[Fun.News 3649] Nuovo cambiamento di normativa sulle emissioni in atmosfera

Venerdì della scorsa settimana, il 28 agosto 2020, è entrato in vigore il decreto del Governo che riscrive le regole della Parte V del Dlgs 152/2006 sulle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione.

Il cambiamento e’ stabilito dal Dlgs 30 luglio 2020, n. 102, il quale ha integrato e corretto le modifiche apportate alla Parte V del “Codice ambientale” solo tre anni fa con il Dlgs 183/2017 di recepimento della direttiva 2015/2193/Ue (Emissioni in atmosfera degli impianti medi di combustione) e di riordino, ai sensi della legge delega 170/2016, del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Ora questo ulteriore Dlgs 102/2020 porta nuovi cambiamenti alla disciplina per:
– razionalizzare e semplificare le procedure autorizzatorie
– rendere più efficace il sistema dei controlli
– cambiare il sistema sanzionatorio
– correggere alcuni refusi e colmare delle lacune normative contenute nella norma.

Tra le novità si segnala:

  • l’obbligo di riferire sempre i valori limite di emissione autorizzativi a sostanze specifiche e pertinenti con il ciclo produttivo (mai a categorie aperte o generiche di sostanze)
  • chiarimenti sul divieto di autorizzazione generale alle emissioni in caso di uso di sostanze pericolose (rilevano solo le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo da cui si originano le emissioni)
  • nuova definizione di “emissione odorigena”, che include sia le emissioni convogliate sia quelle diffuse.

Per chi volesse approfondire il tema può leggersi il provvedimento cliccando su VEDI D.Lgs 102/2020

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.