Trasporti funebri e necroscopici in Lombardia

Articoli correlati (e reperibili attraverso la funzione “CERCA”)

  • Igiene e trasporti a cassa aperta.
  • Sosta di più giorni: come confezionare la bara?
  • La tempistica del funerale.
  • Sanzioni davvero efficaci?
  • Sanzioni incoerenti.

 

 

In regime di DPR 285/1990 tutta la dottrina era concorde su questo postulato: per rimuovere una salma da un luogo inadatto e quindi w11intrinsecamente pernicioso occorre una certificazione che attesti la situazioni di concreto rischio, sulla base della quale potrà esser proposto da parte del medico necroscopo o del medico igienista il trasferimento del de cuius al deposito d’osservazione, indicando i motivi su cui si fonda la suggestione formulata dal medico intervenuto, così chi ha titolo a decidere sulla destinazione della salma è tenuto a richiedere l’autorizzazione al trasporto alla volta dell’obitorio/deposito d’osservazione/servizio mortuario ospedaliero. Si evince chiaramente come il medico necroscopo in questo processo sia solo un’interfaccia strumentale rispetto alla potestà autorizzativa che rimane in capo al comune, l’impossibilità di accordare direttamente il permesso di trasporto conduce all’impasse allorquando il decesso in abitazione inadatta si consumi durante le ore di chiusura degli uffici comunali. Alcuni giuristi ritenevano che per particolari circostanze (ad esempio il cosiddetto “recupero salma) il trasporto potesse aver luogo in base ad una premessa per il successivo rilascio, ex post, di una vera e propria autorizzazione al trasporto funebre.

Nel frattempo, però, la società italiana comincia ad avvertire nuovi bisogni e sensibilità, anche nella sfera del post mortem, si pensi alla pregevole volontà di socializzare il fenomeno morte, consentendo ai malati terminali di trascorrere le ultime ore della loro esistenza al riparo delle mura domestiche, senza poi incorrere nelle rigidità procedurali del DPR 285/90 che rendono molto complicato il trasporto a cassa aperta se non ricorrono le condizioni “estreme” di cui sopra.

La morte in abitazione privata comporta parecchi disagi anche logistici come la difficoltosa movimentazione del cadavere una volta completato il periodo d’osservazione, o la problematica chiusura del feretro (gli ambienti angusti mal si conciliano con l’uso di saldatori) , senza poi contare la presenza nelle stesse stanze dove la salma è stata composta di bimbi, persone facilmente impressionabili, soggetti con alterazioni psichiche…

Alcune leggi regionali affrontano molto coraggiosamente questa criticità, rendendo sempre possibile il trasferimento a cassa aperta delle salme previa la sottoscrizione di un modulo da parte del sanitario che constata la morte.

 

Possiamo allora portci questo quesito: in Lombardia I trasporti di salme a cofano aperto effettuati da strutture di ricovero, cura e socio assistenziali verso le abitazioni private o sale del commiato, devono essere eseguiti in qualsiasi orario del giorno e della notte?

 

Innanzi tutto la fattispecie in esame è disciplinata dall’Art. 4 comma 4 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 e dall’Art. 39 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal regolamento 6 febbraio 2007 n. 1

Nella polizia mortuaria i trasporti si suddividono in due grandi categorie:

1) Trasporti funebri (di salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri) autorizzati dal comune (Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000) su istanza di parte e con decreto individuale e nominativo (Art. 23 DPR 285/1990). Essi sono regolamentati in via generale da un’ordinanza del sindaco ex Art. 22 DPR 285/1990.Il realtà per ossame, resti mortali e relative ceneri , quando non richiesti per ulteriore sistemazione in sepoltura privata la dottrina ammette la possibilità di adottare un unoco provvedimento comulativo. Mentre per resti morali, ossa o ceneri non hanno ragione di sussistere le precauzioni dettate dall’Art. 8 DPR 285/1990 La distinzione tra salma/cadavere e’ stata introdotta proprio al fine di regolare diversamente il trasporto di salma rispetto al trasporto di cadavere. Salma è il corpo umano privo delle funzioni vitali durante il periodo d’osservazione e prima dell’accertamento sull’effettività del decesso, cadavere, invece, la spoglia mortale pronta pwer esser racchiusa nella cassa e “smaltita” secondo la pratica funebre prescelta (inumazione, tumulazione, cremazione. Invero vi sarebbe anche la modalità del tutto residuale e teorica dell’imbalsamazione).

