TAR Marche, Sez. I, 18 gennaio 2021, n. 40

TAR Marche, Sez. I, 18 gennaio 2021, n. 40

Pubblicato il 18/01/2021
N. 00040/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00807/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2002, proposto da
D. M. S., D M. L. e D. M. R., rappresentati e difesi dall’avvocato Franco Buonassisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Zannini in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Clini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Miranda in Ancona, piazza Cavour, 2;
nei confronti
P. C. non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta comunale -OMISSIS-, di concessione in uso l’area cimiteriale nonché della susseguente nota sindacale del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti espongono di essere divenuti titolari, iure hereditatis, di un sepolcro posto nel cimitero di -OMISSIS-, acquistato dal loro dante causa, Sig. D. D. M., con atto dell’-OMISSIS-, per ivi deporvi le spoglie della figlia R., deceduta il -OMISSIS- dello stesso anno.
La sorella della defunta, Sig.ra L. D. M., odierna ricorrente, ottenuta la necessaria autorizzazione, nel 1997 trasferiva la salma nel cimitero di -OMISSIS-.
Successivamente, il Sig. S. D. M., anch’egli figlio del de cuius sarebbe venuto a conoscenza della avvenuta cessione del sepolcro, da parte del Comune, a terzi.
Interpellata da un legale, l’Amministrazione, con nota del -OMISSIS-, comunicava che la Giunta comunale, tramite la deliberazione -OMISSIS-, aveva concesso in uso l’area ad altro soggetto, ritenendo estinta la precedente concessione.
2. Tali atti, oggetto della presente impugnativa, sono ora censurati in quanto:
(a) l’Amministrazione avrebbe omesso di trasmettere agli interessati la prescritta comunicazione di avvio del procedimento (violazione art. 7 e segg. L. n. 241 del 1990 – eccesso di potere);
(b) del tutto erroneamente la Giunta comunale avrebbe, inoltre, ritenuto estinto il precedente rapporto concessorio, sulla base della estumulazione delle spoglie mortali ivi deposte (violazione art. 92 DPR n. 285 del 1990 e art. 3 L. n. 241/1990- eccesso di potere), senza però tenere conto del fatto che la durata della concessione era stata stabilita in novantanove anni, sicché essa sarebbe venuta a scadere soltanto nel 2025, salvo il suo possibile rinnovo (eventualità prevedibile, essendo stata avviata nel 1999 dagli interessati una pratica edilizia finalizzata alla realizzazione, al posto dell’originario sepolcro, di quattro loculi).
Con memoria, depositata il 10 settembre 2020, in vista dell’udienza di discussione, i ricorrenti segnalavano poi che “il Consiglio Stato, sez. V con la sentenza 8 ottobre 2002, n. 5316 ha statuito che sotto la vigenza del d.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, una concessione cimiteriale perpetua non può essere revocata e la sua cessazione può darsi unicamente nell’eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero”.
3. I ricorrenti chiedevano inoltre il risarcimento del danno in forma specifica, mediante la restituzione del sepolcro, ovvero per equivalente, con l’assegnazione di altra area cimiteriale utilizzabile per la realizzazione di quattro loculi.
4. Costituitosi in giudizio, il Comune insisteva per la reiezione nel merito del gravame. Eccepiva inoltre l’irricevibilità del ricorso (spedito per la notificazione il 28 ottobre 2002), da ritenersi tardivo poiché l’impugnata deliberazione della Giunta comunale (n. -OMISSIS-) sarebbe stata in effetti conosciuta sin dal 19 aprile 1999, allorché, tra i ricorrenti, il Sig. S. D. M. avrebbe chiesto informazioni in ordine all’avvenuto trasferimento a terzi dell’intestazione del sepolcro.
5. Chiamata all’udienza pubblica del 14 ottobre 2020 – fissata per lo smaltimento dell’arretrato -, la causa veniva assegnata alla decisione.
6. Preliminarmente deve essere disatteso il rilievo di irricevibilità formulato dalla difesa dell’Ente.
A prescindere dal fatto che l’eccezione potrebbe essere al più riferita al solo Sig. S. D. M. (unico autore della richiesta d’informazioni sottoscritta in data 19 aprile 1999 – cfr. doc. 8 del Comune), ciò che non intaccherebbe, peraltro, la ritualità del gravame rispetto agli altri ricorrenti, va comunque osservato che, tenuto conto del tradizionale insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “la piena conoscenza di un atto lesivo deve essere intesa quale conoscenza piena e integrale del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali” (ad es. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 3871 del 2020), si deve escludere che, dalle assai scarne indicazioni contenute nella nota indirizzata all’Ente, possa essere desunta, oltre alla percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo astrattamente lesivo, anche la piena conoscenza degli aspetti che ne rendono evidente la concreta lesività della sfera giuridica dell’interessato, così da legittimare ed imporre la consapevole proposizione del gravame.
7. Nel merito il ricorso va accolto in relazione al primo profilo d’impugnazione (a), da ritenersi assorbente e quindi preclusivo dell’esame della restante censura, comportando, previa regressione del procedimento, l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi.
Benché, infatti, l’eventuale carattere perpetuo del diritto di sepolcro non possa essere di per sé ritenuta preclusiva dell’adozione di provvedimenti di revoca delle concessioni di durata indeterminata, l’avvio del procedimento finalizzato alla suddetta revoca, poiché idonea ad incidere su una condizione di consolidato affidamento, deve essere preceduto dall’assolvimento degli oneri di comunicazione alle parti, prescritti in via generale dagli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 53 del 2017), non potendosi escludere né l’emersione di possibili rilievi ostativi (sui quali l’Amministrazione sarebbe pur sempre tenuta a pronunciarsi) né il perfezionamento (in luogo o a integrazione della revoca) di non implausibili accordi sostitutivi o integrativi, ai sensi dell’art. 11, L. proc. amm.
8. Per quanto precede il ricorso deve dunque essere accolto, in parte qua, limitatamente al profilo di censura esaminato, con la conseguente regressione del procedimento, rimanendo intatto il potere dell’Amministrazione di determinarsi, una volta attivato il contraddittorio nei confronti degli interessati, e restando altresì impregiudicato, e subordinato ai successivi esiti procedimentali, il diritto reclamato dai ricorrenti alla restituzione dell’originario sepolcro ovvero, in caso di indisponibilità di questo, di assegnazione di un’area sepolcrale equivalente.
9. Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi, anche in considerazione degli effetti meramente procedimentali della decisione di annullamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l’intervento dei Magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Referendario
L’ESTENSORE (Nicola Bardino)
IL PRESIDENTE (Giacinta Serlenga)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

Written by:

Sereno Scolaro

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