TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 7 dicembre 2020, n. 5911

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 7 dicembre 2020, n. 5911

Pubblicato il 07/12/2020
N. 05911/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02280/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco D’Angelo, domicilio pec come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pignataro Maggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci n. 16;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 568 del 24.12.2013, con cui il Comune di Pignataro Maggiore ha disposto la decadenza dalla assegnazione del lotto cimiteriale identificato sub n. 22, assegnato al sig. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pignataro Maggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28.10.2020 n. 137;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Silvio Giancaspro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 568 del 24.12.2013, con cui il Comune di Pignataro Maggiore ha disposto la decadenza dalla assegnazione del lotto cimiteriale identificato sub n. 22, già disposta in favore del sig. -OMISSIS-, coniuge della ricorrente, con deliberazione di C.C. n. 123 del 30/03/1980.
2. Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla scorta delle seguenti concorrenti motivazioni:
– “l’assegnatario non ha mai chiesto ed ottenuto la concessione edilizia per la costruzione della cappella gentilizia, né mai ha espresso, nonostante il decorso di un lungo lasso di tempo, l’intenzione di regolarizzare il rapporto con il comune, lasciando scadere i termini assegnati dalla vigente normativa in materia”;
– a fronte degli avvisi inoltrati “al sig. -OMISSIS- … prot. 6441 del 17.7.2013 e … prot. 8234 del 30.9.2013” al precipuo scopo di comunicare “l’avvio del procedimento di revoca della concessione del lotto n. 22”, la moglie del medesimo sig. -OMISSIS-, “-OMISSIS- -OMISSIS-, con nota assunta al protocollo in data 23.8.2013 al n. 7304, ha fatto pervenire richiesta di intestazione della concessione a proprio nome”, che però “non trova alcuna rispondenza nella norma di riferimento, in quanto il coniuge assegnatario non ha mai avallato tale richiesta, né ha mai addotto l’esistenza di motivi di forza maggiore che hanno impedito la realizzazione della cappella gentilizia, né ha mai richiesto la formalizzazione del rapporto concessorio, né men che meno ha mai messo in mora l’Ente comune”;
– “l’art. 72 del vigente regolamento di Polizia mortuaria al comma 1, stabilisce, in conformità al DPR 285/90, che la concessione di aree per la costruzione di cappelle private ad uso individuale, familiare o per la collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione dell’opera entro 24 mesi dalla data di emissione della concessione pena la decadenza”;
– “tutti i contratti stipulati dalla p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell’organo dell’ente pubblico che abbia espresso la volontà di dare in concessione il suolo cimiteriale”;
– “al motivo della carenza contrattuale si aggiunge, comunque l’inadempimento dell’obbligo di iniziare e ultimare la realizzazione del manufatto, nei termini di 24 mesi come disposto dal regolamento … tale inadempimento si realizza come una automatica decadenza della concessione (anche invalida), rilevandosi come un atto dovuto senza necessità di dimostrazione dell’interesse pubblico, che, in ogni caso, è chiaramente esistente, prevalente ed obbliga l’ente scrivente alla sua tutela
”.
3. I predetti assunti motivazionali sono stati oggetto di contestazione da parte della ricorrente, che ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
– il provvedimento è stato adottato dal Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune, laddove in “base al principio del contrarius actus, come definito e ricostruito nella elaborazione giurisprudenziale, l’atto impugnato avrebbe dovuto essere emesso … dal Consiglio Comunale” (primo motivo);
– gli atti del procedimento “preordinati all’emissione del provvedimento di decadenza sono stati notificati infatti al sig. -OMISSIS-, ed allo stesso è stato notificato il provvedimento dichiarativo della decadenza dell’assegnazione”, sicché “è stato del tutto ignorato lo stato di interdizione legale del -OMISSIS-, con conseguente nullità degli atti emessi” (secondo motivo);
– l’Amministrazione comunale ha denegato la voltura della concessione in favore della ricorrente, assumendo che “il coniuge assegnatario non ha mai avallato tale richiesta”, omettendo di inoltrare sul punto apposito preavviso di diniego (terzo motivo);
– carenza della motivazione (quarto motivo);
– la “previsione contenuta nel regolamento di polizia mortuaria del Comune di Pignataro Maggiore approvato nel 2001, citata nella premessa del provvedimento impugnato, non può … assumere rilevanza nella fattispecie”, trattandosi di norma successiva rispetto alla deliberazione di C.C. n. 123/80, la quale “non prevede alcun limite temporale per la realizzazione dell’opera, per cui non risulta applicabile la sanzione della decadenza. La concessione per cui è causa, non prevedendo alcun termine, deve intendersi perpetua, e quindi non revocabile se non per soppressione del cimitero, o soggetta tutt’al più al limite temporale di validità di 99 anni fissato dalla legge vigente all’atto del rilascio della concessione (art. 93 comma 1 dpr 803/75)” (quinto motivo);
– contraddittorietà della motivazione, dal momento che il comune “da un lato giustifica la decadenza con la presunta violazione dei termini di realizzazione dell’opera (termini inesistenti, come sopra rilevato) e dall’altro pone a fondamento della stessa la presunta carenza di contratto” (sesto motivo);
– “omessa considerazione delle impossibilità dell’assegnatario di realizzare tempestivamente l’opera cimiteriale, per ragioni di forza maggiore connesse allo stato di detenzione, nel quale egli si trova da lungo tempo” (settimo motivo).
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
5. Con note del 27.11.2020 parte ricorrente ha chiesto “che la causa venga posta in decisione senza discussione orale”.