2) Trasporti necroscopici disposti d’ufficio dalla Pubblica Autorità ai sensi del Paragrafo 5.2 Circolare Ministeriale 24 Giugno 1993 n. 24 quando il decesso sia avvenuto in luogo pubblico, per accidente (si tratta della cosidetta raccolta salme incidentate) o comunque non idoneo a fungere da deposito d’osservazione per la veglia funebre. la Lombardia estende questa funzione anche all’Autorità Sanitaria per i casi di propria competenza (si veda a tal proposito Art. 4 comma 3 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 ed allegato n. 9 Delibera Giunta Regionale 21 Gennaio 2005 n. 20278), quando cioè si debba preservare la salute pubblica dal rischio di contagio o contaminazione.
I trasporti necroscopici sono per loro stessa intima natura atipici e non possono esser ulteriormente codificati siccome in presenza di determinati presupposti la Legge indica un’Autorità, le attribuisce il potere di porre in essere qualunque tipo di atto e quindi di determinare qualunque tipo di effetto in ordine a situazionisoggettive indeterminate, al fine di provvedere secondo ciò che richiede una determinata situazione di necessità: a volte la stessa materia di intervento è indicata in modo del tutto generico o comunque
comprensivo delle più diverse evenienze, a volte invece è indicata in modo più preciso.

I trasporti a “cassa aperta” sono trasversali, perchè attengono ad ambedue le fattispecie prese in esame, sia nell’uno, sia nell’altro caso, però, non necessitano di autorizzazione comunale, la ratio della norma è infatti, permettere lo spostamento del corpo inanimato, in tempi rapidi, e senza inibire eventuali manifestazioni di vita, superando le criticità burocratiche legate agli orari di apertura degli uffici comunali.

 

Bisognerà, quindi specificare di volta in volta se si tratti di trasporto funebre a cassa aperta o di trasporto necroscopico a cassa aperta (in quest’ultimo caso se si esclude dal novero dei servizi necroscopici il funerale “sociale” ex Art. 1 comma 7Bis egge 28 febbraio 2001 n. 26 per indigenti, persone abbandonate o verso cui i congiunti dimostrino disinteresse, la formula ” a cassa aperta” risulterebbe persino pleonastica e ridondante, in quanto il trasporto necroscopico avviene sempre durante il periodo d’osservazione).

Mentre tutti i cadaveri sono sempre e comunque trasportabili (anche se, naturalmente, la sepoltura dovrebbe avvenire nel comune di decesso dove il camposanto è l’impianto istutuzionalmente preposto all’accoglimento dei cadaveri ai sensi del combinanto disposto tra gli Artt. 337, 341 e 341 Decreto 1265/1934 e gli Artt. 24, 50 DPR 285/1990) )Il trasporto funebre a cassa aperta sconta due pesanti limitazioni:

  • non deve esserci pregiudizio per la salute pubblica
  • escusione a priori della morte dovuta a reato per non inquinare elementi probatori al vaglio della magistratura.

Anche in questi due frangenti il trasporto mortuario è ammesso, quando necessario, ma si ricadrebbe nella fattispecie del trasporto necroscopico, perchè i soggetti legittimati a richiederlo“motu proprio” non sarebbero i famigliari del de cuius attraverso un atto di disposizione, ma i Pubblici Poteri.

Mentre il trasporto di cadavere si effettua con rigorosamente con la bara sigillata e saldata (se il feretro è costutuito da cofano ligneo e controcassa metallica o altro dispositivo a tenuta stagna ad essa assimilabile ex Art. 31 DPR 285/1990) il trasporto salma può avvenire a mezzo di una semplice cassa di legno (purchè foderata internamente con un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante ex paragrafo 5.3 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24), un cassone rigido, una barella o il body bag (un sacco con il fondo atto a trattenere eventuali fuoriuscite di liquidi e munito di cerniera A più riprese interviene la stessa Regione con atti di tipo istruttivo, come appunto le Circolari esplicative 9 febbario 2004 7/SAN e 21 maggio 2005 21/SAN per precisare quanto segue: l’Art. 4 comma 4 della L.R. 22/2003 si riferisce unicamente ai trasporti precedenti all’accertamento di morte, essi, dunque, per tale ragioni non possono esser effettuati con le modalità di cui all’Art. 24 e seguenti del DPR 285/90, cioè a cassa chiusa, dovendosi assicurare che non vi siano ostacoli ad eventuali manifestazioni di vita.

