TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 gennaio 2022, n. 16

TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 gennaio 2022, n. 16

Pubblicato il 05/01/2022
N. 00016/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimiliano Musio e Giorgio Pasca, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
contro
Comune di Andrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
– del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico – Area “Urbanistica – Edilizia” del Comune di Andrano (LE), recante diniego definitivo della richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art. 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001;
– dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico – Area “Urbanistica – Edilizia” del Comune di Andrano (LE);
– di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, qualora occorra:
– del preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, reso ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, a firma del Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico – Area “Urbanistica – Edilizia” del Comune di Andrano (LE);
-del verbale di accertamento dello stato dei luoghi del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;
Relatore nell’udienza del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente espone, in particolare:
– che è proprietaria di un suolo agricolo in Castiglione (frazione del Comune di Andrano), indentificato in Catasto al Foglio -OMISSIS– ex -OMISSIS- -OMISSIS-, con adiacente altra particella di proprietà, identificata al n. -OMISSIS-, sul quale <<insiste un fabbricato destinato a civile abitazione, regolarmente assentito (-OMISSIS-)>.
Sullo scoperto retrostante è presente una piccola piscina, un porticato “cannizzato” aperto su tre lati realizzato con 4 colonne sulle quali poggiano delle travi in legno -OMISSIS- coperte da canne ed al di sotto del medesimo è posto un forno, un barbecue e servizi igienici oltre ad un piccolo ripostiglio e deposito, di recente realizzazione ed ancora allo stato rustico.
Viceversa, alle spalle del citato porticato insiste:
– un vano tecnico (circa 9 mq) dove trovano posto gli accessori relativi agli impianti tecnologici della residenza;
– e un vano deposito/capannone in coibentato, realizzato con pareti e copertura di pannelli sandwich>>
;
– che <<All’interno del comparto in cui ricade l’area di proprietà della ricorrente è presente il plesso cimiteriale della frazione di Castiglione, con annessa fascia di rispetto disposta ex art. 338 co. 1 del Regio Decreto n. 1265/1934”; “Tale spazio di inedificabilità, come si evince dalla planimetria in atti …, investe l’intera particella -OMISSIS- e quota parte dell’area pertinenziale al fabbricato, ivi compresa quella in cui ricadono la piscina, il porticato ed i relativi vani tecnici innanzi citati”;
– che “Nel dicembre del 2010 (ovvero antecedentemente alla realizzazione delle opere de quibus – cfr aereo-fotogrammetria in atti) il Comune di Andrano, nell’ambito di un più ampio progetto di complemento della rete di fognatura bianca, previa approvazione di variante urbanistica (di contenuti ed estremi non conosciuti), ha dato corso ai lavori di realizzazione del terminale di smaltimento delle acque meteoriche consistente in una imponente vasca di decantazione, di forma rettangolare, di mt 190 x 65, il cui lato maggiore è posto in adiacenza alla particella -OMISSIS- di proprietà della -OMISSIS- (cfr allegato planimetrico in atti): tanto è vero che, previo accordo con l’ente civico, ratione temporis si decise di utilizzare proprio il muro di cinta che delimitata l’area di quest’ultima quale parete perimetrale dell’opera in parola. Si tratta di un intervento che configura una barriera fisica rispetto all’area cimiteriale, posto notevolmente al di sotto del livello altimetrico delle aree circostanti. Inoltre, secondo quanto a conoscenza della -OMISSIS-, nell’occasione il citato intervento urbanistico è stato accompagnato dalla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale”;
– che “In data -OMISSIS-parte ricorrente ha inoltrato al Comune di Andrano istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001 volta a legittimare le opere realizzate sull’area di pertinenza del fabbricato (le quali peraltro, complessivamente considerate, al netto del porticato, si pongono ampiamente al di sotto della soglia del 20% della volumetria dell’immobile principale)”;
– che <<In data -OMISSIS-il Comune di Andrano con provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS-, reso ex art. 10 bis L. n. 241/1990, ha comunicato i motivi ritenuti ostativi alla legittimazione postuma delle opere, individuandoli nel fatto che le stesse risultano ubicate all’interno del perimetro di rispetto cimiteriale in cui è “vietata qualsiasi nuova costruzione e l’ampliamento degli edifici esistenti”>>;
– che “-OMISSIS-, … i militari della Guardia di Finanza – Tenenza di Tricase, …sottoponevano a sequestro preventivo ex art. 321 c.p. anche le opere per le quali pendeva domanda di sanatoria, proprio in ragione della loro collocazione all’interno della citata zona di rispetto”;
– che “-OMISSIS- la -OMISSIS- inoltrava formale sollecitazione al Comune di Andrano nella quale, premesso il richiamo alla speciale normativa di riferimento che disciplina il vincolo cimiteriale e delle possibilità di deroga ivi previste, invitava l’Ente civico a prendere atto dall’attuale conformazione dello stato dei luoghi (peraltro indotta da una scelta urbanistica e da una successiva opera realizzata dalla stessa Amministrazione) e di riflesso certificare, anche formalmente, l’intervenuta riduzione della zona di rispetto cimiteriale attraverso una nuova perimetrazione, in aderenza ad apposita planimetria trasmessa in allegato”;
– che “con provvedimento dirigenziale -OMISSIS- il Comune di Andrano, previo richiamo alle motivazioni addotte in sede di preavviso di diniego, ha rigettato in via definitiva la richiesta di sanatoria, dando contestualmente atto che la domanda acquisita -OMISSIS- unitamente alla cartografia allegata, non poteva incidere in alcun modo sulle motivazioni poste alla base della comunicazione resa ex art. 10 bis L n. 241/1990”;
– che “Contestualmente, il medesimo dirigente con ordinanza -OMISSIS-/2020, assunta in pari data, ha invitato la ricorrente alla demolizione delle opere in questione e al ripristino dello stato dei luoghi”.
La ricorrente ha impugnato, quindi, domandandone l’annullamento:
– il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico – Area “Urbanistica – Edilizia” del Comune di Andrano, recante diniego definitivo della richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art. 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001;
– l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico – Area “Urbanistica – Edilizia” del Comune di Andrano;
– ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, come in epigrafe indicato.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 338 R.D. n. 1265/1934 – Carenza istruttoria – Violazione del principio del giusto procedimento;
2) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto violazione e falsa applicazione art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Violazione del principio del giusto procedimento.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Andrano.
Con ordinanza 18 dicembre 2020, n. 788, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dall’interessata.
Parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
All’udienza del 9 giugno 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
3. – La ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
Sostiene, in particolare, che l’opera realizzata (vasca di decantazione), “per natura, caratteristiche e conseguenze derivanti sul territorio, concretizza una situazione che addirittura ingloba entrambe le previsioni di cui al 4 e 5 comma dell’art. 338 …, nella misura in cui: (i) è stata realizzata un’opera destinata a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della originaria fascia di rispetto dei duecento metri; (ii) allo stesso tempo, la tipologia di intervento in parola, integra una soluzione edilizia ed urbanistica che ha determinato una vera e propria barriera fisica rispetto all’area cimiteriale, con un rilevante dislivello rispetto ai terreni circostanti”.
Assume, poi, che “l’attuale stato dei luoghi, scaturito da scelte di rilevanza pubblica della stessa Amministrazione, ha generato un contesto, già preesistente alla realizzazione degli interventi su area -OMISSIS- nel quale evidentemente non ricorre nessuna di quelle esigenze utili ad imporre il limite legale di mt 200 previsto dall’art. 338 cit., atteso che la barriera fisica (invalicabile) creata dalla vasca ed il dislivello altimetrico che ne è scaturito è una situazione che esclude a monte qualsiasi possibilità di espansione dell’area cimiteriale e con essa l’assenza delle ulteriori esigenze sottese al vincolo in parola”.
La ricorrente deduce, poi, la sussistenza di “margini di criticità legati ad una non circostanziata analisi del caso”: rilevato che con l’istanza del 21 luglio 2020 sollecitava l’Amministrazione “a prendere atto di un contesto che, come ampiamente dedotto in precedenza, permetteva di derogare al limite legale di inedificabilità”, asserisce che detta richiesta era volta alla “certificazione dell’assenza di tale esigenze a fronte di un precedente intervento urbanistico realizzato dalla stessa Amministrazione”, sicchè il Dirigente avrebbe dovuto sottoporre la predetta richiesta al Consiglio Comunale.
Invoca, ancora, essenzialmente, la natura pertinenziale dei manufatti edilizi in parola, che, inoltre, si porrebbero, a suo dire, anche “al di fuori dall’ambito del permesso di costruire e quindi della rilevanza volumetrica”, posto che, complessivamente considerati, non esprimono <<una volumetria superiore alla soglia di rilevanza prevista in seno all’art. 3 lett e.6) DPR n. 380/2001”, ove si prevede che sono comunque da considerarsi soggetti a permesso di costruire “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale”>>.
4. – Le censure sono infondate.
5. – E’ opportuno premettere che l’impugnato diniego di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è così motivato:
Richiamato il carteggio in atti e da ultimo la nota di preavviso di diniego, con le motivazioni ivi riportate, del -OMISSIS-, protocollo n° -OMISSIS-, si comunica di aver preso atto dell’istanza -OMISSIS-, pervenuta al protocollo -OMISSIS-ed acquisita con la cartografia alla stessa allegata, -OMISSIS-
Considerato che detta istanza al momento non incide, alterandole in nessun modo, le motivazioni poste a base del preavviso di diniego, si formula la presente per comunicare, ai sensi delle norme attualmente in vigore, che relativamente alla medesima richiesta viene reso definitivamente il preannunciato diniego con le motivazioni risultanti dalla succitata nota -OMISSIS-/’20
”.
