TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 664
MASSIMA
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 664
Quando lo ius sepulchri sia di tipo familiare, e non successorio, esso si acquista iure sanguinis, e non iure ereditario, sicché, secondo la Corte di Cassazione, non sarebbe neppure rinunciabile (Corte di Cassazione, sez. II Civile, 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430).
NORME CORRELATE
Art. 93 dPR 10/9/1990, n. 285
https://www.funerali.org/wp-content/uploads/File/Leggi/dpr90-285_93.htm
Pubblicato il 04/03/2019
N. 00664/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gaetano M., rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Zummo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Marconi n.7;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’ Ufficio Legale del Comune in Palermo, piazza Marina n. 39;
nei confronti
Vincenzo S., rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Bullaro e Luigi Barbone, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Galileo Galilei n. 9;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Antonio E., Filippo E., Antonia E., rappresentati e difesi dagli avvocati Nino Bullaro e Luigi Barbone, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Galileo Galilei n. 9;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
della nota del Comune di Palermo – Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, Settore Servizi alla Collettività, Servizio Cimiteri, prot. n. 56030 del 25 gennaio 2016, inviata al Sig. M. Gaetano e con la quale veniva comunicato all’odierno ricorrente l’annullamento in autotutela della voltura di cui all’atto rep. 62 del 7 novembre 2013, formalizzato con D.D. n. 58 del 25 gennaio 2016;
– della Determina Dirigenziale del Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, Settore Servizi alla Collettività, Servizio Cimiteri, n. 58 del 25 gennaio 2016, avente ad oggetto “Annullamento in autotutela del provvedimento dirigenziale di voltura rep. n. 62 del 7 novembre 2013”, richiamata nella citata nota del Comune di Palermo prot. n. 56030/2016;
– nonché di tutti gli atti, presupposti, connessi e/o consequenziali, anteriori e successivi, ancorché non conosciuti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
della nota del 29 giugno 2016 con la quale si comunicava di non poter procedere al ripristino degli effetti della voltura;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e di Vincenzo S.;
Vista l’ordinanza cautelare n. 590/2016;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vincenzo S.;
Visto l’atto di intervento di Antonio E.;
Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dal controinteressato;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1209/2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo in epigrafe, il Sig. Gaetano M. ha impugnato il provvedimento dirigenziale del Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, Settore Servizi alla Collettività, Servizio Cimiteri, n. 58 del 25 gennaio 2016, avente a oggetto “Annullamento in autotutela del provvedimento dirigenziale di voltura rep. n. 62 del 7 novembre 2013”.
Espone, in punto di fatto:
– di essere beneficiario e concessionario del diritto d’uso della sepoltura sita nel cimitero Cappuccini di Palermo, sez. 6, lotto 20, in base alla voltura del 7 novembre 2013, rep. n. 62, in favore della Sig.ra M. Francesca, moglie del concessionario fondatore Sig. Giuseppe E. (deceduta il 27 marzo 2015), la quale aveva esteso l’uso della sepoltura, tra gli altri, al medesimo ricorrente e ai suoi;
– di avere ricevuto dal Comune intimato la comunicazione di annullamento in autotutela della voltura, con la gravata determinazione n. 58/2016, sulla base della comunicazione degli eredi del sepolcro.
Si duole di tale provvedimento, deducendo le censure di:
1) Violazione e falsa applicazione di legge (Regolamento cimiteri comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 194 del 01.10.97 e ss.), in quanto, in base all’art. 64 co. 3 del Regolamento Cimiteriale n. 194/1997, alla morte del Sig. E., la sola avente per legge il diritto d’uso della sepoltura era la moglie, M. Francesca;
2) Violazione e falsa applicazione di legge (Regolamento cimiteri comunali approvato con deliberazione del C.C. del 31.01 e 19.03 del 1912e ss.), in quanto, seppure il fondatore aveva lasciato quali eredi legittimi la moglie, la sorella e i figli del fratello premorto, i predetti avevano formalmente rinunciato all’eredità del fratello e zio;
3) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 L. 241/1990), in quanto la determinazione impugnata non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati;
4) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.), in quanto la mancata partecipazione al procedimento da parte del ricorrente si pone in contrasto anche con il principio di imparzialità;
5) Illegittimità e arbitrarietà degli atti impugnati per eccesso di potere, in quanto dal provvedimento non si evincono le ragioni sottese alla sua adozione, e la motivazione appare insufficiente;
6) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per carenza e/o errore sul presupposto, in quanto l’Amministrazione ha travisato i presupposti di fatto, ritenendo sussistere la presenza di altri eredi oltre la moglie del concessionario fondatore;
7) Illegittimità derivata della nota del Comune di Palermo impugnata in epigrafe, in quanto la nota di comunicazione, strettamente conseguenziale al provvedimento di autotutela, è affetta in via derivata dai medesimi vizi.