Si tratta, quindi, dei trasferimenti, entro un contenitore sì impermeabile (soprattutto sul fondo) ma non completamente sigillato, dal luogo del decesso a:

  • Sala del commiato (casa funeraria)
  • servizio mortuario ospedaliero (ex DPR 14 gennaio 1997) di istituto sanitario
  • Obitorio o deposito d’osservazione comunale
  • Abitazione del de cuius o dei famigliari (solo in Lombardia, in Emilia Romagna è, invece, consentito il trasporto a cassa chiusa verso
  • L’abitazione del de cuius o dei suoi congiunti ex Art. 10 comma 6 L.R. 19/2004)
    Per il quale non serve una specifica autorizzazione comunale essendo sufficiente il modulo 2, debitamente compilato, allegato alla delibera 20278 del 21 gennaio 2005.

bagsL’elenco sembra non ulteriormente ampliabile, rimane, però, da valutare la legittimità di continuare ad allestire la camera ardente presso chiese, templi, edifici adibiti al culto, sedi di partiti, associazioni….) quando ricorrano i presupposti per tributare al de cuius speciali onoranze, questa possibilità, dopo tutto, non sembra completamente vietata, anche ai sensi dell’Art. 38 comma 2 Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6.

Rimangono, implicitamente, in vigore anche in Lombardia le disposizioni generali in tema di trasporti funebri di cui al capo IV del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (per altro sempre valide quando vi sia extrarerritorialità, per trasferimenti oltre i confini della regione) si è, quindi del seguente avviso: se si verificano le condizioni di cui sopra (ossia il trasferimento del “morto” può avvenire in piena sicurezza, è stata posta diagnosi di morte, si può fugare anche il solo dubbio di morte cagionata da evento criminoso) il medico sopraggiunto sul luogo dell’exitus deve complilare e sottoscrivere il modulo per il trasporto salma (sulla gratuità o meno della prestazione si può discutere, ma per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo “Servizi necroscopici in Lombardia parte I liberamente reperibile negli archivi di www.funerali.org.

Giusta l’Art. 22 (quando e se ancora pienamete applicabile) del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria anche il trasporto a cassa aperta (in quanto pur sempre “trasporto funebre”) potrebbe esser blandamente sottoposto a regolamentazione (magari definendo i percorsi stradali) l’istituto del tarsporto salma, però, nello spirito stesso della Legge Regionale Lombarda deve mantenere quale sua caratteristica peculiare una flessibilità pressochè assoluta che mal si concilia con l’idea di reggimentare l’attività di trasporto funebre insita nell’Art. 22 DPR 285/1990.

Written by:

Carlo Ballotta

781 Posts

View All Posts
Follow Me :

23 thoughts on “Trasporti funebri e necroscopici in Lombardia

  1. Buongiorno
    Avrei una domanda da fare. una persona decede nel suo comune di residenza, e la volontà da parte della famiglia è quella di svolgere la funzione religiosa nel comune stesso, e di tumulare la salma nel suo comune di nascita, effettuando il trasporto direttamente alla fine della funzione religiosa. Mi potete dire come si regolamenta questa casistica?tenendo presente che il comune di residenza è in lombardia mentre il comune di nascita è in campania.

    Grazie

  2. Sempre più spesso i servizi cimiteriali sono appaltati a ditte esterne (con gare vergognosamente al ribasso), le quali però debbono garantire in ogni caso il fabbisogno minimo di personale per operare in piena sicurezza nel rispetto del Decreto Legislativo 626/1994.

  3. Carlo ti ringrazio per la risposta,se ho ben capito bisognerebbe conoscere ogni comune come a regolamentato la questione,anche perchè l’ente che a preso in appalto..fa sempre affidamento sulla nostra buona volontà visto che quasi sempre l’operatore è solo o max in due!!

    Williams
    grazie

  4. occorre comprendere se con il trasporto funebre ci si ferma al cancello del cimitero o si arriva al luogo dove effettivamente verrà effettuata la sepoltura (atteso che la sepoltura è comunque una attività cimiteriale distinta da quella di trasporto funebre). In Italia, la stragrande maggioranza dei Comuni ha regolato la questione in maniera da effettuare la consegna del feretro nel luogo da loro stabilito e cioè al cancello del cimitero o, se sussiste una chiesa interna, nel luogo in cui termina il trasporto in arrivo e si lascia il feretro per le esequie. Terminata la cerimonia il feretro è preso in carico dal personale del gestore del cimitero. È possibile regolare il trasporto funebre anche con la consegna da parte del personale che svolge il trasporto funebre direttamente nel luogo di sepoltura, ma è situazione del tutto minoritaria. Nel cimitero, area demaniale comunale, per effetto dell’art. 824 del codice civile, è il proprietario, cioè il Comune, che decide qualunque cosa non contrastante con leggi.

