Per propria volonta’

La scelta della cremazione è innanzitutto una prerogativa personale.
Nella sfera dei diritti personalissimi si annovera anche il potere di scegliere, per il tempo successivo alla propria morte, luogo e tipologia di sepoltura o pratica funebre.

Il diritto soggettivo in tema di cremazione non è tanto il cosiddetto jus eligendi sepulchrum, ovvero il diritto di scegliere la propria sepoltura, quanto il diritto, secondo alcuni commentatori, personalissimo,e, pertanto, indisponibile e imprescrittibile finché il soggetto, del cui corpo si si sta parlando, è in vita, a disporre del proprio corpo nei limiti di cui all’articolo 5 del codice civile. Un diverso filone della dottrina, invece, ragiona in termini di diritto su cosa futura (il cadavere) da esercitarsi nel rispetto alla dignità e ai fondati sentimenti degli uomini e nell’ambito della pietas che circonda l’entità che ha rivestito una persona.

Pertanto la persona che decide, per il tempo successivo alla propria morte, l’ incinerazione delle sue spoglie mortali deve manifestare questa volontà in vita attraverso le forme consentite dalla legge, quindi:

  • lo lascia detto ai parenti più prossimi, perché diano seguito alle sue volontà;
    Generalmente le volontà sono eseguite da un familiare.
    In primis il coniuge (se ancora in vita), altrimenti i figli e glia ascendenti di primo grado (cioé madre e padre se ancora in vita).
  • lo lascia scritto in un testamento olografo (che deve essere pubblicato) – esempio di volontà di essere cremato ;
  • lo lascia scritto in un testamento dal notaio;
  • si iscrive ad associazione avente lo scopo di favorire la cremazione (SoCrem) che raccoglie le volontà, le conserva e vi dà attuazione.

Per essere certo che le proprie volontà vengano seguite (se suppone che i familiari non vogliano darvi corso o se è a vita sola), bisogna manifestare quest’ultime per iscritto e nominarne un esecutore.
In assenza di familiare (o quando il de cuius non si fida che il familiare provveda a dar corso alla sua volontà di cremazione) provvede un esecutore di tale volontà.

L’esecutore più noto, in quanto previsto dalla legge, è il Presidente dell’associazione avente tra i propri la cremazione degli associati.

La volontà cremazionista affidata ad una società di cremazione non va “pubblicata”, a differenza del testamento olografo e di quello “segreto per atto di notaio”, non corre il rischio di essere elusa, come accade per chi chi abbia eredi che, a decesso avvenuto, non ne rispettino la sua volontà, non necessita della complessa procedura di nomina dell’ “esecutore testamentario” per le persone sole prive di eredi; la legge, infatti, usa la formula “è sufficiente”, così basta la dichiarazione crematoria scritta (o verbale, confermata da due testimoni per chi non è in grado di scrivere) convalidata dal presidente dell’associazione. La “convalida”, anche per confronto con le disposizioni dell’antecedente D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, non richiede più l’attestazione che l’interessato era rimasto iscritto all’associazione fino all’ultimo istante di vita, ma è – oggi – semplicemente un’attestazione d’iscrizione all’associazione.

Può essere nominato esecutore anche un notaio, un familiare, un amico, una persona individuata dal de cuius.

La scelta drastica ed estrema di una sepoltura non convenzionale (cremazione, ma soprattutto affido o dispersione delle ceneri) potrebbe indurre le autorità competenti al rilascio delle relative autorizzazioni ad indagare sulla reale volontà della persona e sul suo stato di reale consapevolezza dell’opzione esercitata.

In Italia vige il principio secondo cui il diritto a disporre del proprio corpo dopo la morte è personale, mentre la cremazione e dispersione delle ceneri o affidamento richiedono autonome manifestazioni di volontà del de cuius previste dalla normativa nazionale, a norma dell’articolo 117 della Costituzione.

La verifica dello stato di capacità di intendere e volere del defunto al momento della manifestazione di volontà è fondata, ma non deve confliggere con il dettato della Legge 130/2001 e va attuata con gli strumenti del Codice Civile, la norma costituzionale in materia non presenta alcun stato di cedevolezza rispetto alla normativa regionale perchè i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ed appartengono esclusivamente alla sfera della legislazione statale.

A chi formalizzare la volontà cremazionista quando si è ancora in vita?

I principi del DPR 3 novembre 2000 n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento di Stato Civile) tendono a privilegiare gli adempimenti dello Stato Civile così come attuabili nel luogo di prossimità (residenza), mentre nella polizia mortuaria (Artt. 26 comma 1 e 34 comma 1 DPR 285/90) vige la regola generale della competenza individuata in capo al comune di decesso.
Questa premessa magari molto tecnica è, però, indispensabile per focalizzare l’attenzione su di un problema reale:
la conoscibilità della scelta in favore della cremazione al mimento immediatamente successivo al dedesso del de cuius.

