Tar Puglia, Sez. III, 2 dicembre 2014, n. 3021

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 793
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2014, proposto da:
Ariete Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto D’Addabbo e Vincenzo Augusto, con domicilio eletto presso Dario Lisi in Lecce, Via Vito Mario Stampacchia, 21;
contro
Comune di Massafra, rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa De Tommaso, con domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2;
nei confronti di
La Lucentezza S.r.l., n.c.;
per l’annullamento
– della determina dirigenziale n° 701 del 17 Aprile 2014, comunicata con nota prot. n° 14423 del 18 Aprile 2014, con la quale il Comune di Massafra ha definitivamente aggiudicato alla S.r.l. La Lucentezza l’appalto per l’affidamento in “global services” dei servizi integrati per la manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune;
del verbale di gara n° 1 del 7 Gennaio 2014, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della S.r.l. La Lucentezza, del verbale di gara n° 3 del 7 Marzo 2014 di aggiudicazione provvisoria alla predetta S.r.l. La Lucentezza e, in subordine (ove occorra), del bando di gara nella parte in cui non è stata prevista espressamente l’esclusione dei concorrenti nel cui oggetto sociale non è incluso lo svolgimento delle attività oggetto di appalto;
e, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e per la condanna del Comune di Massafra al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Massafra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 Novembre 2014 il Cons. Dott. Enrico d’Arpe e udito per il Comune resistente l’avv. T. Fazio, in sostituzione di Annalisa De Tommaso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente impugna la determina dirigenziale n° 701 del 17 Aprile 2014, comunicatale con nota prot. n° 14423 del 18 Aprile 2014, con la quale il Comune di Massafra ha definitivamente aggiudicato alla controinteressata “La Lucentezza S.r.l.” l’appalto per l’affidamento (in “global services”) dei servizi integrati per la manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune (Servizi di carattere generale; Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare; Manutenzione ordinaria stradale e della segnaletica; Manutenzione ordinaria del verde pubblico; Manutenzione straordinaria a misura del patrimonio comunale; Manutenzione ordinaria del cimitero e gestione dei servizi cimiteriali; Servizio di pulizia; Gestione dei pozzi comunali), nonché il verbale di gara n° 1 del 7 Gennaio 2014, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della controinteressata, il verbale di gara n° 3 del 7 Marzo 2014 di aggiudicazione provvisoria alla predetta e, in subordine (ove occorra), il bando di gara nella parte in cui non è stata prevista espressamente l’esclusione dei concorrenti nel cui oggetto sociale non è incluso lo svolgimento delle attività oggetto di appalto (compresi i servizi cimiteriali). Chiede, altresì, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione di legge (artt. 39 e 42 Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm.).
2) Violazione della lex specialis (art. III.2, punti 2 e 3, del bando di gara; art. 1, punto 3, del Disciplinare di gara; art. 26 del Capitolato d’oneri).
3) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta.
4) Violazione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Massafra, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.
Non si è costituita in giudizio la controinteressata S.r.l. La Lucentezza;
Con istanza depositata in Segreteria il 9 Giugno 2014, la Società Cooperativa Ariete ha dichiarato “il sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione e definizione del ricorso” e che “per fatti sopravvenuti, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla trattazione e definizione del gravame”. Successivamente, ha formulato apposita rinuncia al ricorso, espressamente accettata dal Comune resistente.
Alla pubblica udienza del 26 Novembre 2014, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il giudizio è estinto per rinuncia al ricorso.
Osserva il Collegio che il gravame appariva infondato, in quanto – da un lato – l’art. 2 del Disciplinare di gara si limita a richiedere quale requisito di idoneità professionale l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. senza indicare alcuna attività specifica e i successivi artt. 3 e 4 del Disciplinare (nello stabilire i requisiti di capacità economica e tecnica) non fanno alcun riferimento alla gestione dei servizi cimiteriali (attività sub-appaltata dalla Società aggiudicataria); e – dall’altro – l’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile ha chiarito che “la circostanza che l’atto ecceda i limiti dell’oggetto sociale non integra un’ipotesi di nullità dell’atto medesimo, ma, al più, di inefficacia nei rapporti con i terzi; sta alla società e solo ad essa respingere gli effetti dell’atto…. Infatti, l’inefficacia degli atti estranei all’oggetto sociale non è conseguenza di un difetto di capacità giuridica della società la quale, al contrario, ha capacità giuridica e di agire generale, ma di un limite al potere di rappresentanza degli amministratori” (Corte di Cassazione Civile, I Sezione, 15 Aprile 2008 n° 9905).
In ogni caso, con istanza depositata in data 9 Giugno 2014, la Società Cooperativa Ariete ha dichiarato “il sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione e definizione del ricorso” e che “per fatti sopravvenuti, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla trattazione e definizione del gravame” e, successivamente, ha formulato rituale rinuncia al ricorso, espressamente accettata dal Comune di Massafra, sicchè non resta al Tribunale che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35 secondo comma lett. c) e 84 c.p.a..
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (l’accordo in tal senso tra le parti in causa) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 Novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d’Arpe, Presidente FF, Estensore
Antonella Lariccia, Referendario
Maria Luisa Rotondano, Referendario
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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