    Ragion per cui decide anche come agire nel caso prospettato (e in genere ciò avviene col regolamento di polizia mortuaria comunale). Anche il T.U. Leggi Sanitarie e il D.P.R. 285/90 danno questi poteri al Comune (e in taluni casi al sindaco). La regolazione del trasporto funebre è materia di regolamento comunale o anche di ordinanza del sindaco. È quindi con questi strumenti comunali che si disciplina con esattezza la materia.
    Le operazioni cimiteriali, se non diversamente specificato dal regolamento comunale (esempio: murature/smurature in cappella privata) sono svolte in regime di monopolio da parte del gestore del cimitero e di norma non sono materia di impresa funebre.

    Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

    Non si può negare, però, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza pur sempre del custode del cimitero, il quale vigila che i lavori siano svolti secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe in vigore.”

  5. lavoro come necroforo in un’agenzia di servizi in Lombardia, quando aiutiamo i tumulatori nei vari cimiteri(senza firmare alcun registro di delibera del sindaco)alla tumulazione siamo in regola o non potremmo operare all’interno del cimitero?se ci facciamo del male risponde qualcuno o tutti saranno pronti a dire”no non dovevi oprare all’interno perchè la legge…….dice che….”
    speranzoso in una risposta saluto e ringrazio.

    Williams

  6. finitivamente in soffitta la possibilità di esercitare la privativa nel trasporto funebre. Difatti, con sentenza n. 11726 del 6/6/2005 la Sez. I della Corte di Cassazione, si è espressa in modo inequivocabile sulla abrogazione dell’art. 1, n. 8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, contenente il T.U. delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, là dove demanda l’assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre alla decisione dell’autorità amministrativa. La sentenza ribadisce ancora una volta (dopo diversi TAR e il Consiglio di Stato) la incompatibilità della precedente disciplina con quella nuova dettata dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la quale, prevede che i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province siano “stabiliti dalla legge” e non da una scelta amministrativa ricadendo, quindi, in un ambito caratterizzato dalla libertà di concorrenza.

    Dal 10 febbraio 2005 in Regione Lombardia non sussiste più la privativa nel trasporto funebre. Il trasporto funebre è attività libero-imprenditoriale soggetta a regime autorizzatorio e il Comune deve assicurarlo, ai sensi di quanto stabilito nel comma 1 dell’articolo 33 del regolamento regionale 6/04.

    Le principali sentenze emesse in materia sono qui sotto elencate:
    – Consiglio di Stato, Sez. VI, 7/11-27/12/2006, n. 7950
    – Consiglio di Stato, Sez. V, 11/10/2005, n. 5506
    – Corte di Cassazione, Sez. I, 06/06/2005, n. 11726
    – T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 15/12/2004, n. 4338
    – Consiglio di Stato, Sez. V, 09/12/2004, n. 7899
    – T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 02/07/2004, n. 9865
    – T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11/03/2004, n. 2844
    – Consiglio di Stato, Sez. V, 06/03/2002, n. 1367
    – Consiglio di Stato, Sez. V, 04/03/2002, n. 1269
    – Consiglio di Stato, Sez. V, 28/02/2002, n. 1226
    – T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. Un., 24/01/2002, n. 41
    – T.A.R. Puglia, Sez. II, Bari, 28/03/2001, n. 815
    – T.A.R. Piemonte, Sez. II, 08/02/2001
    – T.A.R. Puglia, Sez. I, Bari, 20/03/2000, n. 1056

  7. PREMESSA: Con il DPR 21/10/1975 n. 803, si introduce la possibilità di effettuare il trasporto funebre in partenza o in arrivo nel Comune con un unico carro funebre, pur se richiesto dai familiari. Ciò per evitare il trasbordo, poco gradito ai familiari e ai presenti, da un carro ad un altro del feretro contenente il cadavere, ai confini comunali. Viene legato a queste eventualità il pagamento di un “diritto fisso” ed è introdotta una soglia massima: la sua entità non può superare quella della tariffa per trasporto funebre a pagamento di ultima categoria svolgentesi nello stesso territorio comunale.

    Oggi per giurisprudenza costante e norma positiva ( Almeno, dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) il diritto fisso di cui all’Art. 19 comma 3 DPR 285/1990 può esser richiesto solo in qualità di somma per attività istruttoria o per uso di particolare attrezzature (esempio: autorimesse per autofunebri).

    La “vecchia tassa di passaggio” è di fatto abrogata!

  8. Scusate, qualcuno sa dirmi, per cortesia, qualcosa di specifico sulla vecchia tassa di passaggio salma in lombardia? Per intenderci quel pedaggio che si pagava per ogni comune che si attraversava mentre si trasportava un feretro?? Che legge era e quando è stata abolita? (vi parlo dalla Lombardia) o comunque dove posso trovare info a riguardo…

    Grazie mille

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Scopri di più da funerali.org

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading