I cadaveri durante la loro permanenza nella tomba, sia essa una fossa di terra oppure un tumulo, sono soggetti a diverse trasformazioni di stato intermedie prima di degradare a semplice ossame e, quindi, in polvere secondo il celebre monito biblico (et in pulvem reverteris!).
L’attività cimiteriale è ciclica e non ad accumulo, è, dunque, finalizzata alla scheletrizzazione dei corpi e non al loro mantenimento nella condizione di integrità immediatamente successiva al decesso, proprio per assicurare spazio alle nuove sepolture; quindi, dopo il periodo di sepoltura legale, si eseguono le operazioni di esumazione o estumulazione volte a rimuovere le vecchie tombe (con il loro contenuto), così da poterle riutilizzare.
Dal 10 febbraio 1976, da quando entrò in vigore il vecchio regolamento di polizia mortuaria per ogni cadavere, anche tumulato, deve esser fissato un tempo massimo di sepoltura (coincidente, quasi sempre, con l’esaurirsi della concessione) oltre il quale procedere con il disseppellimento proprio per verificare l’avvenuta mineralizzazione dei tessuti organici e provvedere alla raccolta delle ossa. Sono, infatti, vietate le concessioni perpetue.
Particolari condizioni ambientali, chimiche e fisiche possono inibire, rallentare o modificare radicalmente i processi di normale decomposizione della materia organica di cui consiste il corpo umano, quindi non è sempre vero che all’atto dell’apertura della tomba si rinvengano solo ossa, spesso, in effetti, i corpi sono ancora incorrotti (per effetto dei fenomeni postmortali di corificazione, saponificazione o mummificazione) o solo parzialmente intaccati dalla putredine.
Il maggiore dei problemi gestionali per i cimiteri italiani è proprio questo: i morti non si scheletrizzano nei tempi e nei modi previsti!
Da circa 10 anni a questa parte si rileva con sempre maggior frequenza come le salme sepolte in terra, nei loculi o nelle tombe, decorso il periodo usuale di sepoltura (rispettivamente 10 e 30-35 anni) abbiano elevate percentuali di mancata o imperfetta scheletrizzazione.
Questo dato tendenziale, inizialmente avvertito nel corso delle esumazioni decennali (20% di inconsunti, con punte in zone umide del 70-80%) è in effetti la sommità di un iceberg, perché solo in questi, e nei prossimi anni, cominceranno ad entrare in rotazione i loculi o i posti salma in tomba frutto della crescita delle tumulazioni degli anni sessanta. Già in molte città si avvertono percentuali di indecomposti che variano fra il 20-30% e il 50-60% ed anche più in caso di estumulazione.
Ci si è quindi cominciato a chiedere quali fossero le cause di un simile trend negativo, tenuto conto che spesso i terreni di inumazione erano gli stessi (e in certi casi si era addirittura determinato un abbassamento delle falde superficiali per effetto di forti emungimenti dai pozzi) capaci, in passato, di garantire una certa efficienza “mineralizzante”.
E’ stato, inoltre, per certi versi sconvolgente constatare come nella tumulazione più si seguiva alla lettera la norma di legge e più si ottenevano risultati pessimi in termini di efficacia “mineralizzante”.
In pratica l’ impermeabilità ai liquidi e ai gas della bara e della cella muraria, unita magari alla puntura conservativa, determina condizioni di prolungamento nel tempo dei fenomeni di scheletrizzazione.
A partire dagli anni ‘90 si comincia ad avvertire l’esigenza di una norma con cui affrontare questa difficoltà strutturale, ossia lo smaltimento di cadaveri dissepolti ma ancora intatti che, non potendo esser ridotti in cassetta ossario o in ossario comune, continuerebbero ad occupare per ancora molto altro tempo posti feretro, riducendo, così, la capacità ricettiva del camposanto per i nuovi morti.
L’attuale regolamento di polizia mortuaria è varato il 10 settembre del 1990, ma, con una certa miopia, non introduce nuovi strumenti operativi, limitandosi a prescrivere per gli inconsunti estumulati un ulteriore periodo di interro, ed, ovviamente, in sede di calcolo del fabbisogno cimiteriale, ovvero del dimensionamento dei campi a sistema di inumazione, si dovrà appunto considerare questa ulteriore esigenza in termini di fosse.
Prendere coscienza di una problema significa anche dotarsi di un linguaggio tecnico-giuridico con cui, poi codificare le disposizioni normative per risolverlo o, quanto meno arginarlo: il cadavere mummificato, corificato o saponificato rappresenta un’entità medico legale di difficile interpretazione, invece il legislatore per uniformare i protocolli operativi della complessa macchina chiamata “polizia mortuaria”, decide, in diversi passaggi, ma con un obiettivo di fondo chiaro, di adottare una definizione amministrativa ed uniformante, basata su un criterio temporale, prima con la Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10, poi con la Legge 30 marzo 2001 n. 130 ed infine con il DPR 15 luglio 2003 n. 254: da questo momento i cadaveri indecomposti sono detti “Resti Mortali”, ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo a prescindere dal loro stato di reale conservazione (completo prosciugamento, presenza di parti molli…), se sono trascorsi almeno 10 anni dalla loro inumazione o 20 anni dalla loro tumulazione.
Quindi i cadaveri inconsunti, se dalla prima sepoltura sono passati gli anni di sepoltura legale (10 per l’inumazione, 20 per la tumulazione), cessano di esser tali e divengono resti mortali, ossia una nuova fattispecie cimiteriale cui l’ordinamento giuridico italiano riserva riconoscimento e protezione affievoliti rispetto al cadavere.
Prima, in mancanza di una norma positiva, anche la giurisprudenza più autorevole della Suprema Corte di Cassazione aveva oscillato non poco sul concetto di cadavere ora estendendolo sino alla completa dissoluzione dello stesso in ossa sciolte, ora limitandolo al solo corpo umano privo sì delle funzioni vitali, ma dotato di tutte le fattezze anatomiche ben riconoscibili e tali da suscitare sentimento di pietà e devozione verso i defunti.
In linea teorica anche all’interno dell’architettura normativa del DPR 285/90 è sempre consentita la cremazione dell’esito del fenomeno cadaverico trasformativo conservativo su richiesta dei familiari aventi titolo (a meno che non vi fosse un divieto espresso in vita dal de cuius). Per coloro che sono morti dopo il 1990 vale inoltre il criterio del silenzio assenso, cioè ai familiari si sostituisce il Responsabile del cimitero quando sia stata data opportuna pubblicità della destinazione finale di tali inconsunti, previa decisione del Sindaco con apposita ordinanza, ma vi sono due fortissime limitazioni altamente paralizzanti:
- l’impossibilità di cremare cadaveri di persone decedute quando vigeva ancora il vecchio regolamento di polizia mortuaria (in regime di DPR 803/1975 si sarebbe potuto dal luogo alla cremazione solo dietro espresso volere del de cuius senza che tale volontà potesse esser surrogata o integrata dai famigliari dello stesso).
-
L’obbligo di un turno supplementare di inumazione per gli indecomposti estumulati, con l’implicito divieto, quindi, di cremare l’indecomposto subito dopo l’estumulazione
In regime di DPR 285/90 solo laddove si fossero verificate condizioni oggettive di carenza di spazi cimiteriali il Sindaco avrebbe potuto emettere una ordinanza (ma sono casi estremi) con la quale cremare subito anche esiti di fenomeni cadaverici di persone morte prima del 1990, così come ricordato dallo Stesso Ministero della salute in risposta allo stesso quesito posto da due distinti comuni con p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003.
La grande rivoluzione avviene con l’emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254, esso, essendo una fonte di pari grado rispetto al regolamento di polizia mortuaria può intervenire sul suo testo per cambiarne l’assetto anche con potere “abrogante”, così come conferma lo stesso Ministero della Salute con risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003: “A parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, è consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale” .
Da questo pronunciamento della stessa autorità sanitaria statale emerge sempre come centrale l’elemento della volontà, che è una costante di tutta la legislazione in tema cremazione.
Questa volontà può risolversi in:
- atto di disposizione in termini di diritti personalissimi e di pietas (il dar sepoltura attiene alla sfera più intima delle relazioni giuridiche e parentali);
-
una decisione (cioè un potere discrezionale esercitato da un soggetto a rilevanza politica) che attiene alle funzioni del sindaco e va formalizzata con opportuna pubblicità notizia in un’apposita ordinanza.
Come manifestare allora la volontà per la cremazione dei resti mortali?
il diritto a disporre dei cadaveri non si esaurisce in seguito alla prima destinazione degli stessi, ossia dopo il periodo legale di sepoltura.
Circa l’opzione cremazionista per resti mortali ed ossame (inconsunti), si pensa debbano trovare applicazione le norme contemplate per la cremazione delle cadaveri al momento immediatamente successivo al decesso, specie per quanto riguarda la priorità tra coniuge e parenti nei vari gradi e, nel caso di difetto del coniuge, la possibile pluralità di persone nello stesso grado (indipendentemente dalla linea di parentela o dalla sua ascendenza o discendenza). E’ sempre richiesta un’autorizzazione da cui, però, deve emergere solo la volontà di cremare il resto mortale o le ossa. Non è più necessaria, infatti, la procedura aggravata volta ad escludere la morte sospetta o dovuta a reato.
La cremazione dei resti mortali e delle ossa può esser deliberata d’ufficio da parte del comune quando vi sia disinteresse da parte dei familiari del defunto. La loro opposizione o contrarietà alla cremazione, invece, deve sempre esser rispettata.
Il disinteresse si qualifica come un atteggiamento inequivoco protratto per un tempo sufficientemente lungo e certo o quale mancanza di soggetti titolati a decidere sulla destinazione alternativa di ossa e resti mortali.
Secondo un certo filone del dibattito tra gli studiosi della materia funeraria l’assenso all’incinerazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie o delle semplici ossa non sembrerebbe richiedere requisiti particolari di forma, come accade, invece, per incinerare un cadavere,se non quello della sua dichiarazione resa al competente ufficio (potrebbe esser anche quello del cimitero) da parte di chi è legittimato a richiedere ed ottenere la cremazione dei resti mortali. Altri giuristi si spingono ancora oltre con una lettura più estrema del DPR 254/2003, a loro avviso addirittura gli aventi titolo non esternerebbero neppure una volontà ma un semplice assenso (cioè una non contrarietà) qualora il comune attraverso l’ordinanza che regola le estumulazioni avesse previsto in via generale la cremazione come trattamento dei resti mortali.
