TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 13 luglio 2021, n. 2259

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 13 luglio 2021, n. 2259

Pubblicato il 13/07/2021
N. 02259/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2011, proposto da
Francesco D.d.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Carrozza, Giuliano Saitta, con domicilio eletto presso lo studio Lucia Tilotta in Catania, via G.Leopardi 103;
contro
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Igor Germana’, con domicilio ex art. 25 c.p.a.;
per l’annullamento
– della determina dirigenziale n. 159 del 21.10.2010 del Dipartimento Cimiteri del Comune di Messina, con la quale è stata dichiarata la decadenza del diritto d’uso della Cappella gentilizia D.d.A..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Messina in data 21 ottobre 2010, con cui è stata disposta la decadenza del diritto d’uso della cappella gentilizia privata “ D.d.A.” sita in Messina – S.S. 114, località Tremestieri, c.da Stagno.
Il Comune ha assunto la superiore determinazione a seguito del censimento delle cappelle gentilizie private fuori dal cimitero comunale nel territorio del comune di Messina, sul rilievo del mancato rispetto delle disposizioni previste nell’art. 104, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 285/1990, “essendo venute meno le condizioni di fatto relative alle distanze della fascia di rispetto”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di gravame: a) è stata omessa la prescritta comunicazione di avvio del procedimento; b) l’art. 104 del DPR n. 285/1990 non troverebbe applicazione nel caso di specie, in quanto la realizzazione della cappella in questione al di fuori del cimitero comunale e il suo utilizzo per la tumulazione dei membri della stirpe risale al 1906, epoca antecedente all’entrata in vigore del DPR assunto a fondamento del provvedimento quivi impugnato. Inoltre, è da ritenersi che gli stabili residenziali censiti nel 2009 all’interno della fascia di rispetto dei 200 metri, e definiti “di vecchia data” o sono stati autorizzati dal Comune in violazione della normativa di cui regio decreto n. 1265/1934 o sono stati realizzati abusivamente, tenuto conto che tali costruzioni non esistevano all’epoca di realizzazione della cappella gentilizia in argomento.
Ne consegue che il Comune non avrebbe potuto disporre la decadenza del diritto di uso della cappella in ragione della riscontrata presenza di manufatti, che sono stati realizzati nella fascia di rispetto in epoca successiva a quella di costruzione della cappella stessa.
Quanto poi, specificatamente, al profilo relativo al divieto di tumulazione di nuove salme, il ricorrente contesta che gli edifici sparsi di cui al censimento delle cappelle private del 2009 costituiscano un centro abitato ai sensi dell’art. l’art. 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, che prevede la possibilità di tumulare i cadaveri nelle cappelle extra-cimiteriali poste a distanza di 200 metri dai “centri abitati”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Messina, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 222/2011 del 14 febbraio 2011 la Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari.
All’udienza odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
E’ innanzitutto infondata la censura con la quale parte ricorrente lamenta che sarebbe stato applicato retroattivamente l’art. 104 del DPR n. 285/1990, trattandosi di norma entrata in vigore in epoca successiva a quella di realizzazione della cappella, che risale al 1906.
Il regime posto dalla normativa richiamata in relazione all’uso delle cappelle private costruite fuori dai cimiteri dispone infatti esclusivamente per il futuro rispetto all’entrata in vigore della legge, in quanto l’effetto della decadenza in caso di diritti preesistenti, come nel caso di specie, non incide sulla titolarità del vantato diritto, ma sul suo esercizio futuro e coinvolge solo le successive tumulazioni, e non la conservazione di quelle precedentemente già avvenute.
Il predetto art. 104, in sostanza, determinando quale debba essere la distanza dalle abitazioni richiesta per i luoghi di tumulazione privata, dispone per le tumulazioni successive alla sua entrata in vigore.
E’ pertanto infondata la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo cui la disciplina del 1990 riguarderebbe esclusivamente la costruzione di cappelle in epoca successiva all’entrata in vigore della disciplina regolamentare citata.
Se è vero infatti che il comma 2 dell’art. 104 parla anche di costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, tuttavia la disciplina dettata dalla norma contempla espressamente oltre alla costruzione -che non può che riguardare le nuove cappelle – anche “l’uso” di tutte le cappelle esterne esistenti, ivi comprese quelle preesistenti.
Invero, il quarto comma dall’art. 104 richiamato prevede che le cappelle private costruite fuori dal cimitero e preesistenti all’entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie sono soggette alla vigilanza dell’autorità comunale.
E l’oggetto della vigilanza dell’autorità comunale su tutte le cappelle esterne esistenti non può che essere individuato nelle situazioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 104 del regolamento del 1990 più volte richiamato, e dunque non può che riguardare l’uso di tali cappelle e quindi in definitiva la tumulazione in esse, che può essere consentita solo quando le norme igieniche, riflesse nella distanza dai centri abitati, siano rispettate.
Alla luce di tali considerazioni, poiché nel caso di specie risultano venute meno le condizioni di cui al comma 2 del più volte richiamato art. 104, il Collegio ritiene di confermare l’orientamento già espresso dalla Sezione in sede di sommaria delibazione cautelare, laddove con ordinanza cautelare n. 222/2011 si è ritenuto che la norma di cui al comma 3 dell’art.104 del DPR n.285/1990, secondo il quale “venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2 i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle”, ha inteso “tramite il chiarissimo riferimento alla evoluzione delle situazioni di fatto… proiettare la sua portata cogente anche nei confronti delle autorizzazioni rilasciate prima della sua entrata in vigore”.
Priva di rilievo è anche la censura con la quale il ricorrente contesta che gli edifici censiti all’interno della fascia di rispetto di 200 metri costituiscano un “centro abitato” ai sensi dell’art. l’art. 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, atteso che la fascia di rispetto cimiteriale costituisce un vincolo assoluto d’inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, con la conseguenza che non esiste ragione alcuna per ritenere tale vincolo applicabile solo ai centri abitati e non anche ai fabbricati sparsi (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. 4, nn. 5571 e 5544 del 22/11/2013).
Infine, è infondata la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento alla luce dell’art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241/1990, attesa la natura vincolata della dichiarazione di decadenza della concessione.
In conclusione, il provvedimento impugnato è legittimo, in quanto l’uso della cappella gentilizia per ulteriori sepolture è impedito dalla disciplina regolamentare in esso richiamata.
Le spese, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti nella fattispecie, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
L’ESTENSORE (Giuseppa Leggio)
IL PRESIDENTE (Daniele Burzichelli)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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