TAR Toscana, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 831

TAR Toscana, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 831

Pubblicato il 20/06/2022
N. 00831/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola < omissis > s.p.a. e Riccardo Tattoni, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pietrolucci e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vittorio Chierroni in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;
contro
Comune di Castelnuovo Berardenga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Eleonora Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– dell’ordinanza di demolizione n. 105 del 31 ottobre 2017, notificata alla Società Agricola < omissis > s.p.a. in data 8 novembre 2017, con nota prot. 17677 del 31 ottobre 2017, assunta dal responsabile del Settore 3 – Assetto del Territorio (Edilizia, Urbanistica, Armonizzazione 2 Ambiente) con cui è stata ordinata “… la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi originario, delle opere abusive consistenti in due strutture in materiale ferroso e vetro, la prima di dimensioni approssimative di metri 4×8 e di metri 3 di altezza, la seconda struttura ha dimensioni approssimative di metri 2×3,5 e metri 2 di altezza, realizzate nel giardino della Villa posta in località Villa a Sesta piazza del Popoli, 1 su terreno censito al Catasto Urbano del comune di Castelnuovo Berardenga al Foglio 85 particella n. 8, entro 90 giorni dal ricevimento della presente…”, con l’avvertimento che in caso di inadempienza si provvederà “…ad acquisire di diritto al patrimonio comunale…una superficie totale di mq. 214, come porzione della particella 8 foglio 85, come meglio indicato in colore rosso nella planimetria allegata al presente atto (mq. 214, inferiore a 10 volte la superficie di mq. 39 interessata dai manufatti”;
– nonché di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso e in particolare:
a) della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. 12102 del 25 luglio 2017;
b) del rapporto prot. 12038 del 24 luglio 2017 redatto dalla Polizia Municipale;
c) del parere sfavorevole (di estremi ignoti) reso, nel 2000, dalla Commissione edilizia, conosciuto nel suo contenuto in occasione dell’accesso agli atti effettuato in data 2 gennaio 2018;
con i motivi aggiunti depositati in data 12 aprile 2019:
– del provvedimento prot. 2638 del 14 febbraio 2019 con cui il Comune di Castelnuovo Berardenga ha respinto la domanda per l’accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 209 della L.R.T. n. 65/2014 di cui all’istanza ACS 9/2018, prot. 2305 del 5 febbraio 2018;
– dell’ordinanza di demolizione n. 24 del 18 marzo 2019, notificata in data 19 marzo 2019, con cui il Comune ha ordinato alla ricorrente “la demolizione a propria cura e spese, entro 90 gg. dalla notifica del presente provvedimento, delle opere abusivamente realizzate in località Villa a Sesta su terreno censito al Catasto Urbano del Comune di Castelnuovo Berardenga al Foglio 85 particella n. 8, e consistenti in due strutture in materiale ferroso e vetro… ”;
– di tutti gli atti connessi e/o presupposti e/o conseguenti e, in particolare, per quanto occorrer possa:
a) della nota prot.19736 del 22 novembre 2018 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della legge n. 241/1990;
b) del P.R.G. vigente all’epoca della realizzazione e, in particolare, delle relative N.T.A.;
c) del Regolamento Urbanistico vigente approvato con Delibera del C. C. n.13 del 24 marzo 2014 e, in particolare, delle relative N.T.A.;
d) dell’ordinanza di demolizione n. 105 del 31 ottobre 2017, notificata alla Società Agricola < omissis > S.p.A. in data 8 novembre 2017, già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2019:
– del provvedimento prot. 2496 (prat. 481/99), senza data, depositato in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione resistente in data 3 ottobre 2019 e non conosciuto prima dalla ricorrente, con cui il Comune di Castelnuovo Berardenga ha comunicato che la Commissione edilizia, nella seduta del 9 febbraio 2000 n. 3 ha espresso il seguente parere: “La Commissione, pur apprezzando l’intento di giungere ad una riqualificazione dello spazio circostante l’edificio, esprime parere sfavorevole in quanto l’intervento risulta estraneo al contesto storico della fattoria per l’uso di materiali, forme e dimensioni proposte”;
– di tutti gli atti connessi e/o presupposti e/o conseguenti e in particolare del parere sfavorevole (di estremi ignoti) reso dalla Commissione edilizia, nella seduta del 9 febbraio 2000 n. 3, già impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo Berardenga;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la società agricola < omissis > s.p.a. – proprietaria di una Villa posta nel Comune di Castelnuovo Berardenga, in località Villa a Sesta, e dell’area ad essa circostante – impugna l’ordinanza n. 105 del 31 ottobre 2017, con la quale le è stata ingiunta la demolizione di due strutture in materiale ferroso e vetro realizzate nel giardino (aventi dimensioni approssimative di metri 4×8 e di metri 3 di altezza e di metri 2×3,5 e metri 2 di altezza), destinate a ricovero di piante di limone nel periodo invernale, la prima, e a ricovero attrezzatura agricola, la seconda.
