Cassazione penale, 7 ottobre 1964, n. 2576

Massima:
Cassazione penale, 7 ottobre 1964, n. 2576
L’art. 18 del R.D. 12 dicembre 1942, n. 1880, ne prescrivere che le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località appartata, fuori dell’abitato, vieta di tenere simili rimesse entro il centro abitato, e la sua violazione – penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 358 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 – configura un reato permanente; invero, col mantenere la rimessa di carri funebri in località ove la legge non consente che sia ubicata, l’agente pone in essere una attività che protrae, oltre il momento nel quale il reato si è perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, la violazione della norma e dell’interesse che questa tutela, determinando così una persistenza nella consumazione dell’illecito.

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