Tale assenso non avrebbe natura di istanza rivolta alla pubblica amministrazione, né rientrerebbe tra le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 poiché il procedimento non avrebbe luogo ad impulso dei familiari, come avviene, invece, per la cremazione dei cadaveri.
Questo aspetto sembra un sofisma, ma è molto importante, perché rimarca la profonda differenza tra cadavere e resto mortale: Ad esempio: l’autorità comunale non può deliberare d’ufficio la cremazione di un cadavere (se non vi siano gravissimi pericoli igienico sanitari per la salute pubblica come in caso di epidemie o reali rischi di infezione endemica) perché per cremare un cadavere anche in caso di silenzio del de cuius, occorre pur sempre la volontà non sostituibile da terzi estranei, dei più stretti famigliari, e se si registra l’inerzia di quest’ultimi per la legge italiana la naturale sepoltura di un defunto è solo l’inumazione.
Se seguiamo questa logica di giusta semplificazione basterebbe, dunque un’autodichiarazione degli aventi titolo ai sensi del DPR 445/2000.
Per oppure ossa o resti mortali non richiesti si possono adottare provvedimenti autorizzatori contestuali e cumulativi (una sola autorizzazione per più resti mortali oppure per ossa appartenute a diversi cadaveri).
La dottrina si interroga ancora su questo dilemma: “il divieto di cremazione da parte del de cuius si estende solo al suo cadavere o anche ai resti del suo cadavere?”. Cadavere e resto morali sono due fattispecie distinte e non più sovrapponibili, il divieto di cremazione, pertanto, andrebbe limitato al solo cadavere (inteso come corpo unano ancor integro subito dopo la morte) e non dovrebbe spingersi oltre.
Diversa, invece, sarebbe un’inibizione legata alla durata di una concessione. Esempio: concessione di 90 anni con assoluta proibizione di estumulare un feretro per ridurne o bruciare i resti mortali. In quest’ipotesi il resto mortale sarebbe cremabile solo al naturale estinguersi del rapporto concessorio.
Nel procedimento autorizzatorio per cremazione delle cosidette “salme inconsunte” provenienti da estumulazione, per superare l’impasse operativo originato dalla previsione dell’Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990 (obbligo di un turno supplementare di rotazione in campo di terra prima di provvedere alla cremazione degli indecomposti) Legge 30 marzo 2001 n. 130 e DPR 15 luglio 2003 n. 254 s’intersecano pericolosamente creando una curiosa assimmetria normativa legata soprattutto al nomen juris di quell’entità medico-legale oggi conosciuta come “resto mortale”, per la cui definizione canonica si rinvia all’Art. 3 comma 1 lett. b) DPR n.254/2003, dopo che a più riprese, con semplici atti istruttivi come le due Circolari Esplicative n. 24/1993 e n.10/1998 il Ministero della Sanità aveva cercato di porre rimedio alla confusione linguistica del DPR n.285/1990, il quale spesso sovrappone confusamente i termini di “resti ossei” e “resti mortali”.
Per fortuna, a far chiarezza in questa congerie semantica è intervenuto, conla sua emanazione, il DPR n.254/2003, di pari grado nella gerarchia dellefonti e, soprattutto successivo al regolamento nazionale, il quale con
l’Art. 3 comma 1 lettera b) fornisce con un doppio criterio
temporale-amministrativo e medico legale la definizione di “resti mortali”.
Sono, quindi, “resti mortali” nella nuova accezione, solo e solamente gli
esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo dovuti
all’incompleta scheletrizzazione dei corpi umani sepolti in fossa di terra o
cella muraria, per effetto di saponificazione, mummificazione, corificazione una volta decorso completamente il periodo di sepoltura legale,quantificato, in via ordinaria, in 10 anni per le inumazioni ed in 20 anniper le tumulazioni in loculo stagno (quelle areate sono contemplate solo da alcune legislazioni regionali).
Come evidenziato in dottrina andrebbe, poi, considerato come le estumulazioni, finalizzate alla ricognizione sullo stato di avvenuta decomposizione del defunto, si possano legittimamente eseguire alla scadenza della concessione (art. 86, 1 DPR 10/9/1990, n. 285) …. ed solo in questo momento, con l’apertura del cofano attriverso la rimozione dei coperchi, con relativo taglio dello zinco si può realmente valutare se si sia in presenza o meno di resti mortali (art. 3, 1, lett. b) dPR 15/7/2003, n. 254).
Anzi ogni “tentativo forzato e cruento” di cosiddetta raccolta ossa, con relativo smembramento del cadavere (siamo nell’Horror) effettuato prima, esporrebbe alla fattispecie dell’art. 87 DPR n.285/1990 citato, con conseguente rilevanza penale (art. 410 CP).
Va considerato, inoltre, come l’art. 3, 1, lett. g) L. 30/3/2011, n. 130 ammetta, la possibilità di cremazione di quanto risulti dopo oltre 20 anni dalla tumulazione, anche se non si tratti di resti mortali, detta Legge n.130/2001 ragiona, infatti, solo in base ad un discrimen di ordine temporale ed in termini di “salme inumate da almeno 10 anni” o “tumulate da almeno 20 anni”, quando notorialmente a livello statale non esiste distinzione funzionale tra i concetti di “salma” e cadavere”, spesso usati come sinonimi, mentre per diverse Leggi Regionali “salma” è il corpo umano inanime prima e durante il periodo d’osservazione, mentre “cadavere” è la salma di cui sia stata dichiarata l’incontrovertibilità del decesso e, pertanto, sottoponibile a tutti quegli interventi irreversibili enumerati, in via negativa, dall’Art. 8 DPR n.285/1990.
Ciò, allora significherebbe che la cremazione per i feretri provenienti da estumulazione, dopo un periodo di sepoltura ultraventennale, dovrebbe avvenire anche con la doppia cassa lignea e metallica, senza bisogno di apertura dell’originario cofano, operazione per cui pochi impianti di cremazione presentano le necessarie caratteristiche tecniche).
Il combinato disposto tra gli Art. 340 e 341 del Testo Unico Leggi Sanitarie è norma di ordine pubblico, tassativa, categorica ed inderogabile, in quanto valida erga omnes.
La questione è, dunque, complessa: l’Art. 340 del Regio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265, infatti, vieta di seppellire i cadaveri al di fuori dei cimiteri: due sono le eccezioni: la tumulazione privilegiata e la cappella gentilizia posta all’esterno del perimetro cimiteriale. Questi due istituti sono regolati dagli Art. 101, 102, 103, 104 e 105 del DPR 10 settembre 1990 n, 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria).
Ovviamente i cadaveri fuori dei cimiteri possono solo esser tumulati entro nicchia muraria e duplice cassa di legno e metallica e non inumati nella nuda terra.
La costruzione di una cappella gentilizia è senz’altro possibile, ma molto onerosa, infatti essa deve esser circondata per non meno di 200 metri dai fondi di proprietà della famiglia richiedente con l’ulteriore vincolo dell’inalienabilità e dell’inedificabilità.
Occorrono poi diverse autorizzazioni e pareri igienico sanitari nonchè la piena rispondenza del fabbricato funebre ai dettami del DPR 10 settembre 1990 n. 285 in materia di tumulazione.
Una cappella privata e gentilizia di cui all’Art. 340 del Regio Decreto n.1265/1934 per esser tale deve: deve: a) essere ?privata e gentilizia? (art. 340 del T.U.LL.SS.). Con il termine gentilizia si intende ?di famiglia?;
b) essere ?non aperta al pubblico? (quindi aperta alla sola famiglia titolare della concessione di realizzazione). In caso contrario, se una cappella gentilizia fosse aperta a persone di distinte famiglie, le persone di una di queste famiglie, essendo estranee a quelle dell?altra famiglia, costituiscono il ?pubblico? per quest?ultima;
c) essere ?posta a distanza di almeno 200 metri dai centri abitati? (a nulla vale l?art. 28 della L.166/2001, che riguarda la possibilità di deroga unicamente per i cimiteri);
d) essere in un luogo che consenta alla cappella di essere ?attorniata da fondi di proprietà della famiglia che ne chiede la concessione e sui quali la famiglia assume vincolo di inalienabilità e di inedificabilità?. Tali vincoli devono essere costituiti mediante atto unilaterale autenticato, registrato e trascritto oppure con atto pubblico notarile bilaterale, sempre registrato e trascritto.
La proprietà dei terreni deve essere del fondatore il sepolcro, il quale è l?unico che può restringere il diritto di uso dello stesso a sola parte dei membri della famiglia;
e) ?rispondere a tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/90 per le sepolture private entro i cimiteri? (e tra questi anche quelli di cui all?art. 92 e 93 del DPR 285/90),
La norma si riferisce esplicitamente ad una concessione da parte del Comune (che segue un iter autorizzatorio particolare, stabilito dal Capo XXI del DPR 285/90), in quanto la possibilità di erigere una cappella gentilizia all?esterno di un cimitero sul terreno comunale è una eccezione alla regola della demanialità comunale del cimitero e quindi del diritto che ha il Comune sulla edificabilità di un qualunque sepolcro sull?intero suo territorio. La circostanza è ben chiarita dall?uso del termine ?concessione? da parte del Comune sia al comma 2 che al comma 3 dell?’art. 104 DPR 285/90, sia ancora all?art. 103. È questo, a ben vedere, è del tutto logico, poiché se la costruzione delle cappelle gentilizie fosse libera, la loro reiterata costruzione vanificherebbe la riserva posta dalla legge sulla demanialità del cimitero. La circostanza che l?Art. 103 DPR 285/90 consenta di imporre tasse di concessione per la sepoltura gentilizia avvalora la eccezionalità rispetto alla possibilità di erigere la sepoltura privata all?interno del cimitero, e consente al Comune di incassare entrate che avrebbe acquisito se la concessione fosse stata all?’interno del cimitero.
