Tar Sicilia, Sez. III, 1 luglio 2014, n. 1692

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 1 luglio 2014, n. 1692
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3668 del 1998, proposto da:
Saie S.r.l.,in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Vincenzo Greco sito in Palermo, corso Calatafimi N.319;
contro
Comune di Piana degli Albanesi, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Perricone, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Liberta’ 56;
nei confronti di
Ditta Sirchia Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Milana, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Noto N. 12; Ditta Luxor A R.L., Ditta Celeste S.r.l., Consorzio Costruzioni Italia, Ditta Scalia Sebastiano, Ditta Petta Giuseppe;
sul ricorso numero di registro generale 3854 del 1998, proposto da:
S.A.I.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Vincenzo Greco sito in Palermo, corso Calatafimi N.319;
contro
Comune di Piana degli Albanesi;
nei confronti di
Sirchia Giorgio Ditta, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Milana, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Noto N. 12; Luxor Ditta, Celeste Ditta, Consorzio Costruzioni Italia, Scalia Sebastiano Ditta, Petta Giuseppe Ditta;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 3668 del 1998:
– Della deliberazione n.212 del 31.08.1998, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune a partire dal 06.09.1998, con la quale la Giunta Municipale del Comune di Piana degli Albanesi ha deliberato di affidare il servizio di illuminazione lampade votive del cimitero comunale mediante concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’art. 42 ter della L.R. n. 21/85, come introdotto dall’art. 2 L.R. n.4/96, da operare a mezzo di licitazione privata da eseguirsi tra le ditte che hanno presentato
offerte ai sensi dell’art. 1 lett. A Legge n.14/73 e secondo le modalità di cui all’art. 73 lettera C del R.D. n. 827/24, di approvare il capitolato di Concessione e le condizioni generali di abbonamento proposto dalla Ditta SAlE s.r.l. modificato in parte dall’U.T.C. su richiesta dell’Amministrazione allegato alla predetta delibera e di approvare la lettera Bando relativa alla gara parimenti allegata alla detta deliberazione;
– Della lettera Bando relativa alla gara di cui sopra prot. n. 9134 dell’8.09.1998 notificata alla SAlE mediante raccomandata A.R. del 09.09.1998 con la quale il Comune di Piana degli Albanesi ha
invitato la società ricorrente e le altre società ammesse, alla licitazione privata per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione
lampade votive del cimitero comunale per il giorno 08.10.1998, ore 10,30 nei locali del Palazzo Comunale;
– Delle operazioni di gara risultanti dal verbale dell’8.10.1998 nonchè l’aggiudicazione provvisoria della concessione suddetta alla ditta Sirchia Giorgio con il ribasso del 49% da applicare
sulla quota di abbonamento e sulla quota di allacciamento.
– Di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
quanto al ricorso n. 3854 del 1998:
– Del verbale del 21.10.1998 con il quale il Responsabile del servizio, Ing. Onofrio Raimondi, ha dichiarato aggiudicataria della Concessione di Costruzione e gestione dell’impianto lampade votive del Cimitero Comunale la ditta Sirchia Giorgio con il ribasso del 49%;
– Della deliberazione n.272 del 12.11.1998 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a partire dal 15.11.1998 con la quale la Giunta Municipale del Comune di Piana degli Albanesi ha deliberato di approvare il verbale di gara di licitazione dell’8.10.1998 ed il verbale del 21.10.1998 dai quali risulta aggiudicataria del Servizio di illuminazione lampade votive del cimitero comunale mediante concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’art. 42 ter della L.R. n. 21/85 come introdotto dall’art. 2 L.R. n.4/96 per la durata di anni l0 dalla stipula del contratto la ditta SIRCHIA GIORGIO con sede in Piana degli Albanesi via G. Kastriota n.30 che ha offerto il ribasso del 49% da applicarsi sulla quota di abbonamento e sulla quota di allacciamento.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piana degli Albanesi e della Ditta Sirchia Giorgio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 25 novembre 1998 e depositato il successivo 7 dicembre – R.G. n. 3668/1998 – la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 commi secondo e terzo l.r. sic. 29.04.1985 n.21, così come modificata ed integrata dalla legge reg.le 12.01.1993 n.10 e dalle leggi reg.li sic.ne 01.09.1993 n.25, 07.06.1994 n.19, 10.01.1995 n.10, 08.01.1996 n. 4 e 06.04.1996 n.22.
Violazione degli artt. 7, 8, 9, l0 e 11 L. 07.08.1990 n. 241 e della l. reg. sic. 30.04.1991 n.10.
eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 3.l. 241/90, Violazione della regola della buona fede.
