TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3 ottobre 2022, n. 6100

TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3 ottobre 2022, n. 6100

Pubblicato il 03/10/2022
N. 06100/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05193/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5193 del 2021, proposto da
Italgeco s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tozzi, Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marco Evangelista, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento prot. n. 13523 del 4.11.2021 con cui il Comune di San Marco Evangelista ha comunicato la sospensione dell’autorizzazione A.U.A;
b) del presupposto provvedimento della Regione Campania prot. 336415 del 23.6.2021 di comunicazione al Comune di San Marco Evangelista della intervenuta sospensione del procedimento A.U.A., conosciuto dalla ricorrente solo in data 4.11.2021 ovvero in seguito alla trasmissione della stessa da parte del Comune con il provvedimento di cui al precedente punto a);
c) della determinazione del Comune di San Marco Evangelista n. 429 reg. gen. n. 76 del 10.11.2021 avente ad oggetto la sospensione del procedimento di affidamento in concessione, mediante project financing, della “Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza, la realizzazione dei lavori e la gestione dell’ampliamento del cimitero del Comune di San Marco Evangelista (CE)”;
d) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Marco Evangelista n. 98 del 9.11.2021 avente ad oggetto la presa d’atto della intervenuta modifica della L.R. Campania n. 20/2006, segnatamente dell’articolo 6, all’esito dell’approvazione della L.R. n. 27 del 30.12.2019 pubblicata sul B.U.R.C. in data 30.12.2019;
e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di riattivare l’oggetto della concessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Marco Evangelista e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, premesso di aver conseguito l’aggiudicazione della procedura per la concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione del promotore ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di San Marco Evangelista (decreti del 5.12.2018 e del 16.1.2019) e di aver stipulato il relativo contratto in data 30.12.2019, espone di aver presentato in data 20.5.2020 l’istanza di autorizzazione unica ambientale ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 per l’installazione di un impianto di cremazione di salme e resti mortali ricompreso nel progetto definitivo posto a base di gara.
Lamenta che, con l’impugnato provvedimento comunale del 4.11.2021 e con la presupposta nota regionale del 23.6.2021, è stata disposta la sospensione del predetto procedimento di autorizzazione sul presupposto dell’applicabilità della previsione contenuta nell’art. 1, comma 61, della L. Reg. n. 27 del 30.12.2019 entrata in vigore il 1.1.2020 (art. 1, comma 76) secondo cui “All’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all’articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
1-ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l’approvazione.
1-quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1-bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori
“.
In altri termini, per effetto della citata novella, è stata disposta la sospensione del predetto iter “realizzativo” fino all’approvazione del piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali previsto dalla citata L. Reg. n. 27/2019 in applicazione della L. n. 130/2001 (art. 6: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per Regione”).
Si duole inoltre che, in applicazione della citata nota regionale, con determinazione n. 76 del 10.11.2021 parimenti gravata, il Comune ha disposto la sospensione di ogni altra determinazione in merito al procedimento relativo all’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’ampliamento del cimitero sul presupposto che il progetto definitivo della ricorrente prevede la realizzazione del predetto tempio crematorio la cui sospensione, secondo quanto riferito dall’amministrazione, non consentirebbe l’esecuzione della parte residua.
Avverso tali atti insorge la ricorrente con il gravame in trattazione con cui deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili; in sintesi, svolge le argomentazioni di seguito compendiate.
La norma sopravvenuta (art. 1, comma 61, della L. Reg. n. 27/2019 entrata in vigore in data 1.1.2020) non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie in scrutinio in applicazione del principio tempus regit actum, riguardando una procedura del 2018, aggiudicata e con contratto stipulato nel 2019, quindi antecedente alla novella legislativa regionale recante sospensione della realizzazione di nuovi impianti di cremazione nelle more dell’approvazione del nuovo piano di coordinamento regionale (previsto dall’art. 6 della L. n. 130/2001, da approvarsi ad opera della Regione Campania entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge). La diversa ermeneutica si porrebbe in contrasto con la tutela dei diritti quesiti e con il principio di legittimo affidamento dei privati, oltre che con i principi in materia di autotutela amministrativa ex art. 21 quater della L. n. 241/1990.
