Tar Marche, Sez. I, 3 luglio 2014, n. 673

Testo completo:
Tar Marche, Sez. I, 3 luglio 2014, n. 673
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2014, proposto da:
Cem Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Dario Bini, Marco Lacioppa, Massimiliano De Feo, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Comune di Monteprandone, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;
nei confronti di
Elettro Stella di Luciani Ennio Srl, Nefer Srl, Schiavi L. & G. Snc;
per l’annullamento
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale;
– dei verbali di gara, in parte qua;
e per il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monteprandone;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Elettrostella di Luciani Ennio S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Ermanno Consorti, con domicilio eletto presso Avv. Franco Argentati in Ancona, via Matteotti, 99;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, è stata impugnata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di lavori di ampliamento del civico cimitero comunale, in uno agli atti di gara, nella parte di interesse.
Con l’atto introduttivo del giudizio, è stato anche domandato il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.
Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Monteprandone, che, con memorie e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Si è costituita, altresì, la controinteressata Elettrostella di Luciani Ennio s.r.l., che ha interposto ricorso incidentale.
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2014, sentiti i difensori delle parti, come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Il ricorso principale è infondato.
Sono infondate le dedotte doglianze con le quali si lamenta carenza motivazionale.
Gli atti di gara con i quali è espletata la valutazione della qualità delle offerte, in una procedura ad evidenza pubblica da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono soggetti all’onere motivazionale, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990.
L’art. 3 della legge n° 241/1990 sottopone all’obbligo di motivazione ogni provvedimento amministrativo, categoria alla quale sono da ricondursi le determinazioni concernenti la valutazione delle offerte in una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del contraente della P.A..
L’obbligo di rendere evincibili le ragioni sottese alla valutazione della qualità delle offerte non può, quindi, ritenersi venuto meno in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n° 152/2008 al quarto comma dell’art. 83 del d.lgs. n° 163/2006, considerata la valenza di principio generale dell’azione amministrativa da riconoscersi nell’obbligo di motivare le scelte che costituiscono esercizio del potere pubblico.
Venendo alla consistenza dell’onere motivazionale, non può condividersi la tesi per la quale la motivazione delle valutazioni delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici dovrebbe atteggiarsi alla stessa stregua della motivazione dei provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi per l’assunzione alle dipendenze della P.A..
Una siffatta equiparazione non è in alcun modo desumibile dalla ratio legis alla quale è ispirato l’art. 3 della legge n° 241/1990.
Al di là della compresenza di un principio competitivo, promanante dalla giuridicizzazione di elementi macro-economici afferenti al mercato dei contratti pubblici per un verso e al mercato del lavoro nel settore pubblico per altro verso, la disciplina dell’affidamento degli appalti pubblici è caratterizzata da principi e disposizioni normative, di matrice comunitaria, atti a costituire un corpus normativo a carattere sistematico, insuscettibile di essere assimilato ai concorsi per l’assunzione al pubblico impiego.
In materia di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici, l’onere di motivazione è da ritenersi assolto mediante la preventiva fissazione dei criteri motivazionali, attraverso i quali siano rese percepibili le ragioni sottese alle valutazioni della qualità delle offerte.
Nell’odierna controversia, essendo stati predeterminati, nel bando di gara, i criteri motivazionali seguiti dalla Commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi per i criteri di valutazione della qualità delle offerte, l’onere motivazionale non può ritenersi essere stato disatteso.
Sono infondate, altresì, le doglianze con le quali si lamenta la genericità dei criteri di valutazione stabiliti nella lex specialis di gara, essendo stati enucleati in modo dettagliato i suddetti criteri di valutazione ed i relativi pesi ponderali e non potendo ritenersi che gli stessi non siano pertinenti all’oggetto del contratto.
Le doglianze, svolte al punto B.2) dell’atto introduttivo del giudizio, con le quali parte ricorrente lamenta violazione del principio di autonomia del giudizio di ciascuno dei commissari, sono infondate.
Il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica di cui si controverte ha stabilito, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato “G” del d.P.R. n° 207/2010.
Nella formula, indicata nel bando di gara, per l’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, i coefficienti relativi ai criteri qualitativi sono determinati ciascuno come media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”.