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordine di demolizione, posto che esso avrebbe ad oggetto strutture precarie non soggette al rilascio di alcun titolo abilitativo.
Si tratterebbe, invero, di strutture non appoggiate su un basamento proprio, ma sul lastricato di pertinenza della piscina esterna, che costituiscono pertinenze dei manufatti principali e sono funzionali allo svolgimento dell’attività agricola della società.
Le stesse sarebbero perciò prive di rilevanza edilizia, ai sensi dell’art. 137, comma 1, lett. a), n. 6 della L.R.T. n. 65/2014, a tenore del quale “Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare: a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali: … 6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo”.
In ogni caso, stante la qualifica di imprenditore agricolo posseduta dal titolare della società ricorrente, le opere suddette sarebbero state al massimo riconducibili ad interventi di edilizia libera, soggetti a semplice comunicazione, in base alle previsioni di cui all’art. 70 della L.R.T. n. 65/2014.
1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, in via subordinata, che le due strutture – pur non richiedendo il preventivo rilascio di titoli edilizi, né l’invio di specifiche comunicazioni – sono state precedute da regolare comunicazione del 27 dicembre 1999, ai sensi di quanto previsto dall’art. 70, comma 3, lett. a) della legge regionale citata, alla quale non avrebbe fatto seguito l’adozione di provvedimenti inibitori formali da parte dell’amministrazione.
E difatti, a seguito di istanza di accesso agli atti, la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che la commissione edilizia, nell’anno 2000, ben diciassette anni prima dell’adozione dell’ordine di demolizione di cui oggi si controverte, si è limitata ad esprimere un parere paesaggistico negativo sull’intervento che, tuttavia, non è stato portato a conoscenza dell’interessata e non è mai sfociato nell’adozione di un provvedimento formale; peraltro, tale parere sarebbe illegittimo, atteso che contiene un giudizio generico ed arbitrario sulle opere, di natura meramente estetica, senza indicare alcuna specifica violazione delle disposizioni urbanistico-edilizie vigenti.
1.3. La ricorrente, con il ricorso introduttivo, formula istanza istruttoria, chiedendo al Tribunale di disporre verificazione o consulenza tecnica di ufficio per accertare la reale situazione di fatto e le caratteristiche delle strutture.
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente impugna il provvedimento prot. 2638 del 14 febbraio 2019, con cui il Comune di Castelnuovo Berardenga ha respinto la domanda per l’accertamento di conformità ex art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, presentata il 5 febbraio 2018 per le due strutture sopra descritte, e la nuova ordinanza di demolizione n. 24 del 18 marzo 2019.
2.1. Con il primo motivo si ribadisce, in sintesi, che le due strutture costituirebbero interventi di edilizia libera non soggetti al preventivo rilascio di titolo edilizio.
In particolare, la limonaia – i cui vetri verrebbero rimossi nei mesi estivi per essere ricollocati durante l’inverno al solo scopo di proteggere le piante ivi riparate – sarebbe temporanea, amovibile e funzionale allo svolgimento di attività agricola, rientrando perciò tra gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, che fa riferimento a “serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”.
Inoltre, al punto 37 del glossario contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività di edilizia libera, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 222 del 2016, avente valore espressamente interpretativo dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, è prevista l’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di “serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”.
Al successivo punto 48 è prevista, come attività edilizia libera, anche la possibilità di installare “elementi di arredo delle aree pertinenziali di edifici” che sarebbero comprensivi dei ripostigli per attrezzi.
Peraltro, come evidenziato con il ricorso introduttivo, i manufatti di cui si controverte, per le loro peculiari caratteristiche, sarebbero addirittura privi di rilevanza edilizia, ai sensi dell’art. 137 della L.R.T. n. 65/2004.
Gli interventi oggetto dell’odierna controversia, pertanto, non richiedevano né comunicazioni preventive, né il rilascio di titolo edilizio, tanto che l’accertamento di conformità di cui all’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001 richiesto dall’odierna ricorrente, non sarebbe stato nemmeno necessario.
A tutto voler concedere, secondo la ricorrente, le opere sarebbero da ricondurre alla previsione di cui all’art. 6 bis del d.P.R. n. 380/2001, e quindi realizzabili previo invio di CILA, adempimento che nel caso di specie è stato rispettato, senza ricevere riscontri negativi da parte del Comune.
In ogni caso, l’amministrazione avrebbe omesso di verificare le reali caratteristiche dei beni oggetto di controversia.