Per cortesia vorrei sapere se, disponendo di una proprietà privata di una certa grandezza (campi), è possibile essere seppelliti in tale proprietà.
Ringrazio per l’attenzione.
X Sergio
Tutte le attività di polizia mortuaria soggiacciono a preventiva autorizzazione comunale.
L’affido delle ceneri, in Piemonte, è disciplinato dalla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 così come modificata dalla L.R- Piemonte 3 agosto 2011, n. 15.
In Piemonte L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non
sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti
del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall’esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli
associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro
si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
Nell’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell’urna cineraria di cui all’articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 della suddetta Legge Regionale.
Abito ad Ivrea (TO) e gradirei sapere se è possibile custodire le ceneri da cremazione di un congiunto presso il proprio domicilio e nel caso quale procedura è necessario eseguire se necessita autorizzazione
Grazie
Si, è del tutto legittimo, purché acquisiate agli atti: a) una dichiarazione di tutti i familiari circa la loro volontà alla cremazione; b) una dichiarazione degli stessi familiari di mancanza di espressa volontà contraria del de cuius alla cremazione. Per il resto ci si comporta come se ci si trovasse di fronte al caso di un cadavere. Pertanto occorre sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la piena applicazione dell’articolo 79 del DPR 285/90.
Possono i familiari diretti del de cuis disporre la cremazione, dopo esser trascorsi solamente anni 5 dal decesso?
Grazie per l’attenzione
Nelle more di una specifica normazione regionale, il DPR 285/1990, all’art. 82 comma 1 fissa il tempo ordinario di inumazione in campo comune di cadaveri e dà al Sindaco la competenza di regolarla (art. 82 comma 2). Con l’art. 86 comma 3, e per le salme tumulate da più di 20 anni, è stabilito un tempo ridotto di inumazione (5 anni). Questi erano, fino alla emanazione della circolare Min. Sanità n. 10/98, gli unici riferimenti normativi. Da ciò se ne era dedotto ed applicato in diversi Comuni (con regolamento di polizia mortuaria comunale o più semplicemente con ordinanza del Sindaco) che le salme inconsunte (da esumazione ordinaria) dovessero essere reinumate per almeno 5 anni. In taluni Comuni, registrandosi tempi di scheletrizzazione abbreviati, si erano stabiliti anche periodi inferiori (ad es. 3 anni), per consuetudine (di fatto) o con gli strumenti normativi anzidetti (regolamento, ordinanza). Ora, in presenza della circolare del Min. Sanità n. 10/98, ordinariamente i tempi di reinumazione sono “stabiliti” in 5 anni se non si fa uso di sostanze biodegradanti ed in 2 anni se se ne fa uso. Detti limiti minimi sono derogabili in caso di comprovata capacità scheletrizzante accelerata. Cosicché, laddove non vi sia regolamento od ordinanza che dispongano diversamente, ora basta la circolare 10/98 a stabilire i due limiti minimi anzidetti. Laddove invece vi siano limiti prefissati diversi sono da adeguare gli strumenti normativi (regolamento, ordinanza) e fino a tale data valgono i precedenti limiti e non quelli della circolare. Concludendo l’Azienda municipalizzata di che trattasi è legittimata ad applicare già fin d’ora i limiti di 5 anni e 2 anni di reinumazione, senza necessità di ordinanza sindacale. Basta un ordine di servizio interno che richiami la circolare.
URGENTISSIMO PER IL SIG. CARLO
Avrei una domanda da porle.
Cerco di spegarmi.
Nel 1985 è mancato mio papà ed è stato sepolto in terra.
L’anno scorso , novembre 2010, il comune ha disposto esumazione per trasferire in celletta le ossa.
Purtoppo il corpo non era del tutto decomposto.
La cassa era piena di acqua.
Il necroforo ha provveduto a togliere il più possibile l’acqua , a spargere sui resti una sostanza che favorisse la decomposizione ed a richiudere il tutto.
Ora il comune, a distanza di solo un’anno, vuole riprocedere ad un nuovo tentativo di esumazione.
Mi viene detto che eventualmente si procede alla cremazione dei resti mortali.
Mi sono informato sui costi e tra una cosa e l’altra mi viene una bella somma, circa 1500 euro, che in questo momento mi viene duro tirare fuoiri in una botta sola.
Mi chiedo : il comune mi può obbligare ad andare in cremazione?
Posso chidere che venga lasciato in terra per un’ulteriore periodo?
Grazie infinite per l’aiuto.
Allo stato della vigente legislazione statale (art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 343, comma 2 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del paragrafo 14.3 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24) le urne cinerarie possono essere custodite nel cimitero, in loculo, colombario, nicchia o cappella privata, o in altre sepolture fuori dai cimiteri (art. 101 e ss. del D.P.R. 285/90). Debbono cioè essere custodite in spazi aventi destinazione stabile e garantiti contro ogni profanazione.
L’amministrazione comunale ha tutto l’interesse a facilitare l’uso di tombe esistenti, per massimizzare la capienza cimiteriale.
Salvo il fatto che il fondatore del sepolcro non abbia disposto diversamente, il sepolcro è di tipo familiare. Hanno diritto di entrarvi i familiari del fondatore. Terminata la sua famiglia, gli eredi, purché entro la capienza massima del sepolcro. Per effetto delle recenti tendenze (cremazione, riduzione in resti ossei di salma tumulata, con mantenimento o meno di cassetta resti ossei dentro la stessa tomba), la capienza originaria delle tombe si dilata, consentendo una autonomia delle stesse e dell’intero cimitero maggiorata.
ieri è morta mia madre e per sua volontà,da me rispettata. è stata tumulata nella tomba di mio padre a cui la concessione scade nel 2021, i resti dello stesso sono stati cremati. Vorrei sapere se le ceneri dello stesso possono essere tumulate accanto mia madre senza pagamento di concessione FACCIO PRESENTE CHE HO RIPAGATO LA CONCESSIONE PER ULTERIORI 40 A MIA MADRE.
Sì, la fattispecie in esame, seppur del tutto patologica (la tumulazione, infatti, si configura come “STAGNA”, ossia capace di garantire, nel corso degli anni la perfetta ermeticità a liquami e miasmi cadaverici), è tuttavia verosimile ed, anzi, possibile, anche dopo 12 anni dal confezionamento del feretro (apposizione dei coperchi e saldatura del nastro metallico) e dalla tumulazione in loculo.
Sono troppe le variabili in gioco che incidono sulla possibile fessurazione dello zinco, con conseguente rilascio all’esterno del sepolcro di umori postmortali:
ad esempio:
1) l’esposizione del loculo agli agenti atmosferici e l’alternanza di caldo e freddo;
2) la temperatura esterna massima,
3) i medicinali con cui è stato trattato il defunto,
4) l’eventuale trattamento concervativo ottenuto con la siringazione cavitaria di 500 cc di formalina
5) la tipologia della morte (ad es. gli annegati hanno una produzione copiosa di liquidi cadaverici),
6) la non corrispondenza dello spessore minimo (stabilito dala legge) della cassa d zinco, un confezionamento della bara non corretto (ad es. a vite o il chiodo con cui si monta un piedino della bara può essere tropo lungo e “passare” lo spessore del legno,
7) la tipologia del legno (ad es. i castagno ha una forte componente di tannini che favoriscono la passivazione dello zinco),
8) il tempo intercorso (lo zinco passiva naturalmente),
9) la consumazione dello zinco per effetto della “pila” (= corrosione elettrolitica) che si crea tra armatura in ferro del loculo e lo zinco stesso, in presenza di ambienti umidi, ecc.)
10 la perdita di coesione nelle molecole del materiale d’apporto (stagno) impiegato per le saldature
Si aggiunge che una rottura dello zonco può essere stata determinata da una saldatura del coperchio non corretta, o ancora per un accatastamento in magazzeno non corretto.
Di tute queste cose è ben consapevole il legislatore, in quale, all’art. 76 del DPR 285/90 ha previsto che :
I piani di appoggio dei feretri debbano essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido.
È possibile che dopo 12 anni possa essere scoppiata la bara e che fuoriesca dalla tomba del liquame ?
No, mi spiace per i suoi sentimenti di pietas verso la spoglia mortale di Sua madre, per altro comprensibilissimi, ma l’ipotesi è del tutto irrealistica ed impraticabile…anzi è proprio contra legem nel modo più assoluto.
L’Art. 1 dell’Editto Napoleonico di Saint Cloud del 1804 (divieto di seppellire i defunti e loro trasformazioni di stato, fuori del recinto cimiteriale) tutt’ora presente nel nostro ordinamento di polizia mortuaria e recepito come norma positiva dall’Art. 340 del Testo UNico delle LEggi Sanitarie approvato con REgio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265 è disposizione di ordine pubblico e quindi inderogabile, l’unica eccezione ammessa è la cosidetta tumulazione (si badi bene: tumulazione e non inumazione) privilegiata di cui all’Art. 341 REgio Decreto n. 1265/1934 implementato, poi, dall’Art. 105 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285 emanato ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 344, 345 e 358 REgio DEcreto n.1265/1934 recante il TEsto Unico delle Leggi SAnitarie.
Ma la tumulazione privilegiata è istituto rarissimo e sui generis e viene applicato quando ricorrano i motivi del tutto straordinari di speciali onoranze da tributare al de cuius attraverso la sua tumulazione in edifici pubblici (chiese, sedi di associazioni o partiti politici)
Certo un atto di disposizione ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 sul cadavere della madre per ottenerne la cremazione, dopo un primo periodo di sepoltura è senz’altro lecito e legittimo, dobbiamo, però intenderci sulla destinazione delle ceneri.
Le ceneri possono senz’altro uscire dal circuito cimiteriale ex Art. 343 comma 2 REgio Decreto n.1265/1934 (si veda, a tal proposito il DPR 24 febbraio 2004 in tema di affidamento delle ceneri presso un domicilio privato), ma solo per esser tumulate in colombari oppure, secondo una lettura più moderna della norma, in parte dovuta anche alla novella apportatata dall Legge n.130/2001 per esser custudite in un tumulo allestito presso un abitazione privata: è, infatti, il caso dell’affidamento familiare o personale delle ceneri introdotto dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 ed implementato poi, su base locale attraverso Leggi REgionali o i Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria.
Fuori del recinto cimiteriale le ceneri possono solo esser affidate o disperse, mentre la Legge Regionale Campania 9 ottobre 2006, n. 20 ammette sì, l’interro delle urne, ma pur sempre in terreno cimiteriale.
Consiglio, per altro, la consultazione di questo link: https://www.funerali.org/?p=847, senza dimenticare quest’altro: https://www.funerali.org/?page_id=2211
Buongiorno,
mi chiamo Alfredo e scrivo da Salerno.
Circa 2 mesi fà è venuta a mancare mia madre,l’essere umano più importante della mia vita! L’abbiamo tumulata al cimitero di Salerno in un fosso di durata decennale. Ogni giorno vado a trovarla ma,con il passar del tempo,mi pento di averla seppelita li e prendo in seria considerazione l’idea di cremarla per poter portare con me le sue ceneri e casomai seppellirle nel giardino di casa in modo da continuare a stare vicini.
Gradirei da Voi una risposta a questo mio desiderio.
E’ quindi possibile riappropiarsi della salma di un proprio caro per poterla seppellire in una proprietà privata????
Ringrazio anticipatamente per la Vostra disponibilità e
porgo distinti saluti
Dopo appena 7 mesi di tumulazione in loculo il cadavere è ancora tale (= corpo umano irreversibilmente privo delle funzioni vitali) e non è resto mortale ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003, per la cremazione di cadavere dopo un primo tempo di sepoltura si applica, allora, integralmente l’Art. 79 DPR 10 settembre 1990 n. 285 che, poi, altro non è se non il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, la Regione SArdegna, infatti, non ha ancor attuato i disposti della Legge 30 marzo 2001 n. 130 in materia di cremazione; tra l’altro per il trasporto delle ceneri da Regione a Regione (= dalla Sardegna alla Lombardia) vale solo ed unicamente la sola norma nazionale attualmente in vigore, cioè il DPR 10 settembre 1990 n. 285.
I passaggi burocratici, rectius… amministrativi, ed operativi sono i seguenti:
1) richiesta da parte degli aventi titolo a disporre del cadavere individuati secondo il criterio pozioristico (= potere decisionale + priorità nel decidere) ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 di estumulazione e conseguente cremazione del feretro. LE domande sono rivolte al comune dove insiste il cimitero di prima sepoltura, il quale potrebbe anche esser diverso dal comune di decesso di solito individuato dalla Legge come legittimato ad istruire tutte le pratiche di autorizzazione..almeno nel caso di cremazione immediatamente successiva al decesso. Per la competenza territoriale si vedano anche gli Artt. 88 DPR n.285/1990 e 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254
2) L’autorità comunale nella persona del dirigente ex Art. 107 comma 3 Lettera f) D.LGS n.267/2000, verificati i titoli formali autorizza le relative operazioni cimiteriali, compreso il trasporto del feretro ex Art. 88 DPR n.285/1990 alla volta dell’impianto di cremazione.
3) Ai sensi dell’Art. 26 DPR n. 285/1990 il comune di prima sepoltura con un unico decreto di trasporto autorizza il trasferimento del feretro alla volta del crematorio e successivamente dell’urna cineraria verso il luogo di sua conservazione/sepoltura ex Art. 343 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934.
4) per conferire pienamente attuazione al punto 3) deve esser preventivamente dimostrato lo Jus Sepulchri delle ceneri, vale a dire il loro titolo di accoglimento (= atto di concessione) nel nuovo cimitero collocato a Bergamo, in quanto la tumulazione delle ceneri (l’Inumazione delle stesse in Lombardia è vietata) si configura sempre come una sepoltura privata e dedicata come si deduce dal combinato disposto tra il Capo XVIII DPR 10 settembre 1990 n. 285 e l’Art. 343 comma 2 Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
5) L’urna cineraria, quale logica conseguenza di quanto detto prima, viene accolta nel cimitero di nuova sepoltura, ed ivi tumulata ai sensi dell’Art. 343 comma 2 Regio DEcreto n. 1265/1934 richiamato, per altro, dal regolamento regionale lombardo n.6/2004 così come modificato dal REg. REg. n.1/2007.
buonasera… 7 mesi fà è mancata mia madre… io vivo in sardegna attualmente in provincia di olbia tempio… senza pensarci ho deciso di farla mettere in loculo nel cimitero vicino x poterla visitare ogni qual volte ne sentissi la necessità… solo che ora me ne pento e vorrei rimediare visto che lei era molto legata alla sua terra … a bergamo … e vorrei chiedere se fosse possibile farla cremare e portare cosi le ceneri nel cimitero di bg x poterla ricongiungere appunto alla sua amata terra. grazie x la risposta che mi darà!!
Occorrono:
1) un atto di disposizione in tal senso da parte dei congiunti del de cuius individuati secondo il principio di poziorità (= potere + priorità nel decidere) delineato dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990.
2) Autorizzazione all’esumazione/estumulazione ex Art.88 DPR n.285/1990 rilascaiata dal comune di prima sepoltura in base all’atto di disposizione di cui sopra
4) Autorizzazione comunale e non più prefettizia, almeno dopo il DPCM 26 maggio 2000, al trasporto internazionale di feretri tra Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, ex Art. 29 DPR n.285/1990 corredata dal nulla osta consolare all’estradizione del cadavere racchiuso in duplice cassa lignea e metallica ex Art. 30 DPR n.285/1990.
5) Per trasportare fuori dei confini nazionali un defunto non è necessario dimostrare il suo jus sepulchri presso le Autorità Amministrative del Paese di destinazione.
Salve.
Sono un extracomunitario da Albania e vivo qui da circa 20 anni .
Vorrei portare mio padre in albania che e morto nel anno 2003 a Pordenone.
e possibile farlo e quali sono le procedure da seguire.
Con rispeto e un cordiale saluto Adriatik.
Sì, si può fare, anzi, come direbbe Dante “Vuolsi colà dove si puote ciò che si vuole…e più non dimandare”…ma si sa il Sommo Poeta con i dannati dell’Inferno era abbastanza drastico ed ermetico, noi, invece, da sfortunati mortali cerchiamo di entrare in medias res.
Da regione a regione, quando, quindi, sussistano rapporti di extraterritorialità, vige solo la normativa statale, cioè il combinato disposto tra l’Art. 88 del DPR n.285/1990 e l’Art. 3 comma 5 del DPR n.254/2003.
Per la traslazione di feretro (https://www.funerali.org/?p=648) da un cimitero alla volta di un altro, dopo un primo tempo di sepoltura si seguono questi passaggi amministrativi che, adesso, andremo ad enucleare:
1) istanza in marca da bollo di esumazione/estumulazione ex Art. 88 DPR n.285/1990 rivolta al comune di prima sepoltura dagli aventi diritto a disporre della spoglia mortale secondo il criterio pozioristico enunciato dall’Art. 79 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed implementato dal paragrafo 14 della Circ. Min. n.24/1993 approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Prevale la volontà coniuge superstite, anche se in stato di separazione, in difetto di questi a cascata tutti gli ascendenti e discendenti jure sanguinis di pari grado, sino al sesto grado di parentela (Artt. 74 e segg. Codice Civile). SE concorrono più soggetti dello stesso livello di consanguineità è necessaria l’espressione unanime di tutti costoro, altrimenti l’operazione non può avere luogo.
2) L’autorità amministrativa geograficamente competente ex Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003, ossia il cimitero di prima sepoltura, ricevuta l’istanza e valutati i titoli formali (senza dunque laboriose indagini sulle motivazioni che sottendono la richiesta) autorizza: a) l’esumazione/estumulazione; b) il trasporto funebre verso il camposanto di nuova destinazione avendo cura di verificare preliminarmente lo JUS SEPULCHRI del DE Cuius, ossia il titolo di accoglimento (= diritto di sepolcro ex Art. 50 DPR n.285/1990) presso il nuovo cimitero. Immagino, infatti, si tratti di un sepolcro privato (loculo, cella, cappella gentilizia, colombario…) avuto, all’uopo, in concessione da un comune della provincia mantovana. Questo atto è prodromico rispetto alla stessa autorizzazione al trasferimento, siccome ogni trasporto funebre soggiace sempre alla regola della tipicità, ossia deve muovere ed arrivare da un luogo ben definito e certo (il cimitero di prima sepoltura) ad un altro altrettanto ben individuabile (quello di nuova sepoltura)
3) La traslazione fuori del cimitero di prima sepoltura, al di là degli oneri amministrativi (imposta di bollo, diritti di segreteria sulla documentazione da produrre, diritti fissi stabiliti sulle operazioni cimiteriali, le quali, per altro sono sempre a titolo oneroso per l’utenza ex Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26) comporta questi passaggi tecnico-strumentali, ognuno dei quali, per altro, implica una voce di spesa:
a) disseppellimento del feretro (scavo della buca o smuratura del loculo)
b) sistemazione dello stesso, se necessaria, con il c.d. Rifascio esterno con cassone metallico, per assicurare durante il tragitto la perfetta impermeabilità della bara a miasmi e percolazioni cadaveriche
c) trasporto del feretro alla volta della sua nuova destinazione
d) accettazione e tumulazione/inumazione nel cimitero di arrivo
Salve, io abito in prov di Mantova, volevo chiedere se si poteva spostare una salma da un cimitero ad un’altro! Ora si trova a Torino, e vorrei spostarla qua vicino a Mantova. Il prezzo all’incirca quanto sarebbe? Ma sopratutto io che sono la figlia posso farlo o devo avere qualche autorizzazione da qualche altro famigliare? Se mi servono autorizzazione speciali dove le posso ricavare? Spero di ricevere una risposta 🙂
Grazie
Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri: egli, infatti,
1. adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
2. impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoluta nel terreno.);
3. deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
4. Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene1 sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)
X Redazione!
grazie della risposta….ma qualunque sia la procedura e i documenti che ne attestino i fatti, non mi è garantito l’autenticità di quel tipo di atto visto che è vietato prendere parte durante l’esecuzione della cremazione….constatare di persona con i propri occhi, sarebbe molto ma molto diverso! grazie comunque…
buongiorno, oggi proprio al cimitero di lambrate sarà effettuata la cremazione (dettata dalla volontà del defunto chiaramente) del feretro di mia zia mancata 5 gg fa….
dopo aver ascoltato in giro notizie davvero sconcertanti e imbarazzanti sulla gestione della procedura delle cremazioni e quindi mi riferisco all’episodio di Massa dove le cremazioni sono state fatte di 4-5 corpi alla volta e le ceneri di conseguenza ‘mischiate’……..
ma ci rendiamo conto???? ma se dovesse capitare la stessa cosa ad uno di noi…ma mi spiegate secondo voi che senso ha porgere poi nel tumulo le ceneri che non siano del mio defunto???
gradirei sapere la vostra……e se su milano ci sono degli efficaci controlli….oltre che un enorme buon senso!
grazie
A quel che ci risulta il Comune di Milano utilizza protocolli che garantiscono la tracciabilita’ dei defunti prima e dopo la introduzione nel forno. Per sicurezza chieda la carta dei servizi del crematorio di Milano e chieda le procedure che si utilizzano a tale scopo.
