Quesito pubblicato su ISF2019/3-a

Il titolare di una impresa funebre con sede in un Comune del Trentino Alto-Adige ha sempre operato all’interno della propria abitazione familiare (un maso). Ma ora, essendo aumentata l’attività, vorrebbe trasferirsi in una sede più consona. Ha quindi acquistato il terreno, predisposto il progetto di costruzione della sede, e chiesto alla Provincia Autonoma di competenza la modifica del Piano Urbanistico per procedere ai lavori (procedura alquanto complicata poiché l’Ufficio Urbanistico provinciale ha considerato l’attività dell’impresa come attività artigianale e quindi non è possibile, su quel terreno, né costruire, né variare il piano urbanistico).
Ciò premesso chiede se il D.M. 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale” è ancora valido e se può essere preso a riferimento per motivare la propria ragione nei confronti della Provincia.
Risposta:
Il D.M. 31 dicembre 1983 (che ha subìto, ai fini della identificazione delle onoranze funebri, una variazione) non è applicabile ai privati. Difatti il decreto inizia con:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti: … pompe funebri …”.
E quindi è solo a quegli effetti e cioè per la identificazione come servizio pubblico a domanda individuale per una gestione in economia diretta comunale e per capire quali servizi siano a pagamento o no. Non serve quindi ai fini della classificazione privata dell’attività funebre.
Per la classificazione dell’attività funebre, occorre capire se esiste una legge della P.A. di competenza che l’abbia definita come tale. Se non esiste, bisogna controllare con che tipo di autorizzazione (comunale) e iscrizione alla Camera di Commercio quella ditta operi.
L’attività funebre è principalmente la somma di tre attività:
1. esercizio del trasporto funebre (che a parere dello scrivente si ritiene essere attività di servizio);
2. vendita di bare e altri oggetti ad esse applicate per lo svolgimento di un funerale (quindi commercio di bara);
3. agenzia d’affari ex art. 115 T.U. Pubblica Sicurezza.
A livello di classificazione dei codici ATECO, (c’è insieme di varie attività tra cui le pompe funebri in senso stretto):
Denominazione ATECO: Servizi di pompe funebri e attività connesse
Codice ATECO: 96.03.00
Descrizione:
− inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali domestici e attività collaterali: preparazione delle salme per l’inumazione, cremazione, imbalsamazione e servizi prestati dalle imprese di pompe funebri, fornitura di servizi di inumazione o di cremazione, affitto di camere ardenti;
− affitto o vendita di tombe;
− manutenzione di tombe e mausolei;
− disbrigo di pratiche funerarie;
Dalla classe 96.03 sono ESCLUSE:
− servizi di cura del verde all’interno dei cimiteri, cfr. 81.30;
− esequie religiose, cfr. 94.91.

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