2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui è stata rilevata l’incompatibilità delle opere rispetto al vincolo assoluto di inedificabilità imposto dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934, in quanto ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale.
Sotto un primo profilo, la ricorrente deduce che le due strutture in metallo e vetro non potrebbero essere considerate alla stregua di “edifici” – di cui il citato art. 338 vieta l’edificazione all’interno della fascia cimiteriale – ma costituirebbero mere pertinenze dell’edificio storico già esistente, sia per l’assenza di murature, sia per il loro utilizzo stagionale, sia per la destinazione esclusivamente funzionale all’attività agricola svolta dalla società.
Peraltro, le vigenti N.T.A. del Comune di Castelnuovo Berardenga (art. 6.5), dettando una disciplina più restrittiva di quella ricavabile dall’art. 338 cit., vietano espressamente la realizzazione di interventi pertinenziali nella fascia di 100 metri dal cimitero: la circostanza che il Comune abbia inteso escludere espressamente gli interventi pertinenziali nella sola fascia 0-100 metri, confermerebbe che tali interventi sono invece ammessi nella fascia 100-200 metri, come nel caso di specie.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che l’amministrazione non avrebbe svolto alcuna istruttoria per verificare l’oggettiva incompatibilità delle due strutture con le finalità di interesse pubblico perseguite attraverso l’imposizione del vincolo cimiteriale e la possibilità di derogare ai limiti di cui all’art. 338 cit..
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la società evidenzia la compatibilità degli interventi realizzati con la disciplina vigente all’epoca della loro realizzazione e all’epoca di presentazione dell’istanza di sanatoria, denunciando la genericità della motivazione formulata dal Comune nel provvedimento di rigetto.
Nel caso di specie, invero, posto che gli interventi ricadono nel giardino della Villa, avrebbe dovuto trovare applicazione la norma speciale di cui all’art. 82 delle N.T.A. che disciplinava “parchi e verde privato”, e non la disciplina prevista in via generale per il centro storico; sarebbe stata quindi ammessa – a precisi limiti e condizioni – la realizzazione di opere di sistemazione esterna, come le serre.
Peraltro, l’articolo 65 delle N.T.A. vigenti all’epoca di realizzazione dell’intervento – rubricato “Centro storico” – consentiva la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia secondo le categorie di intervento descritte al precedente art. 22; quest’ultimo articolo individuava tra le opere di manutenzione straordinaria relativamente ad opere esterne, anche la “modifica e realizzazione delle recinzioni e di altre sistemazioni di parti esterne” (punto b11), cui sarebbero da ricondurre anche la limonaia ed il ricovero per attrezzi oggetto di controversia.
Per quanto riguarda la disciplina vigente all’epoca di presentazione dell’istanza di regolarizzazione, la ricorrente evidenzia che l’art. 18.4 delle N.T.A. consente gli interventi di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente, comprensivi delle “c) … addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% della S.U.L. esistente”.
La società – in via meramente cautelativa e alternativa – evidenzia infine che gli interventi potrebbero rientrare anhe tra le “opere di manutenzione ordinaria” previste dai commi 5 e 6 dell’art 18.1 delle N.T.A. vigenti, che comprendono gli interventi d’istallazione di strutture e manufatti precari, destinati all’arredo e alla fruizione degli spazi esterni, come quelli in esame.
3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, la società impugna il provvedimento prot. 2496 (prat. 481/99), senza data (cfr. doc. 17), depositato in giudizio dalla difesa dell’amministrazione resistente in data 3 ottobre 2019 e non conosciuto prima dalla ricorrente, con cui il Comune di Castelnuovo Berardenga ha comunicato alla dante causa dell’odierna ricorrente che la commissione edilizia, nella seduta del 9 febbraio 2000 n. 3, ha espresso il seguente parere: “La Commissione, pur apprezzando l’intento di giungere ad una riqualificazione dello spazio circostante l’edificio, esprime parere sfavorevole in quanto l’intervento risulta estraneo al contesto storico della fattoria per l’uso di materiali, forme e dimensioni proposte”.
3.1. Con la prima censura, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento, comunicato a distanza di 20 anni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori e dopo avere ormai definito l’istanza di accertamento di conformità presentata dalla società ricorrente.
3.2. Con la seconda censura, la ricorrente denuncia la natura arbitraria della motivazione resa dalla commissione edilizia, che ha espresso parere negativo solo sulla base di una valutazione estetica del progetto (“… l’intervento risulta estraneo al contesto storico della fattoria… ”) e non per un oggettivo contrasto dello stesso con le previsioni delle N.T.A. all’epoca vigenti.
4. Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo la reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
5. Con ordinanza n. 285 del 22 maggio 2019, l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente è stata accolta.
6. All’esito dell’udienza pubblica del 27 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione, come da richiesta di entrambe le parti.
7. Per ragioni di ordine logico, il Collegio intende esaminare preliminarmente la seconda censura del primo ricorso per motivi aggiunti, con la quale la ricorrente sostiene che nel caso di specie non potrebbe operare il vincolo di inedificabilità invocato dal Comune per la presenza della fascia di rispetto cimiteriale di cui all’art. 338 del r.d. n. 1265/1934.
La soluzione di detta questione riveste infatti rilievo assorbente rispetto ad ogni altra censura.
Ciò precisato, la doglianza è priva di pregio, posto che costituisce circostanza incontestata che le opere abusive di cui si discute ricadono all’interno della fascia di rispetto di 200 metri dal cimitero.
Ora, come noto, all’interno di tale area opera un vincolo di inedificabilità ex lege che ha carattere assoluto e non consente la costruzione di edifici o costruzioni, a tutela degli interessi pubblici di natura igienico sanitaria, di salvaguardia della sacralità dei luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura e di mantenimento di un’area destinata all’espansione della cinta cimiteriale.
Tale vincolo opera a prescindere dalla tipologia del fabbricato o dalla natura pertinenziale dell’opera e gli unici interventi ammessi all’interno della fascia di rispetto sono quelli indicati dall’art. 338, comma 7 del r.d. n. 1265/1934, sugli edifici esistenti e funzionali all’utilizzo degli stessi; mentre la fascia di rispetto può essere ridotta fino a cinquanta metri dal perimetro del cimitero solo per la realizzazione di opere di rilevanza pubblica (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato sez. IV, 23 aprile 2018, n. 2407; id., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1164; id., sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 4656; id., sez. V, 18 gennaio 2017, n. 205; T.A.R. Toscana, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 284; id., 22 ottobre 2018, n. 1351; id., 2 febbraio 2015, n. 183; id., 12 novembre 2013, n. 1553; id., 12 luglio 2010, n. 2446; id., 11 giugno 2010, n. 1815).
Nel caso di specie, le due strutture abusive non sono state realizzate sull’edificio storico esistente e nemmeno risultano strettamente funzionali all’uso di esso, rivelando, piuttosto, una loro autonoma destinazione; il manufatto destinato a limonaia, in particolare, per dimensioni, materiali e caratteristiche costruttive, non risulta avere natura stagionale e temporanea, poiché – nella sua struttura e conformazione essenziale – è destinato a permanere per soddisfare esigenze continuative della ricorrente, con un sicuro impatto sull’assetto territoriale di riferimento (sotto tale profilo non può certo ritenersi sufficiente la rimozione dei soli vetri nel periodo estivo e la loro ricollocazione durante l’inverno).
D’altra parte, il vincolo di inedificabilità in fascia di rispetto cimiteriale opera ex lege e non necessita di essere recepito dagli strumenti urbanistici, ma anzi si impone ad essi, operando come limite legale nei confronti delle previsioni urbanistiche locali eventualmente incompatibili.
E dunque, il fatto che le N.T.A. del Comune di Castelnuovo Berardenga, all’art. 6.5, vietassero in modo espresso la realizzazione di interventi pertinenziali soltanto nella fascia di 100 metri dal cimitero, non assume rilevanza.
Infine, come noto, l’eventuale presenza di altri manufatti ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale non vale a rendere illegittimo il provvedimento impugnato, posto che la natura discriminatoria di un atto non può esser dimostrata attraverso il richiamo a situazioni illegittime.
8. Tutto ciò premesso, il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il diniego di sanatoria, è infondato e deve essere respinto, nei termini appena precisati; e difatti, al di là delle ulteriori motivazioni contenute nel provvedimento, che attengono anche a profili di incompatibilità edilizia e urbanistica delle opere, la presenza del vincolo di inedificabilità assoluta presente nella fascia di rispetto cimiteriale in cui ricadono le opere di cui è controversia è sufficiente a rendere legittima la decisione assunta dal Comune.
9. Quanto appena chiarito, inoltre, rende improcedibili il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti (che peraltro ha ad oggetto un atto di dubbia rilevanza provvedimentale), per carenza di interesse, poiché l’eventuale accoglimento delle censure ivi formulate non consentirebbe, in ogni caso, di superare l’incompatibilità delle opere con il vincolo cimiteriale di cui si è dato ampiamente conto nella parte che precede.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) rigetta il primo ricorso per motivi aggiunti;
b) dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Castelnuovo Berardenga, liquidandole in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Silvia De Felice)
IL PRESIDENTE (Eleonora Di Santo)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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