Il crematorio è servizio pubblico locale gestito dal comune, ai sensi dell’Art. 6 comma 2 Legge n.130/2001, nelle forme di cui all’Art. 113 D.LGS n.267/2000.
La cremazione è un’operazione cimiteriale a titolo oneroso per l’utenza ai termini dell’Art. 1 comma 7BIS Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e dell’Art. 5 comma 2 Legge n.130/2001 con conseguente D.M. 1 luglio 2002 adottato per la determinazione delle tariffe.
L’imputazione dei costi, normalmente, è a carico di chi richieda il servizio, in quanto la cremazione è pratica funebre che, di solito, richiede pur sempre un atto di disposizione in tal senso, altrimenti il feretro, o meglio il resto mortale dovrebbe esser inumato in campo di terra per almeno 5 anni se sono trascorsi almeno 20 anni di tumulazione in loculo stagno (Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990, Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 e soprattutto DPR n254/2003).
Nei trasporti funebri tra Stati Sovrani di cadaveri, ceneri, ossa e resti mortali si applica, per i Paesi aderenti, la Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (di cui la Bulgaria non è firmataria) o, in alternativa l’Art. 28 DPR 10 settembre 1990 n. 285 (introduzione di salme in Territorio Italiano).
Il trasporto del cadavere imbalsamato, quindi perfettamente conservato,, tra Bulgaria ed Italia richiede una procedura particolarmente complessa ed articolata: tramite, infatti, l’Autorità Consolare Italiana deve esser trasmessa domanda di accoglimento al comune italiano dove il trasporto sarà diretto, il quale rilascia la relativa autorizzazione.
Prima tale competenza sarebbe stata del Prefetto, ma dopo il DPCM 26 maggio 2000, emanato ai sensi del D.LGS n.112/1998, spetta al Sindaco, o meglio al dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) D.LGS n.267/2000, questo compito.
Tra l’altro sussiste pure un ulteriore aggravio amministrativo, perchè per la salma da estradare in Italia, deve esser preventivamente dimostrato lo JUs Sepulcri, ossia il titolo di accettazione in un determinato cimitero o in un particolare sepolcro, altrimenti non si accorda il NULLA OSTA all’ingresso del feretro.
Il comune di arrivo del trasporto internazionale ha firmato l’autorizzazione?
Il Prefetto di frontiera è stato informato così come la Legge prescrive?
In merito alla procedura da seguirsi per un trasporto di salma, destinata a cremazione, di un cittadino italiano deceduto in Bulgaria, stato che non aderisce alla convenzione internazionale di Berlino, si è del parere che la soluzione ottimale sia quella di far eseguire la cremazione in Bulgaaria e poi trasportare le ceneri in Italia. Ciò per due ordini di motivi: 1. Per evitare l’autopsia della salma al suo arrivo in Italia. Autopsia diretta ad attestare che la morte non è dovuta a reato, in conformità a quanto disposto dall’art. 79, comma 4, del DPR 10 settembre 1990, n. 285 (non appare, infatti, concepibile che il Comune possa rilasciare l’autorizzazione alla cremazione esclusivamente sulla base di quanto risulta dalla documentazione che accompagna la salma, rilasciata dalle competenti autorità turche). 2. Per semplificare al massimo le procedure di trasporto. Perché il trasporto dell’urna non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme (ex Circ. del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993, punto 8.1.).
per CARLO ..mio marito è morto in un incidente d’auto in bulgaria 20 anni fa … oggi mi ritrovo in stato di choc ,nessuno mi aveva detto che era stato imbalsamato … neanche i responsabili del cimitero lo sapevano … mi ritrovo a dover farlo cremare .. affrontare le spese .. è giusto che sia io a dover pagARE … CHI HA DATO L’AUTORIZZAZIONE ^? LE AUTORITA ITALIANE … IL MINISTERO DEGLI ESTERI? AMBASCIATA? .. IN 2 GG LO HANNO RIMANDATO IN ITALIA —
Forse lei si e’ semplicemente trovata di fronte a trasformazione in resti mortali del cadavere sepolto. Si tratta di una salma inconsunta dall’aspetto mummificato.
Il diritto di sepolcro si esercita per l’intera durata della concessione e trova l’unico limite nella capienza fisica (= capacità ricettiva) della tomba stessa. (Art. 93 comma 1 DPR n.285/1990).
Anche alla luce del paragrafo 14.3 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 è pienamente legittimo ed, anzi, persino consigliabile, sfruttare sino in fondo tutta la capacità ricettiva del sepolcro, per tutto il tempo della concessione trasformando, così il singolo loculo in un piccolo sacello familiare (anche il singolo loculo, è pur sempre un piccolo sepolcro privato e gentilizio ai sensi del CApo XVIII DPR 10 settembre 1990 n. 285.)
Il rinnovo della concessione è facoltà e non obbligo del comune, molto, quindi, dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaria di cui ogni comune emiliano romagnolo (ma in tutta Italia sussiste lo stesso dovere in capo ad ogni comune)1865, deve necessariamente disporre ex Regio DEcreto n.2322/1865, Artt. 344 e 345 REgio DEcreto n.1265/1934 e, non da ultimo ai sensi della Legge REgionale Emiliano-Romagnola 29 luglio 2004 n. 19 (Art. 7).
Ora, ci sono due correnti di pensiero:
1) Il comune ex Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934 e soprattutto ex Art. 824 comma 2 Codice Civile è titolare della funzione cimiteriale e proprietario del cimitero stesso (il quale, è bene ricordarlo, appartiene ex Art. 824 comma 2 al demanio comunale), quindi anche il forza dell’Art. 117 comma 6 III Periodo Cost, così come novellato dalla Legge di REvisione Costituzionale n.3/2001 esercita sulla materia cimiteriale la propria potestà regolamentativa, di pianificazione (piano regolatore cimiteriale ex Capo X ed Art. 91 DPR n.285/1990) e controllo come, per altro, ribadito dalla Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19 e dal regolamento attuativo 23 maggio 2006 n.4. Secondo questa tesi, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico (giusto per evitare mattane localistiche, demagogia a go-go ed abusi di potere) il comune è “padrone” pressochè assoluto nella politica e gestione della macchina cimiteriale
2) Una secondo tesi, invece, più relativista e prudente invoca il principio di cedevolezza, ossia laddove la regione abbia legiferato è il regolamento comunale di polizia mortuaria a doversi adeguare…ubi maior minor cessat, come dicevano i giuristi latini. Ora il regolamento emiliano romagnolo n.4/2006 con l’Art. 3 comma 2 prevede questo ventaglio di fattispecie: In caso di estumulazione ordinaria con contemporanea tumulazione di un nuovo feretro, se non basta la durata della originaria concessione per arrivare ai minimi previsti in Emilia Romagna per garantire la ordinarietà di tumulazione (e cioè 10 anni nei loculi aerati e 20 anni nei loculi stagni), è d’obbligo :
a) il prolungamento della durata dell’originaria concessione per il periodo temporale occorrente (con la integrazione economica relativa da corrispondere da parte dei familiari aventi titolo al Comune, che determina il prolungamento della originaria concessione);
b) oppure la stipula di una nuova concessione sostitutiva di quella precedente Con la novazione si possono introdurre nuove norme (esempio estendere il diritto d’uso) nel rapporto concessorio.
Emilia Romagna.
il prossimo anno è in scadenza la tomba di mio nonno dopo un periodo di 30 anni. 4 anni fà però sono stati inseriti del tombino anche i resti cremati di mia nonna. cosa mi devo aspettare il prossimo anno? devo in tutti i casi estrarre la cassa di mio nonno per procedere alla cremazione ed allo spostamento di entrambi i resti in tombini piccoli o posso sperare nel rinnovo di anche solo alcuni anni del tombino? nessuno 4 anni fà ha informato su questo problema in quanto essendo in un piccolo comune sono sempre stati possibili i rinnovi.
grazie
Di solito le estumulazioni ex Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990 si eseguono allo scadere della concessione.
Il resto mortale, dopo i 20 anni di sepoltura legale in loculo stagno può esser ridotto in cassetta ossario, se invece, all’atto dell’apertura del feretro finalizzata alla raccolta delle ossa esso è ancora del tutto o parzialmente intatto ci sono almeno tre soluzioni:
1) si ritumula il resto mortale nello stesso loculo o in una nuova cella, come precisato dal paragrafo 4 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 il rifascio con il nastro metallico ex Art. 88 DPR n.285/1990 è strettamente necessario solo se si rilevi la presenza di tessuti molli con conseguente percolazione di liquami cadaverici. Nel feretro possono esser inseriti enzimi biodegradanti.
2) Ex Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990 e Circ. MIn. 31 luglio 1998 n. 10 il resto mortale è interrato per almeno 5 anni che si riducono a 2 con l’addizione di sostanze biodegradanti.
Ai sensi dell’Art. 3 commi 5 e 6 DPR 15 luglio 2003 si avvia il resto mortale a cremazione con la procedura semplificata (non si applicano gli aggravamenti di cui ai commi 4 e 5 dell’Art. 79 DPR n.285/1990)
Se la richiesta di cremazione proviene da istanza di parte (richiesta del privato cittadino) occorre pur sempre un’autorizzazione nominativa, siccome ogni operazione cimiteriale è pur sempre soggetta a preventiva autorizzazione comunale ex Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003.