Dagli atti di gara, non può ritenersi che non siano state espletate le valutazioni individuali dei singoli commissari con riferimento a ciascun concorrente, ragion per cui la giurisprudenza invocata dalla società ricorrente non si attaglia al caso di specie.
Le residue doglianze, concernenti il metodo del confronto a coppie, svolte in memoria non notificata alle controparti, non essendo state tempestivamente articolate in impugnativa, né introdotte con motivi aggiunti, sono inammissibili.
Sono infondate le doglianze con cui si deduce l’eccesso di potere per l’esiguità dei tempi di valutazione delle offerte e violazione della par condicio competitorum.
Non sono normalmente sindacabili i tempi dedicati dalla Commissione alla valutazione dei candidati, non essendo possibile di norma stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione.
Sono infondate le doglianze, svolte al punto B.4) dell’atto introduttivo del giudizio, con le quali parte ricorrente si duole della valutazione del merito dell’offerta.
Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione della qualità delle offerte attiene alla logicità, ragionevolezza e attendibilità, secondo i consueti limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica.
Nella fattispecie concreta, le deduzioni impugnatorie non sono atte a lasciar inferire l’inattendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali espletate dalla commissione giudicatrice, anche considerato che, per il sottocriterio EVT2.2 – 2.2 “Migliorie e implementazioni alle previsioni di progetto da intendersi remunerate nel prezzo delle opere previste in appalto e quindi non comportanti alcun incremento di spesa”, la CEM s.r.l. ha conseguito il valore più elevato, il coefficiente pari a uno e il punteggio massimo.
Sono infondate le doglianze con le quali si lamenta la mancata esclusione della controinteressata per asserita formulazione di una progettazione difforme dal definitivo posto a base di gara e inammissibilità della variante migliorativa proposta con l’offerta aggiudicataria.
La rifinitura estetica delle pareti lapidee esterne descritta nella relazione tecnica dell’offerta aggiudicataria non può ritenersi incompatibile con il progetto posto a base di gara, il che non consente di pervenire all’accoglimento delle dedotte doglianze.
Sono infondate le doglianze con le quali si lamenta mancata esclusione della controinteressata per asserita anomalia dell’offerta, considerato che il numero di cartelle di cui è composta la relazione tecnica di offerta, pur se superiore al limite numerico di cartelle fissato dalla lex specialis di gara, non è di per sé sintomatico di anomalia dell’offerta.
Non essendo stata nemmeno dedotta la violazione del principio di segretezza delle offerte, non può essere accolto il motivo, svolto al punto B.5) dell’atto introduttivo del giudizio, con il quale si lamenta che il progetto di ampliamento del cimitero civico sia stato presentato alla cittadinanza.
Per le suesposte ragioni, il ricorso principale dev’essere respinto.
L’insussistenza del diritto all’aggiudicazione dell’appalto impone la reiezione della domanda di risarcimento del danno da perdita dell’aggiudicazione, avanzata dalla ricorrente principale.
Il ricorso incidentale è infondato.
Il bando di gara, al criterio di valutazione concernente la “Qualità dei materiali e forniture – Migliorie”, sottocriterio “Migliorie e implementazioni alle previsioni di progetto”, stabilisce che “sarà maggiormente apprezzata quella offerta che proporrà migliorie alle opere previste in progetto e/o implementazioni, queste ultime intese come opere aggiuntive rispetto alle previsioni progettuali, offerte al fine di aumentare la funzionalità e l’efficacia complessiva delle opere oggetto dell’appalto e di migliorare anche nel tempo la qualità del complesso cimiteriale nel suo insieme”.
Alla stregua della summenzionata previsione della lex specialis, la variante migliorativa in aumento proposta dalla ricorrente principale non poteva ritenersi inammissibile.
Per le medesime ragioni, sono infondate le doglianze sollevate avverso la proposta realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché il “trattamento del calcestruzzo a vista con verniciatura impermeabilizzante”, trattandosi di varianti migliorative non incompatibili con il progetto posto a base di gara.
Per le suesposte ragioni, il ricorso incidentale dev’essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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