Il preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (plurimotivato) si basa sui seguenti rilievi ostativi:
<<… l’accoglimento dell’istanza in parola, riferita sostanzialmente alla nuova costruzione di una piscina interrata con relativi vani tecnici, tettoia ricovero attrezzi e “servizi cannicciato” in elevato è ostacolato dal fatto che l’intervento da sanare, comprendente tutte dette opere, nel vigente strumento urbanistico comunale, non ricade in Zona “E4” (peraltro denominazione non compresa nei rispettivi elaborati scritto-grafici e norme) ma in Zona “E.1” e comunque nel perimetro dell’area sottoposta al vincolo di rispetto cimiteriale (ai sensi dell’art. 338 della Legge Sanitaria n° 1265/134 e della Legge n° 938/’57) nella quale è vietata qualsiasi nuova costruzione e l’ampliamento degli edifici esistenti>>.
6. – Giova, poi, rammentare che l’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 fa divieto di costruire intorno ai cimiteri “nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge” (comma 1).
I commi quarto, quinto e settimo del medesimo art. 338 stabiliscono che:
– “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari” (comma 4);
– “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre” (comma 5);
– “All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”, cioè, “a) interventi di manutenzione ordinaria…”, “b) interventi di manutenzione straordinaria…”, “c) interventi di restauro e di risanamento conservativo..”, “d) interventi di ristrutturazione edilizia” (comma 7).
7. – Ciò posto, osserva, in linea generale, il Collegio che il vincolo di cui all’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 determina una situazione di inedificabilità ex lege (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quarta, 24 maggio 2021, n. 3411) e non necessita di essere recepito dagli strumenti urbanistici, sui quali si impone come limite legale nei confronti delle previsioni urbanistiche locali eventualmente incompatibili. Il vincolo ha carattere assoluto e non consente l’allocazione di edifici o costruzioni all’interno della fascia di rispetto, a tutela dei molteplici interessi pubblici cui quest’ultima presiede, quali le esigenze di natura igienico-sanitaria e la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla sepoltura.
La giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente rilevato che <<la situazione d’inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma, t.u. leggi sanitarie (Consiglio di Stato , sez. IV , 13 dicembre 2017 , n. 5873, che specifica che tale ultima previsione “non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un’area indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura”; sulla necessità di stretta interpretazione delle deroghe di cui al quinto comma dell’art. 338 R.D. 1 luglio 1934, n. 1265 cit., si veda Consiglio di Stato, sez. IV , 06 ottobre 2017, n. 4656).
Tra queste ultime sono ricomprese deroghe relative a nuovi piani urbanistici: ai sensi dell’art. 338 comma 5, t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 il Consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici “per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie” (sul punto, vedasi T.A.R., Ancona , sez. I , 19 febbraio 2018 , n. 125).
Tuttavia, sempre per giurisprudenza, la deroga al vincolo non può applicarsi a fattispecie relative all’edilizia residenziale privata, chiarendosi che “la locuzione “per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico” deve essere interpretata nel senso che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri” (Cassazione penale , sez. III , 13/01/2009 , n. 8626, e richiami di giurisprudenza, sia penale che amministrativa, ivi riportati)
>> (T.A.R. Lazio, Roma Sezione Seconda ter, 15 luglio 2019, n. 9358).
Sempre per giurisprudenza consolidata e condivisibile, “A escludere l’inedificabilità non rilevano la tipologia del fabbricato o la natura pertinenziale della costruzione, e gli unici interventi assentibili all’interno della fascia di rispetto sono quelli indicati dal settimo comma dell’art. 338 cit. sugli edifici esistenti, con il limite della funzionalità all’utilizzo degli edifici stessi (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato sez. IV, 23 aprile 2018, n. 2407; id., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1-OMISSIS-4; id., sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 4656; id., sez. V, 18 gennaio 2017, n. 205; T.A.R. Toscana, sez. III, 22 ottobre 2018, n. 1351; id., 2 febbraio 2015, n. 183; id., 12 novembre 2013, n. 1553; id., 12 luglio 2010, n. 2446; id., 11 giugno 2010, n. 1815)” (T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Terza, 8 luglio 2019, n. 1048); mentre “è attivabile nel solo interesse pubblico la procedura di riduzione della fascia inedificabile a non meno di cinquanta metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato sez. IV, 23 aprile 2018, n. 2407; id., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1-OMISSIS-4; id., sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 4656; id., sez. V, 18 gennaio 2017, n. 205; T.A.R. Toscana, sez. III, 22 ottobre 2018, n. 1351; id., 2 febbraio 2015, n. 183; id., 12 novembre 2013, n. 1553; id., 12 luglio 2010, n. 2446; id., 11 giugno 2010, n. 1815)” (T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Terza, 22 febbraio 2019, n. 284).
