TAR Campania, Sez V, 10 marzo 2016, n. 1367

Testo completo:
TAR Campania, Sez. V, 10 marzo 2016, n. 1367
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Arciconfraternita dei Santi Agostino e Monica sotto il titolo dell’Immacolata Concezione, Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio, Arciconfraternita del SS. Sacramento, Arciconfraternita del SS. Rosario, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Fiordoro, Claudio Fabricatore, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via Andrea D’Isernia n. 59;
contro
Comune di Torre Annunziata, rappresentato e difeso dall’avv.to Gennaro Santoro, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r. della Campania in Napoli, piazza Municipio;
Sindaco del Comune di Torre Annunziata, in qualità di Ufficiale del Governo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz n. 11;
per l’annullamento
dell’ordinanza del 26 febbraio 2015, con la quale il Sindaco del Comune di Torre Annunziata ha introdotto alcune misure in materia di polizia mortuaria;
per l’annullamento, a seguito della presentazione di motivi aggiunti:
– del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Torre Annunziata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 4 giugno 2015;
– dell’allegato B al regolamento di polizia mortuaria, recante il tariffario;
– della nota del 9 marzo 2015 prot. n. 13, avente ad oggetto parere favorevole sul nuovo regolamento di polizia mortuaria, espresso dalla X Commissione consiliare Trasparenza;
– della nota del 9 marzo 2015 prot. n. 14, avente ad oggetto parere favorevole sul nuovo regolamento di polizia mortuaria, espresso dalla Commissione consiliare Affari istituzionali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune del Torre Annunziata e del Sindaco del Comune di Torre Annunziata in qualità di Ufficiale del Governo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, le ricorrenti Arciconfraternite hanno impugnato l’ordinanza n. 40 del 26 febbraio 2015, con la quale il Sindaco del Comune di Torre Annunziata ha disposto che “è vietata ogni forma di esumazione straordinaria ad esclusione di quelle ordinate dall’autorità giudiziaria e quelle destinate alla cremazione” e che, nelle more della approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, nel cimitero di Torre Annunziata “si accolgono solamente: – i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza; – i cadaveri delle persone aventi, in vita, la residenza nel Comune di Torre Annunziata; – i cadaveri delle persone non residenti in vita, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente (Cappella Gentilizia o Tumulazione); – i nati morti ed i prodotti del concepimento; – le ceneri e i resti mortali di persone aventi diritto in una sepoltura privata”.
Le Arciconfraternite ricorrenti hanno contestato il provvedimento impugnato con tre articolati motivi.
1.2 Si è costituito in giudizio il Comune di Torre Annunziata, contestando la fondatezza delle dedotte censure.
1.3 Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, anche il Sindaco del Comune di Torre Annunziata, in qualità di Ufficiale di Governo.
2.1 Con ricorso per motivi aggiunti, le Arciconfraternite hanno impugnato il nuovo regolamento di polizia mortuaria del Comune di Torre Annunziata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 4 giugno 2015, l’allegato B al regolamento di polizia mortuaria, recante il tariffario nonché alcuni atti endoprocedimentali (i pareri espressi, in data 9 marzo 2015 dalle Commissioni consiliari Trasparenza e Affari istituzionali) deducendo motivi così rubricati:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 285/1990; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e difetto assoluto di motivazione; ingiustizia e irragionevolezze manifeste; arbitrarietà; perplessità; genericità;
II. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 285/1990; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e difetto assoluto di motivazione; ingiustizia e irragionevolezze manifeste; arbitrarietà; perplessità; genericità.
2.2 Al ricorso per motivi aggiunti ha resistito il Comune di Torre Annunziata.
3. All’udienza pubblica del 26 gennaio 2016, il Collegio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del c.p.a., ha rilevato d’ufficio la sopravvenuta improcedibilità della impugnativa proposta avverso l’ordinanza sindacale n. 40 del 26 febbraio 2015, in quanto l’intera materia di polizia mortuaria del Comune di Torre Annunziata è stata disciplinata con atto di natura regolamentare (impugnato dalle parti ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti); la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, avente ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Torre Annunziata n. 40 del 26 febbraio 2015.