Per la cosiddetta volontà anticipata non v’è altra forma se non quella del testamento, dell’iscrizione ad una So.Crem o del desiderio rivelato ad una persona cara (nella speranza che quest’ultima non receda dalle proprie responsabilità morali). Non è ancora possibile, in altre parole, affidare la propria volontà direttamente all’ufficio comunale (della polizia mortuaria o dello Stato Civile, laddove apposita legge regionale individui tale compito in capo all’Ufficiale di Stato Civile) preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.
Ad oggi, quindi, non esiste una sorta di registro nazionale dei cremazionisti cui l’autorità amministrativa possa attingere direttamente bypassando l’esecutore testamentario; la pubblica amministrazione si pone, quindi, in posizione passiva e non può attivarsi d’ufficio per concretizzare le disposizioni per il post mortem del de cuius.

Tale riforma (perchè si tratterebbe davvero di un cambiamento epocale) richiederebbe sostanziali modifiche sia al Codice Civile, sia alla Legge Notarile.

13 thoughts on “Per propria volonta’

  1. X Arturo,

    Tutt’ al più, questo registro comunale della cremazione potrebbe inquadrarsi nel contesto di “ogni qualsiasi altra manifestazione di volonta”, interposto tra il testamento e l’autonoma volonta’ dei familiari (art. 3, 1, lett. b), n. 3 L. 30/3/2001, n. 130).

    Le annotazioni in tale registro comunale non potrebbero, poi, che riguardare, oltre che persone viventi, persono residenti nel comune, non sussistendo competenza (art. 13 TUEL) per le persone altrrove residenti (o prive di residenza in alcun comune).

    In ogni caso, il documento avente la forma dell’art. 602 CC, non ha effetti se non quando sia avvenuto, post-mortem, quanto richiesto ai fini dell’efficacia, dall’art. 620, 5 CC e cio’ indipendentemente dalle risultanze .
    dell’anzidetto registro, che non costituisce pubblicazione, ne’ sostituisce altre forme di manifestazione di volontà.

    Insomma, il registro comunale altro non potrà avere se non una funzione di mera pubblicita’ notizia e, alla fin fine, non produrre effetti di sorta (salva qualche complicazione per i c.d. (ed indefiniti) funzionari comunali.

  2. X Arturo
    In effetti si ravvisano notevoli difformità procedurali rispetto alla Legge Statuale e ben più seri problemi di legittimità stessa.

    In rapporto alla Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano andrebbe osservato come la titolarità a disporre per le pratiche funerarie e relative manifestazioni di volontà (e loro forme) attengano alla materia dell’ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), per cui andrebbero sollevate non poche questioni sulla competenza legislativa regionale e, nel caso di specie, provinciale, soprattutto se questa si discosta dal dettato del Codice Civile e della stessa Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130.

  3. Ho letto la risposta ad Anna. I dubbi sul fatto che la legge n. 1 della Prov. Aut. di Bolzano sia in contrasto con il codice civile è venuto anche a me leggendo il Vostro articolo “per propria volontà” del capitolo “cremazione” che ho copiato qui sotto.
    Può darmi un ulteriore chiarimento?
    grazie
    Arturo

    A chi formalizzare la volontà cremazionista quando si è ancora in vita?

    I principi del DPR 3 novembre 2000 n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento di Stato Civile) tendono a privilegiare gli adempimenti dello Stato Civile così come attuabili nel luogo di prossimità (residenza), mentre nella polizia mortuaria (Artt. 26 comma 1 e 34 comma 1 DPR 285/90) vige la regola generale della competenza individuata in capo al comune di decesso.
    Questa premessa magari molto tecnica è, però, indispensabile per focalizzare l’attenzione su di un problema reale:
    la conoscibilità della scelta in favore della cremazione al mimento immediatamente successivo al dedesso del de cuius.
    Per la cosiddetta volontà anticipata non v’è altra forma se non quella del testamento, dell’iscrizione ad una So.Crem o del desiderio rivelato ad una persona cara (nella speranza che quest’ultima non receda dalle proprie responsabilità morali). Non è ancora possibile, in altre parole, affidare la propria volontà direttamente all’ufficio comunale (della polizia mortuaria o dello Stato Civile, laddove apposita legge regionale individui tale compito in capo all’Ufficiale di Stato Civile) preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

    Ad oggi, quindi, non esiste una sorta di registro nazionale dei cremazionisti cui l’autorità amministrativa possa attingere direttamente bypassando l’esecutore testamentario; la pubblica amministrazione si pone, quindi, in posizione passiva e non può attivarsi d’ufficio per concretizzare le disposizioni per il post mortem del de cuius.
    Tale riforma (perchè si tratterebbe davvero di un cambiamento epocale) richiederebbe sostanziali modifiche sia al Codice Civile, sia alla Legge Notarile.

