Cassazione civile, Sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10022

Riferimenti: Giust. civ. Mass. 1997, 1931

Massima:
Cassazione civile, Sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10022
In caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale, in sede di giudizio di legittimità, abbia proposto ricorso assumendo di esserne l’erede deve provare, pena l’inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma di cui all’art. 372 c.p.c., con riferimento tanto al fatto storico del decesso della parte originaria, quanto alla asserita qualità di erede della stessa (oneri ottemperabili, ad esempio, mediante produzione del certificato di morte del “de cuius” e della conseguente denuncia di successione, ovvero di atti notori), trattandosi, nella specie, di fatti costitutivi del diritto di impugnazione e, come tali, da provare da parte del soggetto che intenda esercitarlo. Tale prova, necessaria in presenza di apposita eccezione di controparte, può essere fornita in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purché precedenti la discussione del medesimo, così che siano resi edotti gli eventuali controricorrenti presenti (ove mai questi ultimi non siano già stati destinatari, in precedenza, di apposita notificazione ex art. 372 c.p.c.).

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10022
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA Presidente
” Ugo DE ALOYSIO Consigliere
” Francesco SABATINI ”
” Francesco BOFFA TARLATTA Rel. ”
” Bruno DURANTE ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIOVESAN MAURO, PIOVESAN DOMENICO, COVIS
LUIGINO, n. q. di eredi della Sig.ra COVIS Antonietta,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO ANGELINI, che li difende anche
disgiuntamente all’avvocato GIOVANNI AGRIZZI, giusta delega
in atti;
Ricorrenti
contro
UNIPOL COMP ASSIC SOC, in persona del suo Procuratore ad negotia
Avv. Lucia ALBINI con sede in Bologna, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO CAROLI che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
Controricorrente
nonché contro
SANTOLINI UMBERTO;
Intimato
avverso la sentenza n. 1743-94 della Corte d’Appello di VENEZIA,
emessa il 21-09-94 e depositata 14-11-94 (R.G. 911-90);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17-04-97 dal Relatore Consigliere Dott. Francesco BOFFA TARLATTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 1987 Covis Antonietta evocava in giudizio avanti il Tribunale di Treviso Santolini Roberto e la soc. Unipol Compagnia di Assicurazioni chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni alla persona subiti nell’incidente stradale avvenuto il 10 dicembre 1985 in Treviso.
Assumeva che mentre procedeva in bicicletta lungo una strada alla periferia della città era stata tamponata dall’auto condotta dal Santolini che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia; cadendo aveva riportato gravi lesioni.
I convenuti costituitisi in giudizio eccepivano che l’incidente doveva ritenersi avvenuto per esclusiva colpa della parte lesa, che si era repentinamente immessa nel flusso della circolazione, omettendo di dare la dovuta precedenza all’auto del Santolini.
Con sentenza in data 18 maggio il Tribunale respingeva la domanda risarcitoria.
Gravata di appello la sentenza, la Corte d’Appello di Venezia confermava l’impugnata sentenza.
La Corte Territoriale osservava che in base alle, risultanze processuali doveva ritenersi provato che la ciclista aveva improvvisamente girato a sinistra senza alcuna segnalazione e era stata così investita dall’auto che procedeva regolarmente sulla sua direttrice di marcia.
Nè per contro alcuna responsabilità era ravvisabile a carico del Santolini.
Deceduta nelle more del giudizio la Covis, hanno proposto ricorso per cassazione Piovesan Mauro, Piovesan Domenico e Covis Luigino sulla base di unico complesso motivo.
Resiste con controricorso illustrato da memoria la soc.
Unipol.
DIRITTO
Deve preliminarmente esaminarsi la eccezione proposta dalla Unipol, secondo la quale i ricorrenti, qualificatesi come successori della parte deceduta, non hanno dimostrato tale loro qualità, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile.
L’eccezione è fondata.
Nell’intestazione del ricorso, i ricorrenti si limitano a qualificarsi figli ed eredi di Covis Antonietta; in atti risulta solo prodotto il certificato di morte di tale parte.
È principio consolidato che per proporre ricorso per cassazione nella qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito occorre, a pena di inammissibilità del ricorso, dare la prova, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c. non solo del decesso della parte originaria, ma anche della asserita qualità di erede, trattandosi di fatto costitutivo del diritto processuale di impugnazione, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 c.c. dalla parte che lo esercita.
Tale prova necessaria quando vi sia eccezione di controparte, può essere data anche con atto motorio (Cass. 3.1.1994 n. 1 w 484922) e in momento successivo al deposito del ricorso, purché prima della discussione, in modo che possano averne legale conoscenza i controricorrenti, a meno che gli stessi siano stati resi edotti con notificazione ex art. 327 c.p.c.
Trattasi di presupposto che attiene alla legittimazione e che, nella contestazione della controparte, non può essere presunto in base alla produzione del solo certificato di morte, che di per sè non individua i successori che hanno accettato l’eredità.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 221.100 – oltre lire 1.500.000 di onorari.
Roma, 17 aprile 1997.

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