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Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 29 dicembre 2015, n. 3353
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3479 del 2015, proposto da: Amore Anna Maria e Amore Maria Chiara, rappresentate e difese dagli avv. Alberto Marolda, Sabina Raimondi, con domicilio eletto presso quest’ultima, in Palermo, Via Notarbartolo N.44;
contro
Comune di Palermo in Persona del Sindaco p.t.;
nei confronti di
Battaglia Giuseppa n.q. ;
per l’annullamento
previa sospensione
dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 323/OS del 19.12.2014 avente ad oggetto “grave carenza posti salma”;
– della comunicazione, prot. n. 855318-Dir. (n. cron. 2015/858) del 29 ottobre 2015, con la quale è stato disposto, in esecuzione alla suddetta O.S. n. 323/2014, l’utilizzo temporaneo di n. 3 loculi della sepoltura (sez. 406 – lotto 055) presso il cimitero cittadino S.M. dei Rotoli, di cui le ricorrenti sono beneficiarie;
– della successiva comunicazione n. 875107 Dir. (n. Cron. 2015/883) del 12 novembre 2015, ricevuta il 16 novembre 2015, con la quale il Comune di Palermo ha disposto che in data 23 novembre 2015 procederà con la collocazione temporanea di n. 3 salme nella sepoltura in oggetto;
– di ogni ulteriore eventuale atto presupposto, connesso e/o consequenziale non conosciuto e non notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, Amore Anna Maria e Amore Maria Chiara impugnavano i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento con vittoria di spese, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
In particolare contestavano l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 323/OS del 19.12.2014 avente ad oggetto “grave carenza posti salma” e degli atti conseguenziali in epigrafe indicati concernenti la collocazione temporanea di n. 3 salme nella sepoltura sez. 406 – lotto 055 di cui le ricorrenti sono beneficiarie.
Il Comune non si è costituito.
Ciò posto, il ricorso è da ritenersi fondato alla stregua dei ripetuti precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (cfr. sent. n. 1745/2015), laddove si è posto in rilievo, tra l’altro, come l’eccezionale potere extra ordinem esercitato dal Sindaco di Palermo si basi su problemi e criticità, presenti nel cimitero “di S. Maria dei Rotoli”, ormai risalenti ad oltre un decennio (cfr. anche Tar Sicilia, Palermo, Sezione 3^, n. 2339/2013, n. 455/2015, n. 593/2015 e n. 1418/2015; nonché C.G.A. sent. 267/2015).
Inoltre, con sentenza di questa Sezione n. 2895 del 9 novembre 2015 è stato osservato che “l’Amministrazione non indica specifiche e concrete iniziative intraprese per risolvere, in tempi ragionevoli. il problema in esame e l’addotta incolpevole permanenza della criticità della situazione appare ormai solo meccanicamente affermata”.
Sotto altro profilo, appare assai dubbia la temporaneità della presupposta Ordinanza Sindacale n. 323/2014 che dispone “la sospensione degli effetti delle concessioni private ricadenti nel cimitero comunale di S.M. dei Rotoli fino al 25/12/2015”, atteso che a fronte di tale periodo temporale le conseguenti impugnate note del mese di ottobre e novembre del 2015 dispongono l’utilizzo dei loculi per cui è causa sino al 12/10/2018.
In conclusione, i provvedimenti impugnati non resistono alle addotte censure ed il ricorso deve essere accolto, con la conseguente statuizione di annullamento degli stessi, per quanto di ragione;
Le spese debbono seguire la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune intimato al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento\00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)