La disposta sospensione del procedimento autorizzativo sarebbe altresì illegittima per omessa comunicazione di avvio ex art. 7 della L. n. 241/1990 e, ancora, il relativo esercizio rientrerebbe nella sfera di attribuzioni del RUP ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, sicché sussisterebbe incompetenza dell’organo giuntale. Infine, a fronte di una concessione “complessa” che prevede l’esecuzione sia di manufatti cimiteriali, sia dell’impianto di cremazione, il Comune avrebbe illegittimamente optato per una illegittima sospensione della realizzazione dell’intero contratto senza salvare la parte eseguibile (ampliamento), in violazione del principio di conservazione degli effetti del negozio di cui all’art. 1367 c.c. richiamato, in materia di appalti pubblici, dall’art. 30, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che di quelli di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa ex art. 1 della L. n. 241/1990.
Conclude con le richieste di accoglimento del gravame, di annullamento dell’avversata azione amministrativa e di accertamento dell’inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e della connessa responsabilità del Comune.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione replica alle censure ed eccepisce l’inammissibilità per contraddittorietà del ricorso nel quale, da un lato, si afferma che l’impianto crematorio è parte essenziale del progetto e, poi, si lamenta della sospensione integrale del progetto, anziché limitata alla parte interessata dalla disposizione soprassessoria.
Nel merito, l’amministrazione sostiene l’immediata operatività della previsione contenuta nella L. Reg. n. 27/2019, trattandosi di moratoria della “realizzazione” degli impianti crematori in attesa dell’approvazione del piano regionale, quindi preclusiva della esecuzione del progetto; l’ente sostiene che l’unica soluzione praticabile per l’istante sarebbe costituita dalla revisione del PEF ex art. 37 del contratto, per intervenuta alterazione dell’equilibrio economico – finanziario determinata da eventi non riconducibili al concessionario. Quanto alla richiesta di accertamento dell’inadempimento contrattuale, l’amministrazione comunale eccepisce il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione afferente a diritti soggettivi, quindi devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Anche la Regione Campania si oppone all’accoglimento del gravame sostenendo l’immediata applicazione della novella legislativa stante il principio tempus regit actum.
All’udienza del 20.9.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato; per l’effetto, si palesa superfluo l’esame della eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..
Giova preliminarmente perimetrare l’oggetto del giudizio che, invero, riguarda:
I) il provvedimento comunale del 4.11.2021 e la presupposta nota regionale del 23.6.2021, recanti sospensione del procedimento autorizzativo per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) in favore della società ricorrente, affidataria in concessione della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, realizzazione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale di San Marco Evangelista, previa acquisizione in fase di gara del progetto definitivo, redatto sulla scorta del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara;
II) la determinazione comunale n. 76 del 10.11.2021 con cui, sul presupposto che il progetto definitivo posto a base di gara prevedeva anche la realizzazione di un tempio crematorio, è stata disposta la conseguente sospensione dell’intera procedura relativa al predetto affidamento “in via cautelativa ed in applicazione del principio della leale collaborazione anche nell’interesse del promotore, al fine di evitare che gli esborsi economici legati alla prosecuzione del procedimento possano essere vanificati dall’assunzione di determinazioni regionali difformi da quanto contenuto nel progetto definitivo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 124 del 28-12-2019…”.
Ciò posto, va rammento che la disciplina della cremazione dei resti umani e dispersione delle ceneri è contenuta nella L. n. 130/2001 che, all’art. 6, rimette alle Regioni il compito di elaborare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, piani regionali di coordinamento per la realizzazione di impianti crematori da parte dei Comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno una struttura per Regione, attribuendo ai Comuni la relativa gestione (art. 6, comma 2) che vi provvedono attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
Nella Regione Campania la materia è disciplinata dalla L. Reg. n. 20/2006 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione) che, all’art. 6 (come modificato con L. Reg. n. 27 del 30.12.2019):
– prevede che la Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della L. n. 130/2001, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all’articolo 6 della L. n. 130/2001 (comma 1 bis);
– dispone la sospensione della “realizzazione” di nuovi impianti crematori nelle more dell’approvazione del predetto Piano (comma 1 quater).
Orbene, con riguardo ai provvedimenti impugnati sub I) recanti sospensione del procedimento ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, la gravata azione amministrativa si sottrae alle censure attoree.
Non si ravvisa la dedotta incompetenza per violazione degli artt. 31 e 107 del D. Lgs. n. 50/2016; ed invero, non viene in contestazione un provvedimento sospensivo della fase esecutiva della concessione (la cui adozione, ai sensi delle richiamate disposizioni, rientrerebbe nella competenza del direttore dei lavori o dal RUP), bensì di un procedimento autorizzativo regionale per l’emissione in atmosfera sottoposto alla disciplina contenuta nella Parte V del Codice dell’Ambiente, che rimette all’Autorità competente la relativa decisione (cfr. art. 268: “La Regione o la Provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni e all’adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l’autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione”). Evidentemente, alla medesima amministrazione competente, individuata dalla predetta disposizione, è riservata anche l’eventuale adozione del contrarius actus e dell’eventuale sospensione procedimentale, come nel caso in trattazione (nota regionale del 23.6.2021).
Riguardo alla immediata applicazione della contestata novella, è dirimente la considerazione che la citata previsione sospensiva regionale richiamata a fondamento degli atti impugnati (art. 1, comma 61, della L. Reg. n. 27 del 30.12.2019) è entrata in vigore in data 1.1.2020, quindi prima della conclusione del procedimento autorizzativo attivato dalla società ricorrente con istanza del 20.5.2020.
Non resta, dunque, che fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la corretta applicazione del principio tempus regit actum implica che l’amministrazione debba tener conto, nel provvedere, delle modifiche normative intervenute durante l’iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l’assetto cristallizzato, una volta per tutte, alla data della istanza del privato che vi ha dato avvio, in dipendenza della circostanza che lo ius superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1908/2021; Sez. V, n. 5038/2020; Sez. III n. 2768/2019).
Non vi è dubbio, quindi, che nel caso in esame l’amministrazione dovesse tener conto della previsione contenuta nella L. Reg. n. 27/2019 intervenuta nelle more della definizione del procedimento ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006.
Peraltro, non può ravvisarsi l’illegittimità della gravata azione provvedimentale per violazione dell’art. 21 quater della L. n. 241/1990 in materia di sospensione di efficacia del procedimento amministrativo per mancata previsione del dies ad quem, atteso che la disciplina impeditiva applicata nella fattispecie è contenuta in una normativa regionale di cui non è stata dedotta né comprovata l’illegittimità costituzionale.
Poiché la novella sfavorevole al ricorrente è intervenuta prima della definizione del procedimento autorizzativo, ad essa legittimamente e doverosamente si è conformata l’avversata azione amministrativa. Si aggiunga che l’istante non può trarre argomenti difensivi dal riferimento a diverse esperienze regionali (cfr. Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori nella Regione Piemonte; cfr. memoria del 4.1.2022) che, a differenza della legislazione regionale campana, reca una disciplina transitoria che consente l’autorizzazione di impianti di cremazione per la cui realizzazione, prima dell’entrata in vigore del piano, siano stati avviati dai Comuni procedimenti da cui derivano obblighi vincolanti tra le parti. Di contro, la mancata previsione di analoga disciplina transitoria nella Regione Campania priva di giuridica consistenza la prospettazione attorea, non ravvisandosi ragioni per non ribadire l’immediata operatività della normativa sospensiva applicata.
Non ha poi pregio l’ulteriore deduzione con cui si contesta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 7 della L. n. 241/1990; ed invero, la ravvisata vincolatività della previsione legislativa regionale che, come si è visto, dispone l’automatica sospensione della realizzazione degli impianti crematori nelle more dell’approvazione del Piano giuntale consente di ascrivere la fattispecie alla previsione di cui all’art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241/1990 secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Venendo al vaglio della presunta illegittimità dell’ulteriore determinazione comunale sub II), recante sospensione dell’intero procedimento relativo all’affidamento in concessione in favore della ricorrente, ritiene il Tribunale che non possa essere favorevolmente assecondata l’ermeneutica attorea volta, nella sostanza, ad ipotizzare uno “scorporo”, ovvero l’elisione dal progetto definitivo posto a base di gara della parte relativa alla realizzazione del forno crematorio – oggetto di sospensione ex lege, come si è visto – e la prosecuzione della residua parte assentibile dell’opera pubblica (lavori di ampliamento cimiteriale).
Ed invero, la tesi sostenuta nel ricorso si risolverebbe in una modifica dell’oggetto della concessione come specificata nel progetto definitivo posto a base di gara che postulerebbe una regressione procedimentale rispetto ad una procedura di affidamento strutturata secondo le specifiche esigenze dell’amministrazione concedente; neppure è predicabile una presunta marginalità dell’impianto crematorio rispetto al complessivo progetto, non potendosi sostituire il ricorrente (o l’adito giudice amministrativo) alle scelte discrezionali perseguite dall’ente locale nell’individuazione dell’oggetto dell’affidamento. Al riguardo, infatti, si rammenta che la determinazione del contenuto della lex specialis costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l’amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto della concessione; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8359/2020), circostanze non ravvisabili nella fattispecie in scrutinio.
Infine, con riguardo all’ultimo motivo di gravame articolato dalla istante volto ad accertare l’inadempimento contrattuale del Comune di San Marco Evangelista allorquando ha disposto la sospensione del procedimento di concessione, va ribadita la giurisdizione dell’adito Plesso ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. b) del c.p.a. (“controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”).
In giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 33691/2019 e n. 32728/2017; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 268/2020) è acquisito il principio applicabile anche in caso di concessione di servizi pubblici o di beni pubblici, secondo cui le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell’opera pubblica, sia se non collegate all’esecuzione di un’opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti e inadempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario. Al riguardo, si è ritenuto che alla giurisdizione del giudice ordinario sono riservate le controversie riguardanti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, alle quali appartengono quelle relative alla fase esecutiva (anche) dei rapporti concessori, ivi comprese le questioni inerenti agli adempimenti e alle relative conseguenze indennitarie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti che si colloca a valle dell’esercizio del potere di cui è espressione la fase costitutiva del rapporto di impronta pubblicistica.
Tuttavia, si è anche rilevato che resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi con atti incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241/1990, oltre che nei casi previsti dalla legge.
A tale ultima ipotesi è riconducibile la fattispecie in esame in cui il petitum sostanziale è l’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento dell’amministrazione alle obbligazioni assunte nell’ambito del rapporto concessorio, ai fini (nella specie) del risarcimento del danno, che presuppone un controllo sull’esercizio del potere pubblico (sospensione del procedimento di autorizzazione ex D. Lgs. n. 152/2006) oggetto di impugnativa, di talché la controversia ha ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che costituiscono espressione di pubblici poteri e le conseguenti ricadute sul rapporto contrattuale (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 18267/2019: “La tradizionale interpretazione riduttiva della predetta (e oggettivamente ampia) riserva alla giurisdizione ordinaria – che comunque non ha precluso (e non preclude) al giudice di conoscere e interpretare incidentalmente l’atto amministrativo (R.D. 20 marzo 1865, n. 2248, ex art. 5, all. E), nonché di valutare il contenuto e la disciplina del rapporto di concessione (Cass. SU 2 marzo 2017, n. 5303; 8 ottobre 2008, n. 24785; 19 maggio 2008, n. 12640) – deve tenere conto del decisivo rilievo attribuito (a partire dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004) al criterio del concreto collegamento con il potere, quale presupposto costituzionalmente imprescindibile per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”).
Ribadita, dunque, la giurisdizione dell’adito Plesso sulla domanda di accertamento della invocata responsabilità contrattuale dell’amministrazione, cionondimeno essa non può trovare accoglimento non ravvisandosi, per le ragioni illustrate, l’inadempimento del Comune rispetto alle obbligazioni contrattuali; tanto alla luce del factum principis costituito dalla immediata vincolatività della scrutinata previsione sospensiva introdotta dalla L. Reg. n. 27/2019 che consente di ascrivere la condotta dell’amministrazione all’ipotesi di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. di inadempimento determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile all’ente.
In conclusione, le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso.
La peculiare natura e novità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Gianluca Di Vita)
IL PRESIDENTE (Maria Abbruzzese)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

439 Posts

View All Posts
Follow Me :