Firenze: il vincolo cimiteriale non ammette deroghe nemmeno sulle pertinenze

Il Consiglio di Stato ha ribadito una volta di più l’assoluta inedificabilità entro il limite fissato dal testo unico delle leggi sanitarie nella zona di rispetto cimiteriale.
E il Comune di Firenze ha sospeso la Scia relativa alla realizzazione di una piscina in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e cimiteriale, nonostante il progetto avesse ottenuto dal Comune l’autorizzazione paesaggistica con l’avallo della Commissione del paesaggio e della Soprintendenza.
Secondo i giudici della Settima Sezione di Palazzo Spada il vincolo cimiteriale indicato dall’articolo 338 del Regio Decreto 1265 è di tipo assoluto e non ammette deroghe neanche per le opere pertinenziali.
Il ricorso dell’interessato è stato così respinto dal Tar Toscana ed il Consiglio di Stato, nella pronuncia del 30 ottobre scorso n. 9302/2023, ha confermato la sentenza, respingendo l’appello.
Più precisamente, la salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 m. prevista dall’art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n° 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere, anche pertinenziali incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici e rilevanti interessi pubblici che tale fascia intende tutelare, quali, anzitutto, le esigenze di natura igienico sanitaria e la salvaguardia della sacralità e del sentimento religioso che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura dei defunti.
Tale vincolo determina cioè una situazione di inedificabilità ex lege che non necessita di essere recepita dagli strumenti urbanistici e, anzi, si impone ad essi operando come limite legale nei confronti delle previsioni urbanistiche locali eventualmente incompatibili.
In questo caso, tra l’altro, il progetto che il Comune ha stoppato ricadeva nella fascia più ristretta di 50 metri dalla cinta muraria del cimitero, entro cui non sono ammessi nemmeno gli interventi di interesse pubblico, per i quali – a determinate condizioni – è ammessa una deroga entro i 200 metri.

Written by:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.