[fun.news.058] Passa alla camera il ddl AC 307 sulla cremazione

Via libera della Camera alla nuova regolamentazione della cremazione e dispersione delle ceneri dei defunti. Nella seduta del 27 febbraio 2001 la Commissione Affari Sociali di Montecitorio ha infatti approvato in sede legislativa il testo sulla materia che ora dovrebbe passare all’esame del Senato, dove non e’ escluso possa essere approvato definitivamente prima dello scioglimento delle Camere. ”Al di la’ degli ostacoli ideologici e culturali, esistono ancora limiti normativi e burocratici – ha sottolineato il relatore, Rocco Caccavari (Ds) – che impediscono il ricorso e a volte addirittura la conoscenza della cremazione, un atto umano di antica cultura e civilta’ che trova in questo provvedimento la condivisione del Parlamento. Tutta la legge – ha aggiunto Caccavari – e’ improntata al rispetto della volonta’ della persona defunta e con essa ognuno potra’ scegliere le modalita’ a cui affidare le proprie spoglie”. Il testo approvato dalla Camera, in sintesi, prevede un’integrazione al Codice Penale precisando che non costituisce reato la dispersione delle ceneri autorizzata dall’ufficiale di stato civile sulla base della volonta’ espressa dal defunto; in caso contrario e’ prevista pero’ una pena da due mesi ad un anno di reclusione e una multa da 5 a 25 milioni. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge dovra’ essere modificato anche il regolamento di polizia mortuaria sulla base di alcuni principi indicati dalla stessa legge. La volonta’ del defunto potra’ essere acquisita attraverso il testamento o l’iscrizione ad associazioni ”pro-cremazione” (che varranno anche contro il parere dei familiari) oppure dal coniuge (o, in assenza, dai parenti piu’ stretti) e dai legali rappresentanti qualora si tratti di minore o persona interdetta. La dispersione delle ceneri potra’ avvenire in appositi spazi nei cimiteri, in natura o in aree private; sara’ comunque vietata nei centri urbani e non dovra’ dare luogo ad attivita’ aventi scopo di lucro. Se invece le ceneri verranno conservate all’interno di urne debitamente sigillate, queste dovranno riportare dati anagrafici del defunto e potranno anche essere affidate ai familiari. In ogni caso, per eventuali ragioni di giustizia, saranno conservati campioni biologici delle salme per 10 anni. La programmazione per la costruzione dei crematori sara’ affidata alle Regioni, mentre la gestione spettera’ ai Comuni, anche consorziati tra loro; questi ultimi, compatibilmente con i loro bilanci, potranno assumersi le spese per i defunti indigenti. Infine e’ previsto che le norme tecniche per la realizzazione dei crematori e dei materiali da incenerire dovranno far si’ che siano rispettati i limiti di tutela ambientale.

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