Anche in caso di irreperibilità degli aventi diritto, loro disinteresse o loro colpevole inerzia, quando la destinazione dei resti mortali è deliberata d’ufficio dal comune (e così opera ex se l’ordinanza sindacale con cui si regolano ai sensi dell’Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990) è comunque, indispensabile una qualche autorizzazione, magari anche cumulativa, assieme al decreto di trasporto, se l’incinerazione avverrà fuori del recinto del cimitero di prima sepoltura.
E’il comune nel cui territorio insista il cimitero di prima sepoltura a rilasciare le relative autorizzazioni.
Di solito l’ossario comune è la destinazione residuale ed istituzionale per le ossa non richieste per una sistemazione dedicata e personale (anche le cellette ossario rientrano nella tipologia del sepolcro privato ai sensi del Capo XVIII DPR n.285/1990) è invero, piuttosto raro che siano i diretti interessati a chiedere l’avvio delle ossa in ossario comune.
Gli oneri dell’estumulazione con conseguente trattamento del resto mortale sono a carico di chi richieda l’operazione stessa, solo l’uso dell’ossario comune, in quanto servizio necroscopico, è a titolo gratuito.
Regione Veneto: pongo un quesito:
Un privato cittadino compila un modulo per destinare la salma di un congiunto che si trova in un loculo grande ancora in cassa intera, in OSSARIO COMUNE.
Sono già trascorsi i 20 anni dalla tumulazione e quindi si tratta di resti mortali; il Comune deve necessariamente acquisire anche le carte per la CREMAZIONE? Oppure può procedere d’Ufficio visto la destinazione scelta?
Sì, si può fare.
“Vuolsi colà dove si puote ciò che si vuole…e più non dimandare” come direbbe Dante nel viaggio nell’aldilà, per quietare gli spiriti infernali.
Vabbè, dopo questa parentesi di alta scuola letteraria entriamo in medias res.
La cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione/estumulazione è legale e legittima ai sensi degli Artt. 5 e 6 DPR 15 luglio 2003 n. 254, come ha confermato lo stesso Ministero della Salute con risoluzione del 30/10/2003 di p.n. 400.VIII/9Q/3886.
Già la Circ. MIn. 31 luglio 1998 n. 10 presentava forti aperture in questo senso, ma difettava di forza integrativa/abrogativa sull’Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990, in quanto una circolare non è fonte del diritto, ma un semplice atto istruttivo.
Ad ogni modo il DPR n.254/2003 interviente sulla questione e rende, di fatto, operativa la diretta cremazione dei resti mortali, senza più bisogno di un ulteriore turno di rotazione in campo di terra di durata quinquennale (quadra indecomposti).
Si procede secondo questo schema:
1) Istanza di cremazione, in bollo, rivolta al comune di prima sepoltura da parte di tutti gli aventi diritto a disporre jure sanguinis del resto mortale da esumare/estumulare, individuati secondo il criterio di poziorità stabilito dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990. (Prevale la volontà del coniuge superstite, poi, a scalare, di tutti i congiunti di pari livello sino al sesto grado di parentela (Artt. 74, 75, 76, 77 Codice Civile). Tra soggetti di parti grado occorre l’unanimità. La volontà di cremare il defunto dissepolto non richiede particolari formalizzazioni, come l’atto sostitutivo di atto di notorietà ex DPR n.445/2000, necessarie invece per cremare un defunto nell’immediatezza del decesso (Circ. Min. 1 settembre 2004 n. 37). Secondo alcuni giuristi basterebbe un semplice assenso, magari espresso ai termini dell’art. 3 comma 9 della Legge 15/5/97 n. 127 allo stesso gestore del campostanto, tramite l’ufficio cimiteriale, senza bisogno di rivolgersi al comune. MOlto dipende dall’ordinanza sindacale con cui si regolano le operazioni cimiteriali ex Artt. 2 comma 4 ed 86 comma 1 DPR n.285/1990 (ad esempio se la cremazione è il trattamento automatico e “d’ufficio” per i cadaveri indecomposti deliberato dal comune anche nel caso di assenza o disinteresse dei parenti del defunto la procedura è ulteriormente semplificata).
2) Autorizzazione all’esumazione/estumulazione rilasciata dal comune sotto la cui giurisdizione amministrativa insiste il cimitero di prima sepoltura se quest’ultime non sono ordinaria (cioè quando sia completamente trascorso il periodo di sepoltura legale parti a 10 anni per le inumazioni e 20 anni per le tumulazioni in loculo stagno, tuttavia non bisogna dimenticare che le estumulazioni vanno effettuate ex Art. 86 comma 1 alla scadenza della concessione).
3) Autorizzazione alla cremazione del resto mortale perfezionata, sempre dal comune di prima sepoltura secondo i criteri prima esaminati.
4) Autorizzazione al trasporto ex Art. 24 DPR n.285/1990 del resto mortale alla volta del crematorio e poi, sempre con lo stesso decreto di trasporto ex Art. 26 DPR n.285/1990 alla destinazione ultima delle ceneri le quali, in base alla Legge REgionale, potranno esser tumulate in cimitero, affidate presso un domicilio privato, disperse in cimitero (cinerario comune o giardino delle rimembranze) o in natura.
Autorizzazione alla cremazione ed al trasporto, se competono allo stesso ufficio comunale (Artt. 48, 3 ed art. 89 T.U.E.L DECRETO LEGISLATIVO n.267/2000) possono anche esser contestuali ex Art. 11 legge 4 gennaio 1968, n. 15 (si risparmia un passaggio burocratico a tutto vantaggiò della celerità della pratica da evadere).
Il Ministero della Salute, con la risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, è intervenuto, a seguito del DPR 254/03, sulle modalità per il confezionamento e il trasporto di resti mortali, di seguito sintetizzate: a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione; b) nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l’uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all’esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte; c) nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere ex Art. 88 DPR n.285/1990 e paragrafo 4 Circ. MIn. n.10/1998.
Per le ceneri, preventivamente alla loro collocazione definitiva dovrà esser prodotto il titolo dimostrante lo JUS SEPULCHRI, ossia il diritto di accoglimento delle stesse in un determinato sepolcro, ancorchè atipico.
Si rammenta che tutte le operazioni cimiteriali trasporto del feretro e cremazione sono a titolo oneroso per l’utenza ai sensi dell’Art.1 comma 7bis, Legge 28 febbraio 2001 n. 26. Per le tariffe della cremazione si veda il D.M. 1 luglio 2002.
Salve, avrei bisogno di chiedere un’informazione.Tra qualche mese dovremo esumare la salma di mio padre.Il ns cimitero è sovraccarico e non cè al momento spazio x custodire i resti.Volevo sdunque sapere se è possibile cremare i resti.Grazie
Allora: la soluzione megliore sarebbe l’estumulazione ex Art. 88 DPR n.285/1990: si abbatte la tamponatura del loculo e si sfila il feretro, se la bara dimostra la perfetta tenuta stagna si procede al trasporto fuori del recinto cimiteriale. Il “rifascio” detto altrimenti “avvolgimento” ex Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 con un cassone esterno in metallo si rende necessario se la cassa è interessata da lesioni della lamiera da cui potrebbero fuoriuscire miasmi e liquindi cadaverici.
Pochissimi impianti di cremazione, tuttavia, sono autorizzati a cremare feretri foderati con la lastra di zinco (o peggio ancora piombo) a causa delle sempre più rigide norme in materia di emissioni tossiche nell’atmosfera, l’deale, allora è è inserire nel forno la sola cassa di legno, allora di rende necessaria la preventiva rimozione del cofano di zinco, sia esso ancora perfettamente efficente o deteriorato (come spesso succede nelle bare tumulate da molto tempo per corrosione del nastro metallico. Lo zinco, infatti, con il trascorrere degli anni si passiva e tende a consumarsi, ecco perchè L’Art. 30 DPR n.285/1990 prescrive uno spessore minimo (0.66 mm che salgono a 0.74 in caso di tumulazioni “in deroga” ex Art. 106 DPR n.285/1990 e paragrafo 16, con relativo allegato tecnico Circ. Min. n.24/1993.
Immergere le manine (lo dico da beccamorto) nel “brodo cadaverico” che ristagna sul fondo della cassa non è particolarmente simpatico, ma in certe Regioni diventa un’operazione fondamentale ed inevitabile, perchè in Lombardia, ad esempio, nessun crematorio è autorizzato a bruciare lo zinco.
La bara, preferibilmente sarà di solo legno, con gli spessori massimi previsti dalla Legge in caso di cremazione (Circ. Min. n.24/1993) (legno dolce con spessore di cm. 2) e sarà confezionata con accessori (viti, fodera, cuscino) facilmente combustibili. Si veda anche il D.M. 12 aprile 2007 (autorizzazione all’impiego di un cofano in cellulosa con telaietto autoportante in legno per defunti da avviare alla cremazione o all’inumazione)
Per garantire l’eremeticità durante il trasferimento si ricorre, alternativamente a:
1) cassone esterno, facilmente asportabile, realizzato in vetroresina, plastica, metallo, lavabile e disinfettabile prima di un nuovo uso
2) rivestimento interno alla cassa lignea con un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante in sostituzione della controcassa metallica, ex Art. 31 DPR n.285/1990. Si tratta di una plastica flessibile e molto biodegradabile o sublimabile.
Se il defunto è ancora cadavere (sono passati meno di 20 anni dalla sepoltura) occorre necessariamente una bara con le caratteristiche stabilite dagli Artt. 30, 31 e 75 DPR n.285/1990 (in LOmbardia vale, invece, l’allegato 3 al REg. REg. 9 novembre 2004 n.6.
SE, invece, ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003 il morto è, nel frattempo, diventato resto mortale (dopo i 20 anni di tumulazione) potrebbe bastare anche un semplice contenitore di cui alla risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004.
Se ex Circ. MIn. n.10/1998 si rileva sul resto mortale la presenza di parti molli o si ricorre alle procedure spiegate prima o si asciuga il resto con particolari sali quaternari di ammonio o sostanze a base batterico-enzimatiche.
X Carlo
Grazie x la risposta.
Si, in effetti mi sono espressa male.
Chiedendo se necessaria l’estumulazione per la cremazione intendevo chiedere se era poi indispensabile aprire la bara per la cremazione e non voler trasformare il tumulo in forno crematorio ^_^ questo in quanto mi era stato detto che il feretro andava nel forno così com’era dopo l’estumulazione (e lo zinco?).
Inoltre chiedevo se si autorizza il trasferimento del feretro così come lo si trova sempre che integro senza necessariamente aprirlo. Leggevo sul sito che potrebbe esser sufficiente una “impermealizzazione”? Ancora grazie
…E come si fa a cremare un feretro senza, prima, averlo estratto dalla cella muraria in cui fu racchiuso?????? Usiamo il napalm e lo bruciamo sul posto oppure riempiamo il loculo di benzina e poi inzia pure il falò!?? SEmbra una mia solita battutaccia, ma in Cina succede proprio così! Della serie… rispettiamo lo Jus Eligendi SEpulcrum, quindi la volontà del de cuius. Ma si sa, i seguaci del maoismo non sono di metodi particolarmente democratici.
Comunque i passaggi amministrativi sono i seguenti:
innanzi tutto, ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003 il defunto non è più cadavere,ma “resto Mortale”, perchè sono già trascorsi i 20 anni di sepoltura legale, ed è cremabile ai sensi dell’Art.3 comma 4 DPR n.254/2003 senza la procedura aggravata di cui all’Art. 79 commi 4 e 5 DPR n.285/1990 (esclusione di morte sospetta violenta, o, peggio ancora dovuta a reato con eventuale nulla osta della Magistratura ex Art. 116 comma 1 Decreto Legislativo n.271/1989). L’autorizzazione compete al comune sotto la cui giurisdizione amministrativa si trova il cimitero di prima spoltura.
1) dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, (soggetta sin dall’ordigine ad imposta di bollo ed DPR n.642/1972)), di tutti gli aventi titolo a disporre del resto mortale, individuati secondo il principio di poziorità (potere di disposizione + prevalenza dello jus coniugii e dello Jus Sanguinis) enunciato dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990, ossia prevale il coniuge, quando ancora in vita (e se non ha divorziato), poi di seguito tutti i congiunti di pari grado in ordine di priorità, sino al sesto grado di parentela ex Artt. 74 e segg. Codice Civile.
2) verifica da parte del comune dei titoli formali e dello Jus Sepulchri: il defunto ha titolo ad esser accolto nel nuovo sepolcro? Egli è annoverato dall’atto della concessione quale soggetto legittimato ad esser tumulato in quella data tomba?
3) controllo preventivo sulla reale estumulabilità del feretro: non debbono esserci disposizioni testamentarie in senso contrario del de cuius (se il defunto chiese di non esser mai estumulato, ma di permanere nella stessa tomba, almeno sino alla fine della concessione questa sua volontà va rispettata) e sulla materiale operazione cimiterilae: il feretro deve esser facilmente raggiungibile tramite diretto accesso all’esterno ai sensi dell’Art. 76 comma 3 DPR n.285/1990, se invece per raggiungere il feretro bisogna movimentare altre bare, potrebbero sorgere delle complicazioni, risolvibili con la procedura di deroga di cui all’Art. 106 DPR n.285/1990, implementata dall’allegato tecnico di cui al parafrafo 16 Circ. MIn. n.24/1993.
4) rilascio da parte del comune di prima sepoltura delle relative autorizzazioni a) all’estumulazione, all’eventuale cremazione, al trasporto ed alla nuova tumulazione.
5) se la nuova tomba insiste fisicamente nello stesso cimitero di prima sepoltura non occorre il decreto di trasporto ai sensi degli Artt. 23 e seg. DPR n.285/1990, ma bastano le pur sempre necessarie annotazioni sui registri cimiteriali previste dall’Art. 50 DPR n.285/1990 per il cambio di sepolcro ed il mutamento di stato el defunto (da feretro a ceneri, qualora si dia luogo alla cremazione). Le diverse autorizzazioni possono coesistere sullo stesso supporto cartaceo, poichè competono allo stesso ufficio (molto dipende da come il comune abbia organizzato i propri servizi ex Art. 48 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000.
6) esecuzione dell’intervento sulla tomba (rimozione lapide, smuratura, trasporto del feretro presso il crematorio o direttamente alla nuova sepoltura) se all’apertura del tumulo la bara risulta lesionata si provvede, ex Art. 88 DPR n.285/1990 e paragrafo 4 Circ. Min. n.10/1998, al cosidetto rifascio in modo da rendere nuovamente impermeabile la bara alla perfusione di miasmi o liquidi postmortali.
Salve
Vorrei sapere come fare per trasferire il feretro di mio padre tumulato ca 27 aa fa da una congrega in un monumentino privato dove già sono le ceneri di mia madre. E’ indispensabile l’estumulazione? eventualmente è possibile la cremazione senza l’estumulazione?
Grazie
PS: il trasferimento avverrebbe nello stesso cimitero e la città è Napoli.
No, non è possibile. Art. 13 Reg. REg. 9 novembre 2004 n.6: “La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001”.
Il rinvio alla Legge Statale n.130/2001 è chiaro e palese: ala dispersione, anche per i suoi rilievi penali (Art. 411 C.P.) è di sola eleggibilità del de cuius attraverso disposizione testamentaria o iscrizione ad apposita associazione avente tra i propri fini la cremazione degli iscritti. Occorre uno scritto in tal senso da parte del de cuius. Se si tratta di testamento olografo esso per produrre i suoi effetti giuridici dovrà esser prima pubblicato ai sensi dell’Art. 620 Codice Civile.
I congiunti del de cuius non possono improvvisarsi “nuncius”, con dichiarazione di scienza ex DPR n.445/2000, magari attraverso atto sostitutivo di notorietà, di un volere del defunto forse maturato ed espresso solo verbalmente, ma non formulato nella forma canonica prevista dalla legge.
L’unica modalità di dispersione consentita, in via residuale è quella in cinerario comune di cui all’Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990: norma ripresa anche dall’Art. 10 del regolamento regionale lomnardo n. 6/2004 o, secondo certa parte della dottrina più aperta e possibilista anche nel giardino delle rimembranze, purchè esso insista sempre entro il perimetro del cimitero.
Sono residente in provincia di Varese, (Lombardia) posso chiedere al
Comune ove sono residente, lo spargimento delle Ceneri di Mia Moglie
(da me cutodite) anche se non esiste una volontà espressa dalla Defunta in vita ?
Grazie per la risposta
Ovviamente l’ordinanza del sindaco dovrà anche stabilire la destinazione delle ceneri provenienti dalla cremazione dei resti mortali.
In Veneto (Art. 30 comma 2 LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 18) ogni comune nel proprio regolamento (indispensabile ex Art. lettera c) L.R. n.18/1010 senza dimenticare gli Artt. 344 e 345 Regio Decreto n.1265/1934 ed in Regio Decreto n.2322/1865) deve anche individuare spazi per la conservazione delle singole ceneri sotto forma di sepoltura dedicata (si veda anche Art. 80 comma 3 DPR n.285/1990) o delle stesse in modo massivo e promiscuo (Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990) nel cinerario comune, il quale potrebbe anche consistere nell’ossario comune o in un manufatto di lieve entità (pozzetto ipogeo, botola, camera epigea) o ancora per dispersione delle ceneri all’interno del perimetro cimiteriali (Art. 50 comma 1 lettera a) Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18).
Mancando la volontà del de cuius per la dispersione in natura siccome essa è di sola eleggibilità da parte del de cuius e non è surrogabile da terzi le ceneri potranno esser:
A) date in affido (con disciplina statuita dal comune (Art. 3 comma 1 lettera e) L.R. n.18/2010) e con le procedure di cui all’Art. 49 della suddetta legge regionale.
B) Tumulate (nelle celle di cui all’Art. 30 comma 2 lettera c))
C) inumate (Art. 49 comma 4 L.R. n.18/2010)
D) sversate in modo indistinto nell’ossario comune di cui all’Art. 3 comma 1 lettera f) L.R. n.18/2010 come pratica residuale, quando non sia richiesta nessuna diversa sistemazione.
La corretta procedura per recuperare spazi in seguito ad emergenza perchè mancano posti feretro è descritta in questo link: https://www.funerali.org/?p=330.
Altrimenti si può sempre ricorrere ad un ordinanza contingibile ed urgente (Art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n.267/2000) adottata dal Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale (Legge n.833/1978, Decreto Legislativo n.112/1998 e soprattutto Art. 50 comma 4 Decreto Legislativo n.267/2000. A questa conclusione era addivenuto anche il MInistero della Salute rispondendo a due questiti n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003 inoltrati rispettivamente da due comuni.
Con l’entrata in vigore del DPR n.254/2003 è tutto più semplice, come rilevato dallo stesso Ministero (Risoluzione del Dicastero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003)siccome il trattamento consentito per i resti mortali derivanti da esumazione/estumulazione deve essere integrato (anche al livello di regolamento comunale di cui all’Art. 3 comma 1 lettera c) Legge Regionale Veneto n. 18 del 4 marzo 2010) dalla possibilità di procedere anche alla
cremazione, secondo quanto disposto dagli aventi titolo.
La definizione di “Resto Mortale”, cioè esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo è data, in via generale, dall’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003 il quale è sostanzialmente ripreso dall’Art. 6 comma 2 Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18.
Per la regione Veneto si applica l’Art. 41 comma 2 Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18
In sintesi, si seguono questi passaggi:
1) Con ordinanza del sindaco (o del dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo n.267/2000) ai sensi degli Artt. 82 comma 4 ed 86 comma1 DPR n.285/1990 si disciplinano modi e tempi per le operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione.
