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (da ultimo cfr. in proposito C.d.S., IV, 11.10.2006, n. 6064); né afferendo a una specifica qualità del bene su cui incide la sua reiterazione nel P.R.G., peraltro meramente ricognitiva, dà luogo ad indennizzo in base a Corte cost. 20.05.1999, n. 179.
Testo completo:
Consiglio di giustizia amministrativa, Sicilia, 8 ottobre 2007, n. 929
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1017/2006, proposto da
PIZZUTO SALVATORE,
rappresentato e difeso dall avv. Carmelo Briguglio, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via D. Trentacoste, 89, presso la signora Alessandra Allotta;
contro
l ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell assessore pro tempore, il DIPARTIMENTO REGIONALE DELL URBANISTICA, in persona del dirigente pro tempore e il COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO PRESSO IL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA CON DELIBERA N. 1 DEL 4.3.2003, rappresentati e difesi dall Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, 81, sono ope legis domiciliati;
e nei confronti
del COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Carlo Mazzù ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Tintoretto, 9 presso lo studio dell avv. Maria Delia Manno;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sezione di Catania (sez. int. I), n. 484 del 29 marzo 2006.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l atto di costituzione in giudizio dell Avvocatura dello Stato per l Assessorato regionale territorio ed ambiente ed altri e dell avv. C. Mazzù per il comune di Santo Stefano di Camastra;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, l avv. G. Monforte, su delega dell avv. C. Briguglio, per Pizzuto Salvatore, l avv. dello Stato Tutino per l Assessorato regionale territorio ed ambiente ed altri e l avv. M.D. Manno, su delega dell avv. C. Mazzù per il comune di Santo Stefano di Camastra;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione l appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato irricevibile il ricorso dell odierno appellante per l annullamento del decreto assessoriale del 20 aprile 2004 avente ad oggetto l approvazione del P.R.G. e del Regolamento edilizio del Comune di Santo Stefano di Camastra, nella parte in cui disciplinano la particella n. 2560, ex 1124, del foglio di mappa n. 3 del catasto urbano imprimendo ad essa la destinazione E1 e reiterando il vincolo di rispetto cimiteriale senza prevedere apposito indennizzo; nonché della previa delibera n. 1 del 4 marzo 2003 del Commissario ad acta nominato presso lo stesso Comune, di adozione dell impugnato P.R.G. e annesso Regolamento edilizio.
All odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello censura la dichiarazione di irricevibilità del ricorso in prime cure perché successivo di oltre 60 giorni alla data di pubblicazione sulla GURS del decreto assessorile impugnato, di cui si è detto nella narrativa in fatto che precede, senza aver considerato che non erano stati posti in essere gli altri incombenti previsti dalla legge e condizionanti la legale conoscenza del P.R.G..
Il motivo è fondato.
Sono pacifici in giurisprudenza i principi secondo cui il termine per l’impugnazione del Piano Regolatore Generale decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali, giacché l’ordinamento non prevede che l’atto di approvazione del Piano debba essere notificato ai proprietari delle aree incluse nel territorio interessato, ma stabilisce che sia oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale & e che gli atti debbano essere depositati presso il Comune “a libera visione del pubblico” (così C.d.S., IV, 12 novembre 2002, n. 6278; v. anche C.d.S., IV, 18 gennaio 1996, n. 45), e per cui è onere dell’eccipiente la tardività dell’impugnazione fornire rigorosa prova del momento in cui controparte abbia avuto piena conoscenza dell’atto lesivo (per tutti, cfr. C.d.S., IV, 21 febbraio 2005, n. 550).
Viceversa, nel caso di specie, non è stata fornita da parte dei resistenti, nell eccepire l irricevibilità del ricorso, alcuna prova circa la data di effettivo perfezionamento disconosciuto e sempre contestato dal ricorrente delle ulteriori formalità (pubblicazione all Albo pretorio e relativo avviso) al cui integrale compimento la legge correla la presunzione iuris et de iure di conoscenza da parte di ogni interessato dell avvenuta approvazione del piano regolatore.
Sicché, in difetto di tale prova, il ricorso va ritenuto ricevibile.
2. Il secondo motivo, di autonoma censura della condanna alle spese, è inammissibile perché trattasi di pronunzia correlata all esito del giudizio, non scrutinabile di per sé e indipendentemente da esso.
3. Il terzo motivo di appello con cui si deduce eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di insufficienza e perplessità di quest ultima, e violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 è parzialmente fondato, nei sensi di cui appresso.
Non v è dubbio che, per costante orientamento giurisprudenziale, nella formazione dello strumento urbanistico generale l’amministrazione ha un’ampia potestà discrezionale per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree. Né l’obbligo di motivazione viene rafforzato, imposto o mutato in base alla sola presentazione delle osservazioni al piano regolatore generale da parte dei privati. Queste, infatti, sono semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (C.d.S., IV, 30 giugno 2004, n. 4804).
Tuttavia, con specifico riferimento al caso in esame, il consueto richiamo giurisprudenziale della sufficienza di un generico riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto non è idoneo a dar adeguatamente conto delle specifiche ragioni che abbiano indotto l Amministrazione ad azzerare in sostanza (0,03 mc/mq) la volumetria di parte del fondo in questione, rispetto ai precedenti 3 mc/mq (anche se solo per la realizzazione di attrezzature di interesse comune ).
Tanto più in quanto come risulta dal IV motivo di appello, che può accogliersi solo per questo profilo e che risulta invece, per il resto, infondato è anche controverso tra le parti se sia stata esattamente rilevata ai fini del procedimento pianificatorio l effettiva pendenza del fondo in discorso (che l appellante assume pianeggiante o di pendenza non superiore al 15%, mentre per controparte sarebbe di circa il 30%).
Per una precisa acquisizione di tale non irrilevante elemento di fatto e, all esito, per un motivato riesercizio della potestà pianificatoria relativamente alla indicata particella catastale, l azione amministrativa andrà reiterata dopo il parziale annullamento degli atti impugnati.
4. Infondate, viceversa, sono le censure di cui al quinto motivo di appello con cui il ricorrente si duole della reiterazione senza indennizzo del vincolo cimiteriale d inedificabilità assoluta che affetta una parte del lotto per cui è causa (e a tale parte, ovviamente, non si estende il parziale accoglimento, per le ragioni esposte, del gravame).
Il vincolo cimiteriale, infatti, è perpetuo, ex art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (da ultimo cfr. in proposito C.d.S., IV, 11 ottobre 2006, n. 6064); né afferendo a una specifica qualità del bene su cui incide la sua reiterazione nel P.R.G., peraltro meramente ricognitiva, dà luogo ad indennizzo in base a Corte cost. 20 maggio 1999, n. 179.
Sicché, per la parte del fondo di cui trattasi ricadente nell area di rispetto cimiteriale, i provvedimenti impugnati sono del tutto legittimi.
5. In conclusione, l appello è parzialmente fondato, nei limiti indicati nei superiori paragrafi n. 1 (ai fini del superamento della declaratoria di irricevibilità resa in prime cure) e n. 3 (quanto al merito degli atti impugnati) della motivazione, e negli stessi limiti va accolto.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla in parte gli atti impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso a Palermo il 18 aprile 2007 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
Il 8 ottobre 2007