6. Nella pubblica udienza di smaltimento del 01.12.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. La vicenda per cui è causa non è nuova per questo TAR, che ha già avuto occasione di pronunciarsi su analoghe questioni concernenti la decadenza dalla assegnazione dei lotti cimiteriali assegnati dal Comune di Pignataro Maggiore con la deliberazione di C.C. n. 123 del 30 marzo 1980.
Per ciò che in questa sede essenzialmente, con sentenza n. 4514 del 9.7.2018 – dalle cui articolate deduzioni motivazionali non vi è ragione di discostarsi – questa Sezione ha respinto censure speculari a quelle in esame, osservando che:
Sul primo motivo
– “ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.l.vo 18 agosto 2000 n. 267, sono di competenza dei dirigenti “tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientrati tra le funzioni del segretario o del direttore generale”. Al terzo comma è altresì, previsto che spettano ai dirigenti tutti gli atti di gestione e segnatamente, tra l’altro, giusta indicazione emergente dalla lettera f); “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi…”.
Già da prima di tale disposizione il legislatore si è indirizzato verso una netta separazione tra le attività di programmazione e controllo (affidate agli organi elettivi) e la gestione (affidata ai burocrati), con la previsione di cui all’art. 51 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e i successivi D. Lgs n. 29/93 e D. lgs n. 80/98. Per gli enti locali il principio è stato ribadito dall’art. 6 l. 127/97, dall’art. 2 l. n. 191/98, nonché dal menzionato l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000. Tale quadro normativo risponde ad una tendenza irretrattabile di organizzazione dei poteri pubblici secondo l’apicale esigenza di distinzione fra livello politico e livello burocratico di gestione amministrativa
Trasponendo le menzionate indicazioni al caso in esame, ne deriva che l’atto impugnato si configura quale atto gestionale di tipica competenza del dirigente
”;
Sul quarto motivo
Infondato è anche il quarto motivo di ricorso con cui si lamenta il difetto di motivazione, atteso che nessun legittimo affidamento è ravvisabile in capo al privato rimasto inerte per tutto il periodo di tempo previsto dalla concessione cimiteriale, mentre l’automatismo della decadenza esclude la necessità di qualsiasi comparazione tra gli interessi confliggenti”;
Sul quinto e settimo motivo
– “Dall’art 92 dal D.P.R. 285/1990 emerge in tutta evidenza la necessità imprescindibile della temporalità, cui tutta la normativa si inspira, ivi compresa quella successiva in modo più esplicito … (omissis) … la pretesa di applicazione della disciplina anteriore a quella attualmente in vigore, “trova un limite nel principio di carattere generale secondo cui dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un diritto di natura reale sul bene (c.d. diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione e poi dalla sepoltura (cfr. Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio 2003, n.1134), con la conseguenza che la mancata edificazione non può trovare giustificazione nel libero esercizio del diritto e questa inattività non può durare decenni, contrastando l’interesse pubblico dell’Ente concedente”(T.A.R. Napoli, Sez. VII, sent. 16144/2005, cit.)” … In definitiva, il Comune ha dichiarato la decadenza dell’assegnazione sulla base di una pluralità di profili, rispetto ai quali la prolungata inerzia sia nell’edificabilità del lotto, che nella conseguente sepoltura, che nella richiesta di voltura, costituiscono elementi dirimenti ai fini della legittimità della disposta decadenza”;
Sul sesto motivo
– “Diviene, pertanto, superfluo soffermarsi sull’ulteriore profilo circa la mancata stipula dell’atto volto a disciplinare il rapporto concessorio di cui al sesto motivo, in quanto inidoneo a fondare un diverso esito del giudizio, così come risultano essere i primi motivi di ricorso afferenti presunti vizi formali e procedurali. Come osservato dalla Sezione in precedente pronuncia su caso analogo: “Ciò che regola la presente vicenda, giova ribadirlo, è la circostanza incontestabile che il Comune con la delibera nr. 123/1980 assegnò il lotto in concessione: è poi trascorso oltre un trentennio in cui la parte privata non ha manifestato alcun interesse in favore di quel “bene della vita” assegnato, lasciando quindi che la sua posizione decadesse per mancato rispetto della disciplina ex art. 72 citato. Ne consegue che la assenza della stipula convenzionale nulla abbia tolto al comportamento del tutto inadempiente del titolare della concessione, ben sanzionato dunque con la revoca” (T.A.R. Napoli, Sez. VII, sent. 2664 del 14.5.2014)”.
7.2. Quanto poi al secondo motivo con cui parte ricorrente ha lamentato che il sig. -OMISSIS- versava in uno stato di interdizione legale, con conseguente nullità della notifica degli atti del procedimento disposta nei suoi confronti, si osserva che la ricorrente non ha titolo ad articolare la censura, dal momento che, pur qualificandosi (soltanto) nel corpo del ricorso quale rappresentante del sig. -OMISSIS-, non precisa il titolo da cui deriverebbe la predetta rappresentanza, né comunque spende la relativa qualità nell’intestazione del ricorso e nella relativa procura.
7.3. Parimenti infondato è il terzo motivo con cui la ricorrente ha censurato il diniego di voltura dalla assegnazione in suo favore.
Invero, in mancanza di adesione da parte del soggetto immesso nella titolarità della concessione, o comunque da parte di chi aveva il potere di agire in sua rappresentanza, l’Amministrazione comunale non era nelle condizioni di prendere in considerazione la richiesta della ricorrente, che peraltro, nella relativa istanza, non ha indicato alcun titolo che la legittimasse ad operare in nome e per conto del proprio coniuge, o comunque a subentrare nella relativa posizione.
8. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Pignataro Maggiore, liquidate in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e tutti gli altri soggetti coinvolti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF
Luca De Gennaro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Silvio Giancaspro)
IL PRESIDENTE (Guglielmo Passarelli Di Napoli)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

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Sereno Scolaro

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