Tar Liguria, Sez. I, 8 ottobre 2015, n. 787

Testo completo:
Tar Liguria, Sez. I, 8 ottobre 2015, n. 787

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2014, proposto dai signori ABC e vari tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso di lui a Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
comune di Genova in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato Aurelio Domenico Masuelli, con lui domiciliato a Genova in via Garibaldi 9
Comitato interministeriale per la programmazione economica in persona del presidente in carica, presidenza del consiglio dei ministri in persona del presidente in carica;
nei confronti di
Consorzio collegamenti integrati veloci COCIV con sede a Genova in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Giuffré, Enrico Gai e Simona Ferro, con domicilio eletto presso quest’ultima a Genova in via Maragliano 6-8
Rete ferroviaria italiana spa con sede a Roma;
per l’annullamento
del provvedimento 10.7.2013, n. 364 del comune di Genova
del parere 10.7.2013, n. 211219 dell’ufficio geologico del comune di Genova
della nota 15.10.2013, n. 313781 del comune di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Genova e di Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Cociv e di Cipe;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Genova e del Cociv
vista la propria ordinanza 27.3.2014, n. 123
vista l’ordinanza 18.6.2014, n. 2601 del consiglio di Stato
visti gli atti e le memorie depositate;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor ABC ed i litisconsorti indicati nell’epigrafe si ritengono lesi dai provvedimenti sopra riportati per il cui annullamento hanno notificato l’atto 21.2.2014, depositato il 6.3.2014, con cui deducono:
violazione dell’art. 338 del rd 27.6.1934, n. 1265 e dell’art. 28 della legge 1.8.2002, n. 166, con riferimento all’art. 57 del dpr 285 del 1990
violazione dell’art. 338 del rd 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 28 della legge 1.8.2002, n. 166 con riferimento all’art. 57 del dpr 285 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, per irrazionalità e contraddittorietà manifeste.
Violazione della legge regione Liguria 22.1.1999, n. 4 con riferimento agli artt. 1, 3 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto assoluto dell’istruttoria, del presupposto, illogicità e contraddittorietà manifeste.
Il comune di Genova ed il Cociv si sono costituiti in causa con distinte memorie, entrambi chiedendo respingersi la domanda.
Con ordinanza 27.3.2014, n. 123 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta, e con ordinanza 18.6.2014, n.- 2601 il consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dai ricorrenti.
Le parti resistente e controinteressata hanno depositato memorie e documenti.
Il contendere riguarda gli atti con cui il comune di Genova ha assentito la realizzazione nei pressi del cimitero di Bolzaneto dei piazzali per lo stoccaggio del materiale necessario alla realizzazione della linea ad alta velocità ferroviaria Terzo Valico dei Giovi, previa l’effettuazione dei movimenti di terra necessari; i ricorrenti dichiarano di essere proprietari di fondi vicini al luogo di che trattasi.
Il tribunale può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dal comune di Genova e dal Cociv, attesa la complessiva infondatezza della doglianze proposte.
Con la prima di esse gli interessati lamentano la violazione della zona di rispetto cimiteriale che viene assentita dagli atti impugnati.
In fatto va notato che i provvedimenti hanno autorizzato la movimentazione della terra volta alla realizzazione dei piazzali previsti dal progetto per la realizzazione della nuova ferrovia ad alta velocità; la prospettiva era anche quella di edificare baracche di cantiere, o comunque nuove costruzioni funzionali all’esecuzione dei lavori.
Il tribunale rileva che la norma non sembra attagliarsi alla fattispecie descritta, posto che le ragioni igieniche che indussero all’approvazione delle norme denunciate riguardano il ‘centro abitato’, come si esprime testualmente la norma in questione.
Il comune non ha pertanto autorizzato l’erezione di alcuna opera volta ad avvicinare l’abitato al perimetro del luogo di sepoltura, posto che il progetto assentito non prevede alcunché di simile; ne consegue che la doglianza non merita condivisione e va disattesa.
Con il secondo articolato motivo gli interessati denunciano la violazione delle disposizioni rubricate in quanto gli atti denunciati hanno autorizzato ingenti movimenti di terra nonché l’erezione di depositi per macchinari e manufatti prefabbricati di rilevante dimensione ; la tesi allegata è che la zona di rispetto cimiteriale non tollera eccezioni e si estende per tutta l’area prevista, quali siano le opere realizzate che si adombra tra l’altro non saranno temporanee, bensì apporteranno una permanente modificazione del territorio.
Il tribunale deve ribadire le osservazioni svolte a proposito del primo motivo, nella parte in cui la restrizione alla costruzione è collegata all’igiene, sì che la legge richiama il centro abitato e non anche le realizzazioni funzionali alla costruzioni di una ferrovia come è nel caso in questione. I progetti non adombrano che i manufatti assentiti permarranno nel sito dopo la conclusione dei lavori, né tanto meno che ad essi sarà impressa una destinazione abitativa.
Soltanto in quest’ultimo caso risulterebbero effettivamente applicabili i principi giurisprudenziali che negano la possibilità di sanare una costruzione illegittimamente realizzata nella zona di rispetto cimiteriale, ma l’ipotesi in esame è diversa, sì che il motivo è infondato e va respinto.
Con l’ultima censura viene denunciata la contraddittorietà dei titoli impugnati in quanto essi contengono delle prescrizioni che ne renderebbero impossibile il rispetto; l’esistenza del vincolo idrogeologico nel sito di che si tratta colliderebbe infatti con la previsione di movimentare 70.000 metri cubi di terriccio, posto che nel titolo veniva imposto di limitare per quanto possibile proprio tale attività.
Il tribunale rileva che l’amministrazione ha esperito gli accertamenti geologici necessari in considerazione del vincolo esistente in zona, ha preso visione del progetto e lo ha assentito seppure con prescrizioni: si tratta di una modalità operativa legittima, che non incorre nelle censure in rassegna, che vanno pertanto disattese.
In conclusione l’impugnazione è infondata e va respinta; le spese vanno compensate attesa la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Respinge il ricorso a spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Peruggia, Presidente FF, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
Richard Goso, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :