Quesito pubblicato su ISF2004/2-c

In merito alla L.R. Lombardia n.22 del 18/11/2003 si chiede, a fronte delle problematiche dovute all’introduzione in caso di decesso della procedura che prevede l’attivazione del medico necroscopo da parte dell’Ufficiale di stato civile, se si possa ovviare introducendo nel regolamento di attuazione richiamato nella legge l’alternativa dell’attivazione anche da parte dell’impresa di pompe funebri (ora incaricato di pubblico servizio) e/o medico curante.

Risposta:
Non si ritiene che l’incarico di pubblico servizio possa in qualche modo avere influenza per tale problematica. Difatti l’incaricato di pubblico servizio è l’addetto al trasporto della salma/cadavere (art. 6 comma 3 della L.R. 22/03),in quanto persona fisica, non l’esercente l’attività funebre (la persona potrebbe coincidere, ma spesso non è così). È invece il familiare, il medico curante (nei casi in cui la situazione sanitaria lo imponga) e ovviamente l’ufficiale di stato civile, a poter attivare il medico incaricato delle funzioni di necroscopo. Se l’ASL comunicherà allo stato civile l’elenco dei medici incaricati delle funzioni di necroscopo e lo stato civile lo comunicherà a sua volta agli esercenti l’attività funebre autorizzati ad operare, la soluzione è possibile anche con la attivazione del medico incaricato delle funzioni di necroscopo da parte dell’esercente l’attività funebre, che abbia ricevuto mandato dal familiare ad operare per il disbrigo delle pratiche amministrative (art. 8 comma 1 lett. a) LR 22/03, cioè l’attività di agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S. È però sempre possibile l’intervento diretto dell’ufficiale di stato di civile. Non si ritiene che tale interpretazione abbia necessità di essere codificata nel regolamento attuativo della L.R. 22/03.

Norme correlate:
Art 115 di Regio Decreto n. 773 del 1931

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico,VARI-autorità sanitaria


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