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma l bis l. 11.02.1994 n.109, violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge reg. sic. n. 4/96, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 14 l. n.14/73, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
Violazione del principio del giusto procedimento eccesso di potere per disparità di trattamento.
Sostiene parte ricorrente che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto il comune di Piana degli Albanesi avrebbe violato l’obbligo di comunicargli l’inizio del procedimento volto alla modifica delle condizioni di concessione proposte dalla ricorrente, in quanto le condizioni offerte non sarebbero remunerative ed infine in quanto l’offerta alla quale è stata aggiudicata la concessione sarebbe anomala o comunque non affidabile in quanto eccessivamente bassa.
Si sono costituiti sia il comune intimato che la ditta Sirchia che, con rispettive memorie, hanno replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto che venga dichiarato inammissibile o comunque infondato.
Con successivo ricorso notificato in data 18 dicembre 1998, e depositato il successivo 22 dicembre – R.G. 3854/1998 – la medesima ricorrente ha altresì impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, reiterando le medesime censure già prospettate nel precedente ricorso.
Si è costituita la ditta Sirchia, che ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto che venga dichiarato inammissibile od infondato.
Alla udienza pubblica fissata per la loro trattazione entrambi i ricorsi sono stati posti in decisione.
DIRITTO
In via preliminare i ricorsi indicati in epigrafe vanno riuniti, in considerazione della loro connessione soggettiva ed oggettiva.
Si può prescindere dalle eccezioni di carattere pregiudiziale sollevate dalle parti resistenti, stante la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione sollevati dalla società ricorrente.
In primo luogo sostiene parte ricorrente che il comune resistente avrebbe violato l’obbligo di inviarle la comunicazione di inizio del procedimento volto ad apporre modifiche alla ipotesi di concessione proposta dalla stessa ricorrente.
Tale tesi non può essere condivisa.
L’individuazione delle condizioni da porre a base di un invito a formulare un’offerta per la concessione di un pubblico servizio costituisce un’attività propria dell’amministrazione, di sua esclusiva competenza, nella quale non è ravvisabile alcun soggetto privato che deve essere coinvolto nel relativo procedimento ed al quale deve pertanto essere inviata la comunicazione di inizio procedimento.
Tale evidente conclusione che si ricava dalla natura dell’atto in questione – che costituisce l’inizio di una possibile trattativa contrattuale, nel quale l’amministrazione indica le condizioni minime alle quali intende portare avanti la trattativa ed individua i soggetti ai quali l’invito è rivolto – non muta anche nell’ipotesi in cui la concessione sia stata promossa da un soggetto privato, ai sensi dell’art. 42 ter della legge reg. n. 21/1985.
Invero una volta che, seguendo il procedimento previsto da quest’ultima norma regionale, siano giunte ulteriori proposte, è compito esclusivo dell’amministrazione individuare i parametri da porre a base della lettera d’invito da inviare a tutti i soggetti che si sono dimostrati interessati.
L’originario proponente non ha alcun titolo ad interloquire con l’amministrazione in tale fase, mentre la sua posizione è tutelata attraverso il diritto di prelazione previsto dal 10° comma dell’art. 42 ter della legge reg. n. 21/1985.
Altrettanto infondate sono le ulteriori censure con la quali si deduce, in modo invero del tutto apodittico, la non rimuneratività delle condizioni indicate nella lettera di invito ed il carattere sostanzialmente anomalo dell’offerta a cui la concessione è stata aggiudicata.
Con riguardo al primo profilo parte ricorrente non fornisce alcun elemento che possa costituire anche un mero principio di prova della non rimuneratività delle condizioni indicate nella lettera di invito e, pertanto, la relativa censura non può essere presa in considerazione.
Con riguardo invece all’offerta dell’aggiudicataria che, secondo parte ricorrente, sarebbe eccessivamente bassa e, per tale ragione, sarebbe dovuta essere esclusa, si rileva che, in considerazione del numero delle offerte pervenute, la stessa ricorrente è consapevole che non opera il meccanismo dell’esclusione delle offerte anomale; né può ritenersi sussistente l’obbligo di procedere alla verifica della congruità dell’offerta a fronte della circostanza che, in seno all’offerta, erano state fornite giustificazioni preventive che il comune di Piana degli Albanesi ha ritenuto sufficienti, con determinazione che rientra nell’ambito della sua discrezionalità tecnica.
Anche tali censure sono quindi infondate.
In conclusione i ricorsi devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, per le parti costituite, e vengono liquidate come da dispositivo; nulla per le spese per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del comune di Piana degli Albanesi, in €. 1.000,00, oltre accessori di legge, ed in favore della ditta Sirchia Giorgio in €. 2.000,00, oltre accessori di legge; nulla per le spese per i soggetti non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente FF
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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