Imprese funebri lombarde: la Regione cambia i requisiti per operare

Imprese funebri lombarde: la Regione cambia i requisiti per operare

Con il regolamento 1/07, la Regione Lombardia cambia i requisiti minimali per poter essere autorizzati all’esercizio dell’attività funebre.
L’esercente l’attività funebre è l’unico soggetto autorizzato ad effettuare trasporti funebri completamente svolgentisi dentro la regione Lombardia, dopo la fine del periodo transitorio (10/05/2007).
Consentendo che i requisiti di personale occorrente siano garantiti anche con forme contrattuali diverse da quelle del solo contratto di lavoro subordinato con l’esercente stesso, di fatto la Regione ha optato per una soluzione di grande libertà d’impresa, attenuando al minimo le barriere d’ingresso all’attività, ma tenendo fermi sia il criterio di tutela del dolente (con le note incompatibilità, che permangono) sia di regolarità contributiva ed adeguata formazione per gli operatori funebri.
Una soluzione che dovrà essere verificata nel modus operandi, perché il punto dolente è quello dell’accaparramento dei funerali (vietato, ma difficile da controllare).
Nella contrapposizione tra le varie scuole di pensiero di come doveva essere strutturato l’esercente l’attività funebre hanno vinto e perso tutti.
Non c’è un modello unico adottato dalla Regione e quindi sarà il mercato a stabilire quale sarà la soluzione vincente tra impresa strutturata e micro-impresa che si avvale di terzi per l’esecuzione del servizio. Si annota che, oltre alle usuali soluzioni, entra prepotentemente la possibilità di accordi tra piccole imprese funebri per garantire il rispetto dei requisiti. E questo fatto depotenzia enormemente il rilascio di autorizzazioni per attività disgiunta di agenzia d’affari o di commercio di articoli funebri in occasione del funerale (ancora giuridicamente possibile).
L’elemento più innovativo del cambio di normativa infatti quello di consentire contratti di somministrazione di personale da un’impresa all’altra, di aver rimesso in gioco l’aggregazione tra piccole imprese, che quindi potranno svincolarsi, se lo vorranno, dal dover richiedere prestazioni di servizio solo ai cosiddetti “centri servizi”.
Dal punto di vista economico si è scelto di abbassare il punto di pareggio (break even point) per la gestione economica dell’impresa funebre, consentendo il passaggio di quote rilevanti di costi fissi a costi variabili (personale, autofunebre ed autorimessa).
Ci si augura che ciò possa tradursi in benefici anche per i cittadini, con un abbassa-mento dei prezzi, maggiore qualità dei servizi, trasparenza fiscale, e garanzie nella scelta dell’impresa.
Le più penalizzate dalla modifica normativa sembrano essere le medio-grandi imprese (pubbliche e private), che hanno per loro natura costi gestionali superiori e quindi subiranno erosioni di quote di mercato, se non cambieranno la loro strategia con politiche aggressive di marketing e di creazione di reti di agenzie per la vendita di servizi, diffuse sul territorio.
Con tali scelte normative la lotta al racket del caro estinto si sposta inesorabilmente sulla politica fiscale e cioè sul sistema di detrazioni IRPEF per i dolenti, all’imposizione IVA ad aliquota ridotta, e quindi all’emersione del “sommerso”, togliendo a monte quella provvista di “nero” che alimenta le “informazioni privilegiate” di infermieri e altri soggetti compiacenti di strutture sanitarie.


Editoriale di Daniele Fogli, pubblicato su I Servizi Funerari 2/2007.

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