Il Collegio rileva che la predetta ordinanza era stata adottata “nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale”; conseguentemente, deve ritenersi che la successiva regolamentazione dell’intera materia di polizia mortuaria disposta dal Consiglio comunale di Torre Annunziata, con deliberazione n. 39 del 4 giugno 2015, abbia fatto venir meno ogni interesse delle ricorrenti all’annullamento della disciplina disposta in via interinale nella predetta ordinanza sindacale.
5.1 Con il primo mezzo del ricorso per motivi aggiunti, le parti ricorrenti deducono la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento ed eccesso di potere sotto diversi profili.
In particolare, le odierne ricorrenti, dopo aver evidenziato la loro consolidata tradizione nel culto dei morti e la circostanza che il cimitero di Torre Annunziata si compone, oltre che di aree di proprietà comunale, anche di aree cimiteriali di proprietà delle Arciconfraternite, si dolgono di non aver avuto la possibilità di partecipare al procedimento conclusosi con l’approvazione del nuovo regolamento comunale di Polizia mortuaria del Comune di Torre Annunziata.
5.2 La censura è infondata.
Nella relazione del V° Dipartimento del Comune di Torre Annunziata del 17 settembre 2015 (prot. 3398 viene precisato che “l’avvio del procedimento è stato reso pubblico mediante manifesti …” e che “le stesse Arciconfraternite hanno fatto dei rilievi, in parte accolti. Inoltre, numerose riunioni sono state fatte con i rappresentanti delle Arciconfraternite…”.
Quanto affermato dal Comune di Torre Annunziata trova conferma nella nota del 7 luglio 2014 (pervenuta all’ufficio protocollo del Comune Torre Annunziata in data 15 luglio 2014), con la quale l’avv.to Antonio Fiordoro, su mandato delle Arciconfraternite, formula tutta una serie di osservazioni sulla schema di regolamento di polizia mortuaria predisposto dal Comune di Torre Annunziata. Nella predetta nota il procuratore delle Arciconfraternite precisa quanto segue: “In considerazione del loro ruolo, Codesta Amministrazione, in vista del varo di una nuova regolamentazione del Cimitero, opportunamente invitò le quattro Arciconfraternite a far parte di un gruppo di lavoro che avrebbe dovuto elaborare le norme regolamentari. In tale gruppo, i rappresentanti degli Enti qui rappresentati hanno affiancato i vertici dell’UTC e dell’Ufficio Legale, dirigenti e funzionari comunali, tra cui il Direttore del Cimitero, assessori e, talvolta, lo stesso Sindaco, intervenuto a diversi incontri”.
Il procuratore delle Arciconfraternite dunque riconosce espressamente il coinvolgimento di queste ultime nella fase di preparazione del regolamento e, pur dolendosi del mancato recepimento del lavoro preparatorio svolto, formula una serie di rilievi specifici con riguardo alle singole disposizioni regolamentari predisposte dalla amministrazione.
Conseguentemente deve ritenersi che, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso per motivi aggiunti, non solo le Arciconfraternite hanno avuto la possibilità di partecipare al procedimento relativo alla formazione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, ma hanno anche concretamente esercitato questa possibilità, attraverso la partecipazione alla fase preparatoria dell’atto regolamentare e attraverso la formulazione delle loro osservazioni critiche sullo schema di regolamento.
Il fatto che le predette osservazioni non siano state integralmente recepite nel testo definitivo del regolamento comunale non implica una violazione delle prerogative partecipative, non essendo ovviamente configurabile un obbligo della amministrazione di conformarsi acriticamente alle osservazioni dei soggetti che hanno partecipato alla fase preparatoria dell’atto regolamentare.
6.1 Con il secondo mezzo, le parti ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 285/1990 nonché eccesso di potere sotto diversi profili (carenza assoluta di istruttoria e difetto assoluto di motivazione; ingiustizia e irragionevolezze manifeste; arbitrarietà; perplessità; genericità).
