TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 24 gennaio 2013, n. 39

TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 24 gennaio 2013, n. 39

MASSIMA
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 24 gennaio 2013, n. 39
La disciplina di cui all’art. 92 dPR 10/9/1990, n.285 del 1990, riguarda solo le concessioni a tempo determinato, anche se in ipotesi superiori ai 99 anni, ma non quelle perpetue.

NORME CORRELATE

Art. 92 DPR 10/9/1900, n. 285

N. 00039/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2012, proposto da:
Antonio L., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico D’Amato, Paolo D’Intino, Lucio Iannotta, con domicilio eletto presso Paolo D’Intino in Pescara, c.so V.Emanuele, 161;
contro
Comune di Chieti, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, con domicilio eletto presso Tar Pescara, in Pescara, via Lo Feudo 1;
per l’annullamento
per l’accertamento e la declaratoria della sussistenza e della persistenza del diritto di uso perpetuo dell’Area sita nel Cimitero di Chieti, acquistato dalla signora Giulia L. con atto di concessione rilasciato dal Comune di Chieti in data 31.12.1954, per la condanna dell’Amministrazione Comunale all’immediato ripristino dell’uso perpetuo; nonché per la declaratoria di nullità e inefficacia delle note prot. n.13 del 07.01.2010 e prot. n. 29288 dell’8.05.2012 del Comune di Chieti-VII settore- 2° servizio Verde Pubblico e Opere Cimiteriali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori l’avv. Paolo D’Intino per il ricorrente e l’avv. Patrizia Tracanna per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente contesta l’illegittimità degli atti e comportamenti con i quali il Comune di fatto ha provveduto alla immissione nella propria disponibilità della tomba, concessa in uso perpetuo alla zia del medesimo (con concessione dal 31 dicembre 1954) per l’inumazione della madre, previa collocazione dei resti mortali della salma ivi tumulata, nell’ossario comunale (cfr. pag. 2 della relazione del 18 luglio 2012 dell’amministrazione comunale).
Il Comune sostiene di aver proceduto ai sensi dell’articolo 92 del d.p.r. n. 285 del 1990 (regolamento di polizia mortuaria), secondo cui “Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell’art. 98”.
In particolare, verificando la presenza di alcune tombe in stato di abbandono, tra cui anche quella in questione (la cui lapide sarebbe stata anche illeggibile poiché rotta, con conseguente impossibilità di identificare la persona ivi inumata e darne notizia ai parenti), in applicazione dell’articolo 54 del d.p.r. n.285 del 1990, il Comune ha provveduto ad aggiornare la planimetria del cimitero, approvando nuovi piani di azzonamento, e poi disponendone la pubblicazione anche nei luoghi cimiteriali dall’ottobre 1998 all’ottobre 2000 (cfr. la relazione del 18 luglio 2012 dell’amministrazione comunale), per le eventuali opposizioni degli aventi diritto.
Successivamente, nel 2005, ha provveduto ad assegnare in concessione ad altri la tomba in esame.
All’udienza del 10 gennaio 2013, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è in parte fondato ed in parte inammissibile.
Quanto alla legittimazione del ricorrente, essa trae fondamento dall’articolo 93 comma 1 del d.p.r. n.285 del 1990, secondo cui “Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari” (in giurisprudenza, cfr. Cassazione sentenza n. 5547/1995; peraltro, il concetto di famiglia ai fini di individuare la cerchia dei beneficiari dello ius sepolcri è individuato in modo assai ampio, oltre che di uso comune, e almeno di pari ampiezza deve essere considerato anche il diritto di visita sepolcrale; inoltre, a tal fine, non appare contestato che la concessionaria era zia del ricorrente medesimo).
Secondo il ricorrente, la disciplina applicata dal Comune, di cui all’articolo 92 del d.p.r. n.285 del 1990, riguarderebbