TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 6 aprile 2021, n. 1053

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 6 aprile 2021, n. 1053

Pubblicato il 06/04/2021
N. 01053/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00822/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2020, proposto da
Michele C., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco C., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Acireale, Corso Italia 29;
contro
Comune di Acireale, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avvocati Agata Senfett e Giovanni Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) della nota n. 16425 in data 18 febbraio 2020 dell’Area Tecnica del Comune di Acireale, con la quale, in risposta all’istanza dell’interessato n. 99574 in data 22 novembre 2019, è stata rigettata la richiesta di creazione di un ossario all’interno della sepoltura in concessione; b) del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Acireale e la nota n. 71103 in data 27 agosto 2019 dell’Area Tecnica del Comune di Acireale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 24 marzo 2021 il dott. Daniele Burzichelli
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato: a) la nota n. 16425 in data 18 febbraio 2020 dell’Area Tecnica del Comune di Acireale, con la quale, in risposta all’istanza dell’interessato n. 99574 in data 22 novembre 2019, è stata rigettata la richiesta di creazione di un ossario all’interno della sepoltura in concessione; b) il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Acireale e la nota n. 71103 in data 27 agosto 2019 dell’Area Tecnica del Comune di Acireale
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente è titolare di una sepoltura privata presso il Cimitero di Acireale – giusta concessione in data 6 febbraio 2001 – nella quale sono seppellite le salme di Francesco C., Salvatore B., e Matilde F.; b) il ricorrente ha richiesto che i resti mortali di Francesco C. e Salvatore B., deceduti da oltre trent’anni, venissero estumulati e raccolti in cassette-ossario, da tumulare nella medesima sepoltura; c) il personale del Cimitero ha rappresentato all’interessato che, giusta nota n. 71103 in data 27 agosto 2019, non era possibile procedere alla creazione di cassette-ossario; d) con istanza n. 99574 in data 22 novembre il ricorrente ha formalmente richiesto la creazione di cassette-ossario con i resti mineralizzati dei propri parenti; e) con l’impugnata nota n. 16425 del 18 febbraio 2020 l’Amministrazione ha rigettato l’istanza.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la menzionata nota n. 16425 del 18 febbraio 2020 conferma la precedente nota n. 0071103 del 27 agosto 2019, con cui è stato fatto divieto di estumulazione per riduzione, avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune; b) la norma regolamentare appena indicata risulta abrogata dall’art. 108, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990; c) l’art. 86, quinto comma, del D.P.R. n. 295/1990 stabilisce che, “qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette-ossario su parere del coordinatore sanitario”; d) quanto sancito dal successivo art. 87 del D.P.R. n. 285/1990 e dall’art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria (“divieto di operazioni tendenti alla riduzione dei cadaveri”), attiene a ben altra e diversa pratica, riferendosi all’ipotesi in cui, estumulata la salma prima del compimento del processo di mineralizzazione, ovvero a processo completato, si proceda alla frantumazione delle ossa per consentirne la riduzione; e) diversamente, la raccolta in cassette di zinco (senza manomissione delle ossa della salma, di cui sia già completo il processo di mineralizzazione) è lecita e legittima; f) peraltro, tale interpretazione della disciplina trova riscontro anche nell’abrogato D.P.R. n. 803/1975 e nel Regolamento del Comune di Acireale; f) con la nota che è stata impugnata l’Amministrazione ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 85 del D.P.R. 285/1990 in quanto tale disposizione sarebbe relativa alle esumazioni; g) l’art. 89 del D.P.R. n. 285/1990, tuttavia, dispone espressamente che alle estumulazioni si applicano le norme sulle esumazioni; h) inoltre, l’art. 3 del D.P.R. n. 254/2003 e la Circolare n. 10 del 31 luglio 1998 indicano in venti anni il periodo ordinario di tumulazione delle salme, sicché, decorso tale periodo, è possibile l’estumulazione ordinaria e la creazione di ossari; i) l’interpretazione errata e restrittiva adottata dal Comune di Acireale comporterebbe la saturazione degli spazi in pochi lustri e la necessità di realizzare altre tombe con conseguente consumo di territorio.
Il Comune di Acireale si è costituito in giudizio e ha eccepito inizialmente “l’inammissibilità del ricorso in quanto teso ad ottenere una pronuncia circa l’accertamento di un insussistente diritto soggettivo del privato istante”, sollecitando, in subordine, il suo rigetto nel merito.
Con memoria in data 17 febbraio 2021 il ricorrente ha osservato che, venendo in rilievo un atto autoritativo, sussiste nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo e, ribadendo le proprie difese, ha osservato che la decisione assunta dal Comune di Acireale costituisce un “unicum” sul territorio nazionale.
Con memoria in data 18 febbraio 2021 il Comune ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) come risulta dalla relazione dell’Area Tecnica e del responsabile del Settore n. 16425 in data 18 febbraio 2020, la riduzione di cadaveri entro contenitori di misura inferiore a quelli della cassa nella quale essi furono collocati al momento della tumulazione, è vietata ai sensi dell’art. 75 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; b) le argomentazioni del ricorrente sull’intervenuta abrogazione del D.P.R. n. 803/1975, richiamato dal Regolamento Comunale, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990, sono insufficienti; c) il ricorrente, infatti, richiama l’art. 86, quinto comma, del D.P.R. 285/1990 per avvalorare la propria tesi, ma non considera il primo comma della disposizione, ove è stabilito che “le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco”; d) inoltre, l’art. 85 del D.P.R. n. 285/1990 riguarda le esumazioni di salme dalla nuda terra, mentre nel caso in questione trattasi di estumulazioni da manufatti (ipogei, colombai, cappelle private, etc.), soggette alla disciplina di cui agli artt. 86-89 del D.P.R.; e) il divieto previsto dall’art. 75 del Regolamento Comunale e, oggi, dall’art. 87 del D.P.R. n. 285/1990 è, quindi, del tutto pertinente rispetto alla fattispecie in esame.
Con memoria in data 1 marzo 2021 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) l’interpretazione offerta dal Comune di Acireale è restrittiva e in contrasto con lo spirito della legge; b) un’organica e coerente interpretazione del combinato disposto del primo comma dell’art. 88, del quinto comma dell’art. 86 e dell’art. 89 del D.P.R. n. 285/1990 induce a ritenere che siano legittime le estumulazioni a richiesta dei parenti con raccolta dei resti mortali in cassette-ossario, decorsi almeno venti anni dalla tumulazione; c) aderendo all’interpretazione restrittiva prospettata dal Comune, le norme contenute nell’art. 87 risulterebbero pleonastiche e ripetitive; d) quanto sancito dall’art. 87 si riferisce all’ipotesi in cui, estumulata la salma prima del compimento del processo di mineralizzazione ovvero a processo completato, si proceda alla frantumazione delle ossa per consentirne la riduzione.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente risulta infondata, tenuto conto della natura provvedimentale e regolamentare degli atti impugnati.
Tanto precisato, a giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Come è noto l’inumazione consiste nella sepoltura in terra e la tumulazione nella sepoltura in loculi, mentre l’esumazione è il recupero dei resti del defunto che è stato sepolto in terra (cioè che è stato inumato) e l’estumulazione è il recupero dei resti del defunto che è stato sepolto in un loculo (cioè che è stato tumulato).
L’art. 86, primo comma, del D.P.R. n. 295/1990 stabilisce che “le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco”.
Il secondo comma della disposizione dispone che “i feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere”.
Il successivo quinto comma prevede che, “qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario”.
Appare, quindi, molto chiaro il procedimento delineato dal testo normativo: a) l’estumulazione avviene allo scadere del periodo di concessione; b) la salma estumulata viene inumata; c) qualora essa si trova in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla raccolta dei resti in cassette-ossario.
L’art. 87, primo comma, pone il divieto di ridurre il cadavere del defunto tumulato entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa originaria e la previsione ha ovviamente carattere generale, ma assume particolare rilievo proprio con riferimento al procedimento di estumulazione disciplinato dall’art. 86.
Possono, ovviamente, intervenire estumulazioni di natura straordinaria, ma ciò solo nei casi, che in questa sede non rilevano, contemplati dall’art. 83 (richiamato dall’art. 89, il quale solo a tali limitati fini rinvia alla disciplina sulle esumazioni, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente).
Le esumazioni sono disciplinate differentemente.
L’art. 82, primo comma, dispone, in particolare, che esse si eseguano ordinariamente dopo un decennio dalla inumazione.
Il quadro normativo, pertanto, appare molto chiaro e la decisione assunta dal Comune di Acireale risulta conforme alle disposizioni che sono state indicate.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, mentre, tenuto conto della materia trattata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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