In particolare, le parti ricorrenti contestano la legittimità delle seguenti disposizioni regolamentari:
a) dell’art. 3, nella parte in cui non opera alcuna distinzione nell’ambito del Cimitero tra le aree di proprietà comunale e quelle di proprietà delle Arciconfraternite;
b) dell’art. 8, nella parte in cui dispone che “il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale”, non tenendo conto del fatto che il Cimitero si compone di una parte di proprietà comunale e di una parte privata (rispetto alle quali il Comune non sarebbe legittimato ad intervenire);
c) dell’art. 9, che disciplina l’orario di apertura e di chiusura del cimitero, senza operare alcuna distinzione tra le aree di proprietà comunale e quelle di proprietà privata;
d) dell’art. 10, che attribuisce in via esclusiva al Comune il compito di assicurare l’ordine, la vigilanza, la manutenzione delle aree cimiteriali e l’inumazione;
e) dell’art. 12, che, riproducendo quanto già stabilito nella ordinanza sindacale n. 40/2015, esclude dai servizi di inumazione coloro che non siano residenti nel Comune, pregiudicando i confratelli e i loro congiunti, ove non più residenti nel Comune di Torre Annunziata; la norma, oltre che lesiva delle prerogative delle Arciconfraternite, opererebbe una disparità di trattamento rispetto alla tumulazione dei soggetti proprietari di Cappelle gentilizie e sarebbe illegittima nella parte in cui onera i soggetti non residenti al pagamento di una tariffa maggiorata al fine di accedere alla inumazione nel cimitero del Comune di Torre Annunziata;
f) dell’art. 13, che attribuisce le attività di sepoltura, raccolta e traslazione delle salme in via esclusiva al Comune, anche qualora le predette attività fossero svolte su aree di proprietà delle Arciconfraternite;
g) dell’art. 14, nella parte in cui impone alle Arciconfraternite la messa a disposizione di chiunque dei registri delle sepolture e la pubblicità della planimetria dei campi di inumazione nonché l’obbligo di esporre le tariffe delle attività che si svolgono all’interno del cimitero;
h) dell’art. 16, che contiene una serie di disposizioni riferite esclusivamente ai dipendenti comunali e non anche alle Arciconfraternite;
i) dell’art. 17, nella parte in cui impone alle ditte che effettuano lavori all’interno del cimitero di consegnare il P.O.S. (piano operativo di sicurezza) agli uffici del cimitero;
l) dell’art. 18, nella parte in cui dispone che le ditte che intendono eseguire i lavori all’interno del cimitero per conto delle Arciconfraternite, debbono essere obbligatoriamente iscritte in un albo comunale; la predetta disposizione regolamentare è contestata anche nella parte in cui impone alle imprese di acquisire preliminarmente, ai fini della sicurezza sul lavoro, le informazioni sui rischi specifici relativi alla struttura nella quale operano. A giudizio delle ricorrenti, il Comune dovrebbe predisporre un piano generale di emergenza per le aree di sua competenza, spettando alle Arciconfraternite solo il compito di redigere, in caso di lavori, un piano di sicurezza o un Documento unico sulla valutazione dei rischi;
m) dell’art. 25, comma 5, secondo il quale all’ingresso al cimitero della salma, il servizio cimiteriale predisporrà una scheda contenente i dati anagrafici del soggetto, la data e il luogo di morte che accompagnerà il corpo per tutta la permanenza all’interno del cimitero e sulla quale (scheda) verranno annotati tutti i movimenti;
n) dell’art. 35, comma 6, secondo il quale “l’uso del cemento deve avere l’autorizzazione sismica”; la disposizione regolamentare sarebbe illegittima, in quanto generica, imprecisa e non coordinata con le leggi vigenti; viene altresì contestato l’art. 35 nella parte in cui dispone che “le tariffe che gli enti morali o i privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere analoghe a quelle comunali;
o) dell’art. 45 che disciplina le estumulazioni;
p) dell’art. 69 nella parte in cui dispone che l’illuminazione votiva è servizio svolto dall’Amministrazione comunale;
q) degli artt. 77 – 84 nella parte in cui richiedono per qualsiasi intervento edilizio il rilascio del permesso di costruire, sussistendo degli interventi per i quali è sufficiente la S.C.I.A.;
r) degli artt. 80 e 81, nella parte in cui classificano rispettivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria in maniera difforme rispetto a quanto disposto dal legislatore;
s) dell’art. 92, nella parte in cui fissa in 25/30 anni la durata delle concessioni dei loculi, e dell’art. 93, nella parte in cui disciplina le tariffe delle concessioni, senza distinguere le aree cimiteriali comunali da quelle di proprietà delle Arciconfraternite;
t) dell’art. 104 nella parte in cui impone alle Arciconfraternite di esporre all’interno del cimitero il tariffario concernente tutti i servizi offerti;
v) infine, le parti ricorrenti contestano la legittimità del regolamento comunale di Polizia mortuaria in quanto la regolamentazione comunale sarebbe carente di un piano cimiteriale.
6.2 Le censure sono infondate.
Occorre premettere che le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della p.a. e sono regolate da norme di diritto pubblico (art. 337 ss. r.d. 27 luglio 1934 n. 1265; d.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803; d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).
Attualmente alla materia ai servizi cimiteriali è dedicato il capo IX (art. 49 – 53) del regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Il predetto regolamento dispone:
– all’art. 49 che, a norma dell’art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie (approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), “ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione”;
– all’art. 50: “1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7; e) i resti mortali delle persone sopra elencate”;
– all’art. 51: “1. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero. 2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio”;
– all’art. 52: “1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. 2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione di cui all’art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’art. 6, l’anno, il giorno, e l’ora dell’inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d’ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri”;
– all’art. 53: “1. I registri indicati nell’art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. 2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all’archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia”.
6.3 Tanto premesso, le doglianze delle ricorrenti non possono essere condivise per le seguenti ragioni:
a) anzitutto, la nuova regolamentazione approvata dal Comune di Torre Annunziata non pregiudica i diritti vantati dalle ricorrenti Arciconfraternite sulle aree cimiteriali di loro proprietà. L’art. 8, comma 2, del regolamento comunale riconosce espressamente che il cimitero comunale “… è composto da una parte comunale e da una parte privata. La parte privata è costituita da quattro Arciconfraternite….”.
b) il fatto che il cimitero comunale comprenda anche aree private (di proprietà delle Arciconfraternite) non incide sulla titolarità dei servizi cimiteriali, che, in base alle disposizioni del d.P.R. n. 285/1990, spetta esclusivamente al Comune;
c) la competenza a determinare gli orari di apertura e di chiusura del cimitero comunale deve ritenersi attribuita in via esclusiva al Comune, in quanto la determinazione di tali orari si presenta strettamente connessa al servizio di vigilanza che il Comune deve assicurare ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 285/1990;
d) l’art. 10 del regolamento comunale nella parte in cui riserva in via esclusiva rispettivamente al Sindaco l’ordine e la vigilanza, al personale comunale la manutenzione (limitatamente all’area comunale) e la custodia del cimitero nonché al personale necroforo del Comune le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme o resti mortali, esumazione, estumulazione, risulta perfettamente conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 51, 53 e 53 del d.P.R. n. 285/1990;
e) l’art. 12 del regolamento, nella parte in cui stabilisce il diritto alla ammissione nel cimitero comunale, è immune dalle dedotte censure, dovendo essere interpretato (in analogia con quanto previsto per le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata o di famiglia) che il diritto alla sepoltura è comunque riconosciuto ai confratelli delle Arciconfraternite, qualora queste assicurino la disponibilità di una tomba o di un loculo (per i servizi di tumulazione) o di una fossa (per i servizi di inumazione);
f) legittimo è anche l’art. 13 del regolamento, nella parte in cui attribuisce al Comune le attività di sepoltura, raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri, in quanto trattasi di attività riservate in via esclusiva ai Comuni dal d.P.R. n. 285/1990;
g) infondata è anche la censura relativa all’art. 14 del regolamento che impone la tenuta presso gli uffici dei servizi cimiteriali e presso le Arciconfraternite, su supporto cartaceo e/o informatico, del registro nel quale vengano inseriti i dati relativi alle inumazioni, alle tumulazioni, alle cremazioni e alle relative variazioni, contestato dalle ricorrenti anche con riguardo all’obbligo di ostensione al pubblico dei costi delle relative attività e, in caso di servizi a libera contribuzione, del limite minimo; il Collegio rileva che la prima prescrizione trova fondamento nell’art. 52 del d.P.R. n. 285/1990; la seconda prescrizione risponde ad un’evidente esigenza di trasparenza rispetto alla erogazione di servizi pubblici;
h) generiche e, pertanto, inammissibili si rivelano le censure dedotte relativamente all’art. 16 del regolamento comunale, che si limita a stabilire gli obblighi posti a carico del personale addetto al cimitero, dei necrofori, del responsabile dei servizi cimiteriali e dei custodi; non sono esplicitate dalla parte ricorrente le ragioni per le quali le disposizioni contenute nel predetto articolo sarebbero illegittime;
i) inammissibili, per difetto di interesse, sono le censure dedotte dalle ricorrenti relativamente all’art. 17, comma 10, del regolamento comunale; detto articolo, nel disciplinare le modalità di presentazione del piano operativo di sicurezza (c.d. p.o.s.) si riferisce espressamente alla sola parte del cimitero di proprietà comunale (“Limitatamente alle aree comunali….);
l) infondate sono invece le censure relative all’art. 18 del regolamento, contestato nella parte in cui dispone che “Le ditte che intendono eseguire lavori all’interno del cimitero per conto delle Arciconfraternite dovranno essere iscritte nell’apposito Albo istituto dalla amministrazione comunale” o nella parte in cui impone alle imprese di acquisire preliminarmente, ai fini della sicurezza sul lavoro, le informazioni sui rischi specifici relativi alla struttura nella quale operano.
Con riguardo al primo aspetto, non si comprendono le ragioni della dedotta lesività della prescrizione regolamentare contestata, atteso che nessun limite è stabilito ai fini della ammissione al predetto albo; ritiene invece il Collegio che la disposizione regolamentare contestata risponda ad una ragionevole esigenza di trasparenza con riguardo agli operatori economici incaricati della esecuzione di lavori nell’ambito del cimitero, (esigenza) connessa agli obblighi di ordine e di vigilanza riconosciuti espressamente al Sindaco dall’art. 51 del d.P.R. n. 285/1990.
Con riguardo alla seconda prescrizione contestata, il Collegio rileva che, con riguardo agli obblighi di sicurezza sul lavoro, l’art. 18 del regolamento comunale si limita a disporre che “Per svolgere l’attività (all’interno del cimitero, n.d.r.) le aziende sono tenute al rispetto del D.Lgs. 81/2008”.
m) del pari si rivelano inammissibili e comunque infondate le censure dedotte dalle ricorrenti nei confronti del comma 5 dell’art. 25, secondo il quale all’ingresso al cimitero della salma, il servizio cimiteriale predisporrà una scheda contenente i dati anagrafici del soggetto, la data e il luogo di morte che accompagnerà il corpo per tutta la permanenza all’interno del cimitero e sulla quale (scheda) verranno annotati tutti i movimenti nonché del comma 4 del medesimo articolo a norma del quale “le operazioni di polizia mortuaria devono in ogni caso eseguite, previo pagamento del diritto stabilito a favore dell’Amministrazione Comunale. L’operatore deve controllare i dati contenuti sulla targhetta posta sul coperchio del feretro”.
Il Collegio fa rilevare, con riguardo al comma 5 dell’art. 25, che la disposizione regolamentare è sostanzialmente meramente ripetitiva di quanto disposto dall’art. 52 del d.P.R. n. 285/1990 e, con riguardo al comma 4 del medesimo articolo, che non si configura privo di fondamento giuridico il versamento in favore del Comune dei diritti relativi ai servizi di polizia mortuaria, in considerazione della natura pubblica di questi servizi (indipendentemente dalla proprietà delle aree cimiteriali) e delle funzioni che gli artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 285/1990 attribuiscono espressamente ai Comuni e ai Sindaci;
n) del pari non meritevoli di condivisione sono le censure che le ricorrenti formulano nei confronti dell’art. 35, che viene contestato nella parte in cui dispone che “l’uso del cemento deve avere l’autorizzazione sismica” (6° comma) o nella parte in cui disporrebbe che le tariffe che gli enti morali o i privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere analoghe a quelle comunali.
Occorre premettere che l’art. 35 del regolamento disciplina la tumulazione, ossia il servizio di sepoltura mediante opere murarie (tombe, loculi, cripte) e che il Comune di Torre Annunziata ricade in zona sismica (come riconosciuto dalle stesse ricorrenti).
Tanto premesso, la censura relativa alla disposizione regolamentare che richiede il possesso della autorizzazione sismica per la realizzazione di opere in cemento armato si rivela generica, non essendo esplicitate dalle ricorrenti le ragioni giuridiche per le quali la richiesta di autorizzazione sismica per la realizzazione di opere in cemento armato sarebbe illegittima.
Destituita di fondamento, in fatto oltre che in diritto, è la censura formulata dalle ricorrenti con riguardo alla prescrizione regolamentare che imporrebbe agli enti morali o ai privati di applicare per la conservazione delle urne tariffe analoghe a quelle comunali, non rinvenendosi nell’art. 35 la disposizione regolamentare censurata;
o) destituito di fondamento è quanto dedotto dalle ricorrenti con riguardo all’art. 45, che nel disciplinare le estumulazioni stabilirebbe che i materiali e le concessioni delle Arciconfraternite debbano essere trasmesse automaticamente al Comune, non ravvisandosi nel predetto articolo la disposizione censurata dalle parti;
p) infondata è la censura formulata con riguardo all’art. 69 del regolamento, contestato dalle ricorrenti nella parte in cui dispone che l’illuminazione votiva è servizio svolto dall’Amministrazione comunale; le ricorrenti sostengono che la disposizione regolamentare sarebbe illegittima nella parte in cui si riferirebbe anche al servizio di illuminazione votiva svolta nelle aree cimiteriali di proprietà delle Arciconfraternite. A tale riguardo, il Collegio si limita a rilevare che il comma 12 del medesimo articolo dispone espressamente: “Le Arciconfraternite possono affidare il servizio di luce votiva a soggetto abilitato purché iscritto nell’elenco delle ditte di cui all’art. 18”. Viene dunque salvaguardata l’autonomia gestionale del servizio di illuminazione votiva nell’ambito delle aree cimiteriali di proprietà delle Arciconfraternite e la sola prescrizione della preventiva iscrizione della ditta incaricata dalle Arciconfraternite nell’elenco di cui all’art. 18 non è reputata dal Collegio illegittima per le ragioni sopra richiamate;
q) infondate si rivelano le censure dedotte dalle ricorrente con riguardo agli artt. 77 – 84 del regolamento comunale, contestati dalle ricorrenti nella parte in cui richiederebbero per qualsiasi intervento edilizio il rilascio del permesso di costruire, ivi compresi gli interventi per i quali è sufficiente la S.C.I.A. In proposito, il Collegio si limita a rilevare che l’art. 79 del regolamento disciplina espressamente la dichiarazione di inizio attività (S.C.I.A.) con riguardo agli interventi che non rientrano nelle categorie di cui all’art. 77 (Permesso di costruire) e con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, i quali ultimi sono liberamente eseguibili dal concessionario previa comunicazione al responsabile dei servizi cimiteriali, secondo le modalità stabilite dall’art. 80 del regolamento;
r) infondate sono le censure dedotte nei confronti degli artt. 80 e 81, contestati dalle ricorrenti nella parte in cui classificherebbero rispettivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria in maniera difforme rispetto a quanto disposto dal d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio si limita a rilevare che le predette disposizioni regolamentari, nel qualificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 380/2001;
s) inammissibili per difetto di interesse sono le censure dedotte nei confronti degli artt. 92 e 93 del regolamento, atteso che le disposizioni regolamentari censurate, relative alle concessioni cimiteriali, (per stessa ammissione delle amministrazione comunale resistente) si riferiscono esclusivamente alle aree cimiteriali di proprietà comunale;
t) inammissibili, per difetto di interesse, sono le censure dedotte avverso l’art. 104 del regolamento, contestato dalle ricorrenti nella parte in cui è fatto obbligo alle Arciconfraternite di esporre nei propri spazi all’interno del cimitero il tariffario relativo ai servizi offerti e i relativi costi. Se, come sostengono le ricorrenti, le Arciconfraternite non applicano tariffe, avvalendosi dei rimborsi posti a carico dei confratelli in relazione al servizio svolto, non si vede la ragione per la quale gli oneri contributivi posti a carico dei confratelli non possano essere resi pubblici in relazione alle diverse tipologie dei servizi resi. L’affissione degli oneri relativi ai servizi cimiteriali resi risponde ad un’evidente esigenza di trasparenza nella gestione dei servizi in questione.
v) infine, la mancata predisposizione di un piano cimiteriale, ossia di un atto di pianificazione del cimitero, non è reputato dal Collegio elemento idoneo ad inficiare le disposizioni regolamentari impugnate.
7. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va respinto.
8. In considerazione della natura e della peculiarità delle questioni dedotte in giudizio, il Collegio ravvisa gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
– dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso introduttivo del giudizio;
– respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Written by:

Meneghini Elisa

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