8. – Orbene, nella fattispecie concreta di che trattasi, è dirimente osservare che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, già disposta dal Comune nel 2010 per la realizzazione della vasca di decantazione (opera pubblica) adiacente alle aree de quibus, non può produrre effetti anche con riferimento alle opere edilizie private in questione: infatti, come innanzi esposto, la deroga (eccezionale e di stretta interpretazione) è limitata ai soli interventi pubblici o aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblici, sicchè non presidia interessi privati e opera in relazione a specifiche domande edificatorie, nel senso che l’autorizzazione eventualmente rilasciata è frutto di una valutazione caso per caso e non può costituire la base legale di un’autorizzazione a costruire in futuro nella fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Terza, cit., 8 luglio 2019, n. 1048).
L’illustrato regime speciale ed eccezionale della deroga, di cui all’art. 388 T.U.L.S., rende, in via dirimente, in concreto irrilevante anche la menzionata (invocata) istanza del 21 luglio 2020, con riferimento alla quale va anche aggiunto che la deroga richiesta sarebbe, comunque, da disporre all’attualità, sicchè non sussisterebbe, comunque, la c.d. “doppia conformità”, richiesta ai fini dell’assenso edilizio postumo ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
9. – In definitiva, il disposto diniego di sanatoria, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Andrano risulta correttamente adottato.
10. – Ne deriva anche la legittimità, sotto gli illustrati profili, della conseguente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Andrano.
11. – Va disattesa anche la censura specificamente rivolta all’ingiunzione di ripristino n. -OMISSIS-/2020, con cui la ricorrente deduce, essenzialmente, la “nullità della misura demolitoria resa dal Comune di Andrano, ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.), con radicale inefficacia della stessa, per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell’oggetto del comando”, in considerazione del sequestro preventivo penale del -OMISSIS-.
11.1 – Ed invero, il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ordine di demolizione adottato nella vigenza di un sequestro penale sarebbe affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell’art.21-septies della legge n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 17 maggio 2017, n. 2337).
Tuttavia, ad avviso della Sezione, deve preferirsi “l’orientamento giurisprudenziale tradizionale secondo cui la circostanza che l’abuso sia anche oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale non rileva sul piano della legittimità dell’ingiunzione di demolizione, in quanto non incidente su alcuno dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Amministrazione. Il provvedimento di sequestro di cui all’art. 321 c.p.p. è invero finalizzato a impedire l’ulteriore protrazione del reato e non preclude affatto l’ottemperanza all’ordine di ripristino adottato in via amministrativa, la quale deve quindi considerarsi sempre possibile, previa espressa autorizzazione del giudice penale competente. Non può dunque configurarsi alcuna impossibilità giuridica dell’ottemperanza, giacché la parte colpita dall’ingiunzione, siccome tenuta a eseguire l’ordine amministrativo, ha l’onere di richiedere tempestivamente il dissequestro del manufatto finalizzato all’esecuzione dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (in senso conforme, ex multis, T.A.R., Palermo, sez. III, 04/07/2017, n. 1776)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda quater, 4 gennaio 2019, n. 139; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 31 ottobre 2019, n. 7452; Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 3 febbraio 2020, n. 866; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 28 gennaio 20-OMISSIS-, n. 283 e giurisprudenza ivi citata – “v. Cons. Stato, sez. VI, n. 3626 del 2013 e sez. IV, n. 1260 del 2012; v. anche Cass. pen. , n. 9186 del 2009, richiamata in motivazione da Cons. Stato, n. 1260/2012 cit.”; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda quater, 11 febbraio 2020, n. 1884).
D’altro canto, l’esecuzione dell’ordine di demolizione realizza definitivamente – proprio – le esigenze di tutela del territorio e dell’equilibrio edilizio-urbanistico violato, che il sequestro era volto solo interinalmente e temporaneamente a garantire in subiecta materia.
Peraltro, per mera completezza espositiva, osserva il Collegio che la sentenza di questa Sezione n. 258 del 27 febbraio 2020, indicata da parte ricorrente, attiene alla diversa fattispecie inerente alla presenza di una rete divisoria impeditiva all’accesso alle aree ivi in questione.
11.2 – Quanto, poi, alle misure sanzionatorie ex art. 31, commi 3 e 4- bis del d.P.r. n. 380/2001, è sufficiente osservare che le stesse sono meramente preannunziate.
12. – Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
13. – Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune di Andrano intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 20-OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 20-OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
L’ESTENSORE (Maria Luisa Rotondano)
IL PRESIDENTE (Antonio Pasca)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

Written by:

Sereno Scolaro

439 Posts

View All Posts
Follow Me :