TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 dicembre 2018, n. 2693

TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 dicembre 2018, n. 2693

MASSIMA
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 dicembre 2018, n. 2693

…. Qualora il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria preveda che le operazioni di esumazione decorso il turno ordinario di rotazione decennale, debbano essere programmate nell’anno antecedente, qualora non risulti avvenuta la redazione e la pubblicazione dell’elenco con lo scadenziere delle concessioni dell’anno successivo, nonché all’esposizione sulle sepolture interessate dei cartelli di avviso, per lo stesso periodo di esposizione dell’elenco, vi è vizio nel procedimento, fermo restando che il comune può legittimamente procedere alle esumazioni ordinarie una volta decorso il decennio di legge, purchè nel rispetto della normativa comunale dettata specificamente al riguardo. In altre parole, quando il comune si dia “regole” è tenuto anche a rispettarle.

NORME CORRELATE

Art. 82 dPR 10/9/1990, n. 285

https://www.funerali.org/wp-content/uploads/File/Leggi/dpr90-285_82.htm

Pubblicato il 20/12/2018
N. 02693/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02293/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2293 del 2018, proposto da
Emanuele Ignazio Luigi Salvato G., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco del Comune di Niscemi nella qualità di Ufficiale di Governo e Comune di Niscemi, in persona del Sindaco p.t., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Niscemi n. 27 del 2 ottobre 2018, con cui è stata disposta l’esumazione della sig.ra Maria Ianni;
e, ove occorra, della nota di cui al prot. n. 25250 del 7 novembre 2018, con cui il Ufficio VI – Servici cimiteriali del Comune di Niscemi ha comunicato all’odierno ricorrente che l’esumazione della madre sarebbe avvenuta il 28 novembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il giudizio può essere definito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge e come da avviso relativo alle parti presenti verbalizzato alla c.c. del 18.12.2018, fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;
Considerato che l’amministrazione comunale intimata, con l’ordinanza impugnata n. 27 del 2.10.2018, adottata dichiaratamente ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. e dell’art. 82 del d.P.R. n. 285 del 1990, ha ordinato l’esumazione ordinaria delle salme inumate da oltre 10 anni di cui ai campi comuni ivi indicati, con decorrenza dal 5 novembre 2018 e con la tempistica di cui allo schema allegato all’ordinanza stessa, dando atto che nel cimitero non risultava più alcuna disponibilità di spazi e che anche nelle aree adibite a campi comuni vi era poca disponibilità di spazi, con la conseguente necessità e urgenza di reperire altri spazi;
Considerato che l’art. 82 del d.P.R. n. 285 del 1990 dispone, al comma 1, che “Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.”;
Considerato che il Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale del Comune di Niscemi dispone, al riguardo, all’art. 53, “Esumazioni ordinarie”, che “1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è stabilito in 10 anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per i cadaveri che, per qualunque ragione, vengano estumulati prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, con esclusione dei mesi di luglio e agosto e del periodo che va dal 20 ottobre al 2 novembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell’A.S.S. o da un suo delegato.
4. Al momento della esumazione è compito del servizio dell’A.S.S., stabilire se un cadavere è o meno completamente mineralizzato.
” e, al successivo art. 57, “Avvisi di scadenza per esumazioni-estumulazioni ordinarie”, che “1. Entro il mese di settembre di ogni anno l’Ufficio competente cura la stesura dello scadenziere delle concessioni dell’anno successivo.
2. Tale elenco sarà apposto all’Albo Cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l’anno successivo, sarà inoltre disponibile presso l’Ufficio competente. Sulle sepolture in scadenza saranno esposti cartelli di avviso, per lo stesso periodo di esposizione dell’elenco all’Albo Cimiteriale.
3. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale.
” e, infine, all’art. 5, “Atti a disposizione del pubblico”, che “1. Presso l’apposito Ufficio Comunale sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, … 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio Comunale: … c) l’elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell’anno; …”;
Considerato che, pertanto, il comune può legittimamente procedere alle esumazioni ordinarie una volta decorso il decennio di legge, purchè nel rispetto della normativa comunale dettata specificamente al riguardo;
Considerato che, nella fattispecie, non risulta comprovato in atti da parte del comune che lo stesso abbia regolarmente proceduto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 57 del Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, alla redazione e alla pubblicazione dell’elenco con lo scadenziere delle concessioni dell’anno successivo nonché all’esposizione sulle sepolture interessate dei cartelli di avviso, per lo stesso periodo di esposizione dell’elenco;
Considerato che, infatti, l’esumazione ordinaria di cui trattasi è stata disposta in data 2.102018 dichiaratamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;
Considerato, tuttavia, che per pacifica giurisprudenza sul punto, che si condivide e si fa propria con la presente decisione, il potere dell’ente locale di adottare le ordinanze contingibili e urgenti presuppone necessariamente la sussistenza di situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e congrua motivazione, e in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione 5, sentenza 2 marzo 2015, n. 988) e che, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, difetta il requisito della contingibilità necessario per legittimare l’avvenuta emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata, posto che la situazione di indisponibilità momentanea di loculi cimiteriali atti alla sepoltura di salme, non può certo configurarsi quale situazione di carattere eccezionale e imprevisto, essendo invece il risultato di alcuni fattori, quali la mortalità della popolazione residente e il numero e l’ampiezza degli spazi cimiteriali disponibili, che risultano in realtà ampiamente prevedibili e anzi suscettibili di programmazione pluriennale, e che, pertanto, la predetta situazione può e deve essere affrontata con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento giuridico e senza non consentite deroghe alle previsioni del Regolamento di Polizia Mortuaria;
Considerato che, pertanto, il ricorso è fondato nel merito e conseguentemente i provvedimenti impugnati devono essere annullati e che, altresì, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, con distrazione in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario alla c.c. del 18.12.2018 per mezzo del suo sostituto di udienza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Niscemi al pagamento a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Luigi Pulvirenti, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Nicola Maisano, Consigliere
Maria Cappellano, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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