2) L’ordinanza di cui sopra è emanata di concerto con L’ASL (in Veneto ULSS) di cui il comune si avvale per gli aspetti igienico sanitari, anche per definire le tecniche di confezionamento e trasporto (Ministero della Salute, risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004) degli indecomposti)
3) La sullodata ordinanza indica anche il trattamento d’ufficio al quale saranno sottoposti i resti mortali, ossia: a)interro in campo indecomposti (Artt. 36 comma 4 e 40 comma 2 Legge Regionale Veneto n. 18/2010 b) cremazione (Art. 41 comma 2 Legge Regionale n.18/2010)
4) ) Se l’ordinanza o, meglio ancora il regolamento comunale di polizia mortuaria vietano la ri-tumulazione gli aventi causa del defunto potranno opporsi solo alla cremazione, ma non all’interro dei resti mortali. Essi stessi o, in loro difetto il concessionario della sepoltura in scadenza dovranno provvedere agli oneri per lo smaltimento dei cadaveri inconsunti
5) Il Comune tramite pubbliche affissioni oppure ogni altro mezzo di pubblicità-notizia informerà la cittadinanza sul trattamento d’ufficio previsto per i resti mortali
6) Con l’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 la cremazione è divenuta servizio pubblico locale a titolo oneroso, fatto salvo il caso di indigenza di cui all’Art. 5 Legge n.130/2001. Per le tariffe di cui all’Art. 5 comma 2 Legge n.130/2001 si rinvia all’Art. 3 D.M. 1 luglio 2002. Il comune, avendo tutto l’interesse ad incentivare la cremazione dei resti mortali può assumersene l’onere in caso di assenza, irreperibilità o disinteresse degli aventi titolo a disporre della spaglia mortale. In coso contrario le spese spetteranno ai concessionari o a quanti vogliano esercitare un diritto di disposizione sui resti mortali.
Regione Veneto
Il nostro comune si trova in grave carenza di spazi per l’inumazione e di loculi per la tumulazione.
Per rimediare a questa situazione si vorrebbe incentivare la cremazione delle salme sia esumate che estrumulate.
Potreste indicare i riferimenti normativi per non porre l’onere della cremazione a carico dei parenti, oppire segnalare i comuni nei quali hanno adottato simili procedure ?
C’è una sentenza in qualche modo profetica: Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515. “La regola, stabilita dall’art. 340 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell’art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l’art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge”.
Le ossa, in quanto tali, purchè raccolte in apposita cassetta ossario ex Art. 36 DPR 285/1990, possono solo esser tumulate ex Art. 85 DPR 25/1990 quando richieste per uansepoltura dedicata e privata, altrimenti la loro destinazione è lo spargimento, in forma promiscua ed indistinta nell’ossario comune.
Se interpretiamo estensivamente l’Art. 105 DPR 285/1990 il quale origina dalla norma sovraordinata dell’Art. 340 Comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934, le ossa possono esser accolte anche in una tumulazione privilegiata, ossia in un idoneo spazio sepolcrale (cella muraria, nicchia, lastra del pavimento…) ricavato all’esterno del cimitero (esempio: nella cripta della Cattedrale o in un altro edificio pubblico).
Le ossa, poi possono esser cremate (paragrafo 6 Circ. MIn. 31 luglio 1998 n. 10) ed a questo punto, sotto forma di ceneri ex Art. 343 Regio Decreto n. 12265/1934, affidate per la custodia presso un domicilio privato, secondo le modalità dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle norme regionali eventualmente varate per implementare gli istituti più innovativi della Legge 130/2001. In assenza di apposita disiplina, lo stesso atto di affido può contenere istruzioni operative per la consegna dell’urna ai sensi del DPR 24 febbraio 2004.
L’urna dovrà esser preventivamente sigillata al fine di evitare l’accidentale dispersione delle ceneri stesse, ex Art. 411 Codice Penale.
Come per le urne cinerarie è data la possibilità di portarsele a casa, si può estendere la norma sul portare a casa (mi si dirà che è assurdo) la cassetta con le ossa del mio caro defunto?
Grazie
X Carlo.
Per il consenso dei famigliari e per gli oneri che ne conseguono non ci sono problemi.
Ora procediamo con le pratiche comunali per l’autorizzazione a costruire.
Vi aggiornerò sugli sviluppi.
Ancora infinitamente grazie.
Per Laura: risposta esatta è proprio così. I defunti, purchè cremati possono esser custoditi presso un domicilio privato, addirittura basterebbe anche una teca, una libreria….insomma quel famoso luogo chiuso ed al sicuro da ogni profanazione.
Essendo tra l’altro i nonni deceduti da più di 20 anni sono divenuti non più cadaveri, bensì resti mortali (semplice ossame oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) per la loro cremazione si applicano le disposizioni di cui al DPR 15 luglio 2003 n. 254, osssia non occorre più la procedura aggravata in caso di cremazione del cadavere subito dopo il funerale.
Basta solo il consenso degli aventi diritto ad esprimersi su questa scelta.
Ovviamente l’affidatario si accolla degli oneri come non opporsi ad eventuali ispezioni sullo stato di conservazione dellle urne da parte dell’autorità comunale e soprattutto garantire il diritto secondario di sepolcro, ossia la possibilità per tutti i discendenti dei nonni di compiere atti di suffragio e ritualità funeraria nel luogo deve le ceneri dei nonni sono custodite.
L’affidatario ex Art. 411 Codice Penale risponde davantoi alla legge anche di eventuali dispersioni fortuite, accidentali o comunque non autorizzate.
Attendiamo Sue notizie dichiarandoci disponibili a seguirla passo per passo in quest’avventura funeraria.
Saluti
Carlo
X Carlo
Innanzitutto grazie della risposta.
Quindi, riassumendo, se ho capito bene, posso portare i nonni a casa, purchè cremati (con il consenso di tutti i famigliari).
Posso costruire (previ permessi comunali) una cappelletta in proprietà privata per conservarli (purchè stabile e chiusa).
Spero di ottenere anche la benedizione.
Ancora grazie!
Per Laura: la questione è complessa: l’Art. 340 del Regio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265 vieta di seppellire i cadaveri al di fuori dei cimiteri: due sono le eccezioni: la tumulazione privilegiata e la cappella gentilizia posta all’esterno del perimetro cimiteriale. Questi due istituti sono regolati dagli Art. 101, 102, 103, 104 e 105 del DPR 10 settembre 1990 n, 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria).
Ovviamente i cadaveri fuori dei cimiteri possono solo esser tumulati entro nicchia muraria e duplice cassa di legno e metallica e non inumati nella nuda terra.
La costruzione di una cappella gentilizia è senz’altro possibile, ma molto onerosa, infatti essa deve esser circondata per non meno di 200 metri dai fondi di proprietà della famiglia richiedente con l’ulteriore vincolo dell’inalienabilità e dell’inedificabilità.
Occorrono poi diverse autorizzazioni e pareri igienico sanitari nonchè la piena rispondenza del fabbricato funebre ai dettami del DPR 10 settembre 1990 n. 285 in materia di tumulazione.
C’è una soluzione molto pià conveniente: ai sensi dell’Art. 343 REgio DEcreto 1265/1934 le urne cinerarie possono esser collocate in appositi spazi che non necessariamente debbono insistere su suolo cimiteriale. Questo è il “grimaldello” su cui si basa il DPR 24 febbraio 2004 con cui si è reso possibile l’affidamento famigliare delle urne cinerarie.
La celletta in cui racchiudere l’urna può senz’altro esser benedetta quasi fosse un piccolo reliquiario (ma non è, ahinoi, un elemento di diritto), per la legge italiana importa solo che essa sia stabile, chiusa (anche con un vetro) e così garantita da ogni profanazione.
Per procedere occorre il consenso dei defunti (magari espresso in forma testamentaria) o nel loro silenzio l’accordo di tutti i famigliari aventi titolo ad esprimersi secondo il criterio di poziorità dettato dall’Art. 79 DPR 285/1990.
In Piemonte la materia sulla conservazione a domicilio delle ceneri è regolata dalla Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (si veda in particolar modo l’Art. 3 di cui si riporta uno stralcio:
“Art. 3. (Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)
1. L’urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all’articolo 2, deve essere consegnata sigillata a
cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire
garanzie contro ogni profanazione.
3. L’affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro
conservazione.
4. L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale trasferimento dell’urna in altro comune, sia nei
confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l’urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la
conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza
del defunto, ove conosciuto.
6. In caso di decesso dell’affidatario, chiunque rinvenga un’ urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al
cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove
conosciuto” .
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
POst scriptum: un oratorio, una piccola chiesa nel fondi di proprietà possono senz’altro esser costruiti, a prescindere dalle loro finalità sepolcrali.
Saluti
Carlo
Buonasera, ho visto che qui siete molto preparati e volevo sapere se era possibile realizzare un desiderio dei nonni.
I nonni hanno costruito la loro casa con tanti sacrifici (una cascina isolata, nelle colline Piemontesi), in cui tutt’ora noi discendenti abitiamo.
Li ho sempre sentiti dire che avrebbero voluto essere sepolti lì, a casa.
Quando sono mancati (uno 30 e l’altro 20 anni fa) sono stati sepolti nella cappella di famiglia (al monumentale di Torino).
Ora quello che vorrei fare è costruire una piccola chiesetta in un angolo della proprietà, farla benedire e trasferirvi i resti (magari cremati). Così almeno saranno a casa…
Vorrei sapere se è possibile e quali sono le procedure da seguire.
Grazie per la disponibilità.
Generalmente non si verifica la presenza di pace makers pe ri resti mortali. Chi lo volesse fare troverebbe diverse difficoltà; taluni hanno utilizzato apposite macchinetet di rilevamento di metalli (cercametalli), con alterne fortune.
Circa la modulistica può vedere – per cadaveri – la modulistica in allegato alla circolare SEFIT Federutility n. 1596 del 20.06.2008, oppure acquisire la documentazione del corso sui crematori tenuto dall’ing. Daniele Fogli e ing. Giovanni Casadio Modalità operative di un crematorio, all’interno del sito http://www.euroact.net nei CR-ROM in vendita o cliccando qui
Pongo un quesito: una volta avuta l’ordinanza del Sindaco che prevede la cremazione di resti mortali che non hanno più parenti di riferimento, come ci si comporta per la dichiarazione e presenza eventuale di Pace-maker?
Può il gestore del cimitero incaricarsi della verifica di presenza di pace-maker?
inoltre dove posso trovare dei fax simili di dichiarazione da parte dei familiari di presenza o meno del pace-maker?