Cassazione civile, Sez. III, 15 settembre 1997, n. 9190 [1]

Norme correlate:
Capo18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 824 Regio Decreto n. 262/1942

Massima:
Cassazione civile, Sez. III, 15 settembre 1997, n. 9190
Nella costruzione di cappelle gentilizie o familiari realizzate in aree cimiteriali si deve distinguere il diritto sull’area e quello sulla costruzione: il secondo è un diritto soggettivo che, sia pure temporaneo, è suscettibile di esecuzione forzata e, quindi, può formare oggetto di pignoramento.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. III, 15 settembre 1997, n. 9190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI Presidente
” Gaetano NICASTRO Consigliere
” Giovanni Silvio COCO ”
” Luigi Francesco DI NANNI Rel. ”
” Giuliano LUCENTINI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
RITROVATO FILOMENA, elettivamente domiciliata in Roma presso
Canc. Corte Suprema di Cassazione, difeso dall’avvocato Beniamino
Cerrato, con studio in 71023 Bovino Piazza Guido Paglia, n. 11,
giusta delega in atti;
Ricorrente
contro
CAVALLI PIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio
Clementi 68, difeso dall’avvocato Lazzarino Fini, giusta delega in
atti;
Controricorrente
avverso la sentenza n. 460-94 della Corte d’Appello di Bari, emessa
il 28-3-1994 depositata il 14-06-94; RG. 68-1991.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14-03-97 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Francesco Di Nanni;
udito l’Avvocato Lazzarino Fini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Cavalli Pio, con ricorso del 2 maggio 1988 al giudice dell’esecuzione del tribunale di Foggia, ha proposto opposizione all’esecuzione iniziata in suo danno da Filomena Ritrovato con il pignoramento in data 16 novembre 1985 dell’area cimiteriale e della cappella gentilizia su di essa esistente nel cimitero di San Giovanni Rotondo e da lui realizzata.
L’opponente ha dedotto che i beni indicati erano impignorabili, perché soggetti al regime demaniale ed ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del pignoramento e degli atti successivi.
La Ritrovato si è costituita nel giudizio ed ha sostenuto che il privato concessionario dell’area cimiteriale acquista un diritto reale, che come tale è alienabile, prescrivibile ed espropriabile.
2. L’opposizione all’esecuzione è stata accolta dal tribunale limitatamente all’area cimiteriale e rigettata rispetto alla cappella gentilizia.
In particolare il tribunale ha escluso il carattere familiare del sepolcro, in quanto il fondatore non aveva inteso destinarlo solo alla sua famiglia, avendone consentito la tumulazione di parenti non familiari.
Questa decisione, impugnata dal Cavalli, è stata riformata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 14 giugno 1994, la quale ha dichiarato la nullità del pignoramento eseguito da Filomena Ritrovato sulla cappella gentilizia.
La Corte di Bari ha ritenuto irrilevante, siccome proveniente dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e non dalla legislazione, la distinzione tra sepolcro familiare e sepolcro ereditario ed ha dichiarato:
– che il consenso prestato dal Cavalli alla tumulazione di parenti non familiari non consentiva di escludere il carattere familiare del sepolcreto sottoposto a pignoramento, perché la titolarità del sepolcro di famiglia spetta a tutti coloro che sono legati al fondatore da vincoli di sangue, compresi i collaterali;
– che dalla concessione amministrativa rilasciata dal Comune di San Giovanni Rotondo per la costruzione della cappella risultava che il fondatore aveva inteso riservare il diritto d’uso della cappella gentilizia alla sua famiglia e di disporne jure ereditario soltanto dopo l’estinzione della famiglia;
– che le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria prevedono che il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla sola persona del concessionario ed alle persone della propria famiglia.
3. Per la cassazione di questa sentenza Ritrovato Filomena ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.
Resiste con controricorso Pio Cavalli.
DIRITTO
1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 824 e 823 cod. civ., del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, contenente il regolamento di polizia mortuaria, dell’art. 832 cod. civ. e dell’art. 42 della Costituzione.
La ricorrente si riferisce al capo della sentenza impugnata nel quale la Corte di appello ha accolto l’opposizione all’esecuzione ritenendo il carattere familiare del sepolcreto.
Ella sostiene che il diritto spettante al costruttore sui loculi di una cappella gentilizia è un diritto soggettivo di natura reale e che le limitazioni nascenti dalle norme che regolano l’area cimiteriale possono essere fatte valere solo dall’autorità amministrativa e non da un privato verso un altro privato, in quanto il costruttore ha il libero esercizio del suo diritto reale.
Con il secondo motivo è denunciata contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente sostiene che la Corte di appello è incorsa nella seguente contraddizione: da un lato ha ritenuto che il diritto del cavalli è un diritto soggettivo perfetto, dall’altro ha accolto l’opposizione all’esecuzione che era stata proposta.
Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della legge.
La ricorrente si riferisce al capo della sentenza impugnata nel quale la Corte di appello ha ricavato il carattere familiare del sepolcreto dell’atto di concessione del Comune di San Giovanni Rotondo.
Ella sostiene che la Corte di appello, non solo non ha indicato da quali norme si ricavano le limitazioni al trasferimento dei loculi, ma non ha tenuto conto che nella specie il pignoramento non era caduto sull’area cimiteriale, ma sui loculi che il Cavalli aveva realizzato nel consistente numero di trentanove ed aveva alienato a persone estranee alla propria famiglia.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’evidente connessione.
Essi, unitariamente considerati, sono fondati.
2.1. Nel sistema vigente (d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria, il quale, per la parte che interessa, ricalca la disciplina del precedente regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803) la costruzione di cappelle gentilizie o familiari (id est: la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale) può avvenire all’interno o all’esterno dei cimiteri: artt. 90 e 108 del decreto n. 285 del 1990.
Nel primo caso l’area cimiteriale è assoggettata al regime del demanio pubblico (art. 824, secondo comma, cod., civ. e Cass. 21 luglio 1977, n. 3257) e segue la condizione giuridica di questo (art. 823, primo comma, dello stesso codice), per cui può essere soggetta ad esecuzione forzata.
La condizione giuridica di inalienabilità dell’area cimiteriale, tuttavia, non ne esclude l’utilizzazione da parte dei privati e questa generalmente avviene attraverso atti di concessione in godimento temporaneo, come è previsto espressamente dall’art. 92 del citato d.p.r. n. 285 del 1990.
Il problema posto dal ricorso è quello di individuare il regime giuridico applicabile alla costruzione delle cappelle realizzate in area cimiteriale e, in definitiva, di stabilire se cioè la cappella gentilizia realizzata da Pio Cavalli sia soggetta ad esecuzione forzata.
La soluzione del problema richiede che sia preliminarmente qualificato il diritto che, salvo configurazione specifica contenuta nell’atto di concessione, è conferito al privato con l’atto di concessione.
Nella giurisprudenza di questa Corte tale diritto è stato qualificato dapprima come diritto reale particolare suscettibile di alienazione, prescrizione o espropriazione per pubblica utilità salvo particolari limitazioni (sent. 30 maggio 1984, n. 331, ma già sent. 2 aprile 1959, n. 974) e, più recentemente, come diritto soggettivo di natura reale assimilabile alla superficie (sent., 7 ottobre 1994, n. 8197).
Quest’ultimo inquadramento è condiviso dal Collegio, il quale ritiene che si tratta di un diritto sulla costruzione distinto da quello sul suolo, la cui realtà si esaurisce nel fatto che esso inerisce ad un immobile specifico, mentre la sua particolarità non sta nella sua temporaneità, che si riscontra anche nella superficie come si ricava dagli artt. 953 e 954 cod. civ., quanto nell’assoggettamento del bene al controllo particolare dell’autorità pubblica che ne può disporre l’estinzione attraverso la soppressione del cimitero.
2.2. Dal diritto ora indicato, che come si è visto è il diritto sulla costruzione realizzata sopra o al di sotto dell’area cimiteriale, si distingue quello al sepolcro o alla tumulazione, il quale è un diritto di natura personale, che si acquista per avere realizzato la costruzione o per il fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela con il concessionario.
Allo scopo di regolare l’esercizio di tale secondo diritto l’art. 93 del decreto n. 285 del 1990 distingue la posizione dei familiari del concessionario (primo comma) da quella degli altri conviventi del concessionario ai quali lo ius sepulcri è riconosciuto subordinatamente a quello dei primi, in ciò ricalcando la distinzione giurisprudenziale tra sepolcro familiare ed ereditario a seconda che la tumulazione è consentita ai soli familiari diretti del concessionario (sui suisque) oppure a parenti non familiari.
3.1. Nella vicenda che ne occupa il diritto sulla costruzione della cappella familiare realizzata da Pio Cavalli e sottoposta a pignoramento è, quindi, un diritto soggettivo di tipo reale assimilabile al diritto di superficie.
In base alle considerazioni esposte in precedenza non possono sorgere dubbi sul fatto che la cappella familiare può essere oggetto di esecuzione forzata (in quanto alienabile) e, quindi, di pignoramento.
Naturalmente, il diritto che sarà conseguito attraverso l’esecuzione forzata avrà gli stessi connotati che caratterizzavano quello del debitore esecutato, ma questo carattere incide solo sul valore economico del bene e non sul suo regime giuridico, come è stato già ritenuto per il diritto di superficie da parte di autorevole dottrine.
3.2. La diversa conclusione cui è giunta la Corte di appello di Bari non è corretta, perché si fonda sulla distinzione tra sepolcro familiare e sepolcro ereditario, la quale è rilevante solo per regolare l’accesso al sepolcro da parte di una ristretta cerchia di soggetti (generalmente legati da vincoli di consanguineità con il fondatore), ma non può essere utilizzata per escludere il trasferimento del diritto soggettivo sul sepolcro inteso come costruzione.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “Nella costruzione di cappelle gentilizie o familiari realizzate in aree cimiteriali si deve distinguere il diritto sull’area e quello sulla costruzione: il secondo è un diritto soggettivo che, sia pure temporaneo, è suscettibile di esecuzione forzata e, quindi, può formare oggetto di pignoramento”.
La determinazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la determinazione delle spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 1997, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

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