[Fun.News 3045] Silenzio assenso nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

Il Consiglio di Stato, con il Parere n. 1640 del 13 luglio 2016, si è espresso sul quesito sottoposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, su alcuni problemi applicativi dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 – introdotto dall’art. 3 della legge n. 124 del 2015 – che disciplina l’istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.
In particolare, la Commissione speciale ha esaminato i dubbi interpretativi posti dall’Ufficio legislativo in merito all’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo del nuovo istituto, ai rapporti con la conferenza di servizi, alle modalità di formazione del silenzio assenso e all’esercizio del potere di autotutela dopo la formazione del silenzio-assenso.
Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere, ha ritenuto che l’istituto del silenzio-assenso disciplinato dall’art. 17-bis introduce una nuova regola nei rapporti tra le amministrazioni secondo cui in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione che richieda per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione, “il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo”.
Tale interpretazione, che estende l’applicazione dell’istituto anche in caso di adozione di atti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha una portata innovativa e di notevole importanza anche per gli enti locali, poiché consente di superare gli effetti negativi e frenanti dell’inerzia nei rapporti tra le amministrazioni e di rendere così più snella e agevole la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi.
Gestori di beni e servizi pubblici
L’art. 17 bis si applica ai gestori di beni e servizi anche quando siano titolari del procedimento (e debbano acquisire l’assenso di altre amministrazioni) e non solo quando siano chiamati a dare l’assenso nell’ambito di procedimento di altre Amministrazione. A favore di tale conclusione, viene richiamata la nozione (di matrice comunitaria ed ormai accolta dalla prevalente giurisprudenza) “oggettiva” e “funzionale” di pubblica Amministrazione, in virtù della quale si considera pubblica Amministrazione ogni soggetto che, a prescindere dalla veste formale-soggettiva, sia tenuto ad osservare, nello svolgimento di determinate attività o funzioni, i principi del procedimento amministrativo.
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