  4. X Anna,

    La provincia autonoma di Bolzano con l’Art. 6 della recentissima Legge Provinciale 19 gennaio 2012 n. 1 ammetta in deroga all’Art. 79 DPR n.285/1990 ed alla stessa Legge n.130/2001 la possibilità per il cittadino di manifestare la propria volontà cremazionista tramite iscrizione ad apposito registro, rilasciata al comune di ultima residenza. Non c’è, quindi, nessun contrasto con il Cod. Civile.

  5. In Provincia di Bolzano è stata approvata una Legge che prevede che i Comuni si attivino per istituire un archivio dei cittadini che desiderino esprimere la volontà di essere cremati. Quindi, fra breve, dovebbe essere possibile andare in comune, redigere a mano questa volontà ed essere inclusi in tale archivio che verrebbe consultato dall’Ufficio di Stato Civile per rilasciare l’autorizzazione alla cremazione. Leggo però nel vostro articolo che ciò non sarebbe ancora possibile poichè dovrebbe essere modificato il codice civile. Per cortesia, potrei avere un chiarimento in merito? Distinti saluti

  6. X LIno

    Post scriptum (dimenticavo alcuni dettagli)

    Di norma il sepolcro gentilizio è sibi familiaeque suae, ossia per il concessionario e per la propria famiglia, così soggetti estranei al nucleo famigliare del primo concessionario non dovrebbero esser legittimati all’uso della tomba, in senso attivo (jus inferendi mortuum in sepulchrum) e passivo (Jus Sepeliendi), cioè nel dare o ricever sepoltura in quel determinato sacello.

    La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.

    E’, dunque l’atto di concessione, coordinato con il regolamento comunale di polizia mortuaria vigente all’epoca del sorgere della concessione stessa, a definire chi abbia diritto ad esercitare su una tomba il proprio Jus Sepulchri.

    Non si possono, infine, non considerare eventuali benemerenze ex Art. 93 93 comma 2 DPR n.285/1990.

    Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia mai stata versata, e il mancato perfezionamento dell’atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione sia insussistente. In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo, il ché comporta l’esigenza che il comune provveda a richiedere la corresponsione delle somme per l’utilizzo di fatto avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.). In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 C.C.). La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell’atto di concessione.

  7. Nella giusta logica di mantenimento del patrimonio cimiteriale e del suo massimo utilizzo, conviene che venga facilitato il subentro di chi può provare in via documentale, anche se a distanza d’anni, che aveva acquisito il diritto per atto inter vivos o mortis causa (fino alla data in cui ciò era consentito). Solo con l’entrata in vigore del III Libro del Codice Civile cessa la commerciabilità del diritto di sepolcro, poi ribadita dal DPR n.803/1975.

    A tale scopo ben vedrei la individuazione di una norma transitoria, da pubblicizzare opportunamente, che preveda un giusto lasso di tempo (ad es. 3-4 anni) entro il quale regolarizzare le posizioni. Decorso tale termine il diritto (o presunto tale) cessa e quindi si attivano le procedure per la decadenza, con le tombe che rientrano nella piena disponibilità del Comune per una nuova assegnazione.

    E’il regolamento comunale a dover fissare le procedure operative, nella massima trasparenza.

    Si consiglia di consultare questi link:

    https://www.funerali.org/?p=373
    https://www.funerali.org/?p=283
    https://www.funerali.org/?p=1172

    C’è una massima su cui meditare: Consiglio di Stato, Sez. V^, sent. n. 4081 del 25 giugno 2010 “Risulta illegittima per i vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione la determinazione di decadenza della concessione di un’area cimiteriale per la circostanza di fatto relativa alla inesistenza di rapporti di parentela diretta tra il titolare della concessione cimiteriale e un certo numero di persone tumulate nella cappella gentilizia, nel caso in cui l’Amministrazione comunale, sempre tempestivamente informata della collocazione delle sepolture, non dimostri l’assenza di autorizzazioni.
    Tale grave carenza probatoria, tanto più rilevante nell’ambito di un procedimento di autotutela, sfociato nel contestato provvedimento decadenziale, costituisce indice significativo della esistenza se non di una formale autorizzazione, quanto meno di una reiterata e consolidata tolleranza delle condotte del concessionario, riguardanti l’utilizzazione del sepolcro gentilizio. In definitiva, quindi, la determinazione di decadenza, impugnata in primo grado, risulta illegittima per i denunciati vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione.”
    Per altro, la lettura dell’integrale testo della sentenza risulta evidenziare una sorta di contraddizione logica, considerando il collegio, dapprima aspetti, di ordine sostanziale e, di seguito, aspetti di ordine procedimentale, ricavando la decisione finale da questi ultimi.

  8. i luculi appartenenti alla mia famiglia sono intestati con cessione cimiteriale ad altri , non ho nessun documento comprovante la nostra autorizzazione , il comune chiede di sistemare le cose , mi può obbligare ? PS : le cessioni che propongono costano uno sproposito !!!

  9. Buona Sera, sto cercando un Notaio per le documentazione su CREMAZIONE nel Regione Lombardia abito in zona BARLASSINA MB.e sto cercando un Notaio che fa tutto su Cremazioni.

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