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, e il risarcimento del danno per equivalente, con il favore delle spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, depositando documentazione.
Con ordinanza n. 590/2016 è stata respinta l’istanza cautelare.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Vincenzo S., chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Il Comune di Palermo ha avversato il ricorso con memoria difensiva, depositando documentazione.
Si sono costituiti in giudizio, spiegando atto di intervento, i sig.ri Antonio E., Filippo E., Antonia E., chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota del 29 giugno 2016, con la quale il Comune di Palermo ha comunicato di non procedere al ripristino degli effetti della voltura.
Ha riproposto avverso tale atto le doglianze già dedotte con il ricorso introduttivo (v. censure dalla n. 5 alla n. 11), che da intendersi integralmente riprodotte, nonché le seguenti nuove censure:
1) Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà tra gli atti del procedimento, in quanto sussiste una contraddittorietà tra la preannunciata cessazione della materia del contendere e la nota impugnata;
2) Violazione di legge per difetto della motivazione. Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria, manifesta insufficienza della motivazione, in quanto il Comune, nel confermare di non procedere al ripristino degli effetti della voltura, non ha motivato né indicato le risultanze dell’istruttoria
3) Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, irrazionalità. Travisamento degli atti e dei fatti, e ingiustizia manifesta. Apoditticità, manifesta illogicità e manifesta arbitrarietà della motivazione, in quanto il Comune, oltre a non indicare le ragioni dell’adozione dell’atto di autotutela, ha travisato i presupposti di fatto;
4) Violazione di legge. Illegittima comunicazione del provvedimento, in quanto la nota impugnata è stata comunicata solo al procuratore costituito, senza alcuna comunicazione al diretto interessato.
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, e il risarcimento del danno per equivalente, con il favore delle spese.
Il controinteressato e gli intervenienti, con memoria, hanno avversato anche il gravame aggiuntivo, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 1209/2016 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019, il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto per le considerazioni che seguono.
Quanto al ricorso introduttivo:
– al momento del decesso del concessionario fondatore (22.07.1980), era vigente un precedente regolamento cimiteriale, in base al quale – stando a quanto indicato dal competente Ufficio – alla morte del concessionario il diritto sulle sepolture gentilizie passa agli eredi e legittimi successori; come, del resto, indicato dallo stesso ricorrente nel secondo motivo; sicché quanto dichiarato dalla moglie del defunto in data 23.7.1980 (v. atto notorio citato nella voltura), di essere unica erede, non era corrispondente alla realtà;
– la rinuncia da parte degli eredi riguardava, comunque, un preciso immobile; e, d’altro canto, lo ius sepulchri è di tipo familiare, e non successorio in quanto si acquista iure sanguinis, e non appunto iure ereditario, sicchè secondo la Corte di Cassazione non sarebbe neppure rinunciabile (Corte di Cassazione, sez. II Civile, 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430);
– la censura inerente la mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata sostanzialmente superata dalla interlocuzione successiva all’adozione della determina, che ha reso possibile alle parti la produzione di documentazione, che il Comune ha esaminato confermando il provvedimento con la nota impugnata con i motivi aggiunti;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– la circostanza che la nota sia stata comunicata al procuratore costituito, e non direttamente all’interessato, è ininfluente in quanto tale circostanza non ha comunque impedito al predetto di impugnare tale atto e articolare numerose censure; e d’altro canto avrebbe al più potuto influire sulla eventuale tempestività dell’impugnazione, connessa alla previa conoscenza dell’atto;
– le altre censure, seppure formalmente nuove, ripetono, in realtà, la censura di difetto di motivazione, sebbene appare chiaro anche al ricorrente che la decisione, infine, del Comune di tenere ferma la determinazione di autotutela è dipesa dall’ulteriore interlocuzione con i contendenti;
– e, del resto, il ricorrente non ha argomentato specificatamente sulle deduzioni difensive dell’Ufficio preposto, che spiega chiaramente le ragioni della determinazione assunto;
– e non è contestabile che i predetti contendenti non rientri nella cerchia dei “familiari” come disegnata dal regolamento vigente all’epoca della morte del fondatore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che sono liquidate in euro 800,00 per ciascuna delle parti, l’amministrazione resistente, ossia il Comune di Palermo, il controinteressato, sig. Vincenzo S., e gli intervenienti ad opponendum, i sigg.ri Antonio E., Filippo E., Antonia E., questi ultimi in solido tra di loro, oltre I.V.A. e C.P.A. e accessori come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
Anna Pignataro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO