TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 304

TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 304

Pubblicato il 31/01/2023
N. 00304/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2013, proposto da Z. Rosario, G. Rosa, A. Sebastiano, A. Giuseppa, A. Carmela, A. Santa, A. Patrizia, Gr. Ignazio, Gr. Maria, C. Gaetano, N. Teresa, M. Leonarda, P. Mario, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Puliatti e Paola Strano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Puliatti in Catania, via Napoli, 61;
contro
il Comune di Mascali, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della delibera della Commissione straordinaria del Comune di Mascali n. 12 del 30/5/2013, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 2.000 per oneri concessori relativi alla costruzione di cappelle gentilizie assentite negli anni 2011 e 2012;
di ogni altro atto antecedente o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le note dell’1/8/2013 indirizzate ai ricorrenti;
per l’accertamento e/o la declaratoria della inesistenza di qualsivoglia diritto di credito del Comune di Mascali nei confronti dei ricorrenti in relazione alle concessioni edilizie rilasciate negli anni 2011 e 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sigg. Z. Rosario, G. Rosa, A. Sebastiano, A. Giuseppa, A. Carmela, A. Santa, A. Patrizia, Gr. Ignazio, Gr. Maria, C. Gaetano, M. Leonarda, N. Teresa, P. Mario espongono di essere titolare di concessioni edilizie rilasciate negli anni 2011 e 2012 dal Comune di Mascali, per la realizzazione di cappelle gentilizie nel cimitero comunale.
Con il ricorso in epigrafe contestano la delibera adottata dalla Commissione straordinaria del Comune di Mascali n. 12 del 30/5/2013, sulla base della quale è stato richiesto loro il pagamento della somma di euro 2.000 ciascuno, per oneri concessori relativi alle predette cappelle.
In punto di diritto i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 16 del T.U. Edilizia ed eccesso di potere per travisamento, illogicità, sviamento della causa tipica, insufficienza o incongruità della motivazione, violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di irretroattività degli atti amministrativi e di tutela dell’affidamento.
Più in dettaglio, viene rilevato che la determinazione degli oneri concessori sarebbe avvenuta solo nell’anno 2013, per opera della Commissione straordinaria che governa il Comune, ed è stata applicata in modo retroattivo a concessioni rilasciate in epoca precedente (negli anni 2011 2012); ciò, in asserita violazione dell’articolo 16 del D.P.R. 380/2001, per il quale i contributi per il rilascio del permesso di costruire devono essere determinati all’atto del rilascio del titolo. Operando diversamente – sostengono i ricorrenti – il Comune ha violato il principio di irretroattività degli atti amministrativi, e la regola tempus regit actum.
In aggiunta, è stato rilevato in ricorso il difetto di motivazione derivante dalla omessa considerazione dell’affidamento radicatosi in capo ai ricorrenti al momento in cui hanno ottenuto il permesso di costruire.
Il Comune di Mascali non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato.
Più avanti, i sigg. M. Leonarda e P. Mario si sono costituti in giudizio in prosecuzione, nella veste di eredi, a seguito del decesso degli originari ricorrenti C. Gaetano e N. Teresa.
Con memoria presentata in vista dell’udienza i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, avvalorando le loro tesi con ulteriori richiami giurisprudenziali, ed hanno anche chiesto la distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari.
All’udienza di smaltimento del 28 novembre 2022 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso risulta infondato e deve essere quindi respinto.
Le tesi sostenute in ricorso possono, sinteticamente, ricondursi ai seguenti argomenti: la determinazione degli oneri concessori edilizi, da effettuarsi al momento del rilascio del titolo, non avrebbe potuto essere modificata dall’amministrazione in un momento successivo, in applicazione di sopravvenuti atti, ostando a ciò sia l’affidamento creatosi nel privato al momento dell’ottenimento del titolo edificatorio, sia il principio di irretroattività degli atti amministrativi.
La questione è stata chiarita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 12/2018, ha rassegnato i seguenti principi:
L’importo del contributo concessorio, erroneamente liquidato, può essere sempre oggetto di rideterminazione da parte della p.a. — sia in bonam che in malam partem per il privato — senza incorrere in alcuna decadenza, fermo il limite, per la richiesta ovvero per il rimborso, del termine prescrizionale decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio. Il privato contro gli atti determinativi del contributo, sempre nel termine di dieci anni, può ricorrere (anche nelle forme dell’azione di mero accertamento) dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a.
Gli atti con i quali la p.a. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’ art. 16 d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’ art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio.”
“la qui riaffermata natura non autoritativa degli atti con i quali l’autorità comunale provvede alla determinazione degli oneri, atti non riconducibili – come detto – all’espressione di una potestà pubblicistica, comporta che nell’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dal rilascio del titolo edilizio, sia sempre possibile, e anzi doverosa, da parte della pubblica amministrazione, nell’esercizio delle facoltà connesse alla propria posizione creditoria, la rideterminazione del contributo, quante volte la pubblica amministrazione si accorga che l’originaria liquidazione di questo sia dipesa dall’applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi, vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato, o da un semplice errore di calcolo, con l’ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato
”.
In sintesi, l’Adunanza plenaria ha affermato che il contributo per costruzione determinato dall’amministrazione può essere sempre rivisto, in aumento o in diminuzione, tutte le volte in cui sia stato liquidato tramite inesatta o incoerente applicazione dei parametri vigenti, ovvero sulla base di un errore di calcolo. L’attività di rideterminazione – che non è frutto di scelta autoritativa, ma della tutela di una posizione creditoria – può essere sempre effettuata, con i soli limiti derivanti dal superamento del termine decennale di prescrizione, ovvero dell’applicazione retroattiva di coefficienti determinati in un momento successivo al rilascio del titolo edilizio.
Nell’applicare gli illustrati principi al caso ora in esame deve essere precisato che: a) le concessioni edificatorie rilasciate nel 2011-2012 ai ricorrenti menzionavano la determina del funzionario responsabile n. 278 dell’1 aprile 2011, di adeguamento degli oneri concessori per l’anno 2010, ma non contenevano però alcuna liquidazione di somme dovute a tale titolo; b) l’impugnata delibera della Commissione straordinaria n. 12/2013 – applicata con le note oggetto di impugnazione – muove dalla premessa che l’attività di costruzione delle cappelle gentilizie sia soggetta al contributo di costruzione, e non rientri tra le attività edilizie gratuite o beneficianti di qualche riduzione; pertanto, avuto riguardo alle concessioni già rilasciate ed a quelle da rilasciare, delibera l’importo una tantum di euro 2.000 che deve essere pagato dai richiedenti.
In altri termini – a parere del Collegio, ed a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, allorchè hanno parlato di applicazione retroattiva di atti amministrativi successivi – la Commissione straordinaria non ha provveduto ad innovare il regime di pagamento degli oneri concessori dovuti in relazione alla edificazione delle cappelle gentilizie, ma si è solo mossa al fine di colmare la mancanza registrata con le concessioni rilasciate negli anni 2011-2012, in quanto erroneamente non assistite dalla previsione di un obbligo di versamento.
Pertanto, può concludersi che la richiesta di pagamento del contributo è legittima in quanto: è intervenuta entro il termine di prescrizione; non è frutto della applicazione di parametri elaborati successivamente al rilascio del titolo.
In definitiva, il ricorso va respinto.
In relazione alle spese processuali non va adottata alcuna statuizione, stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Luca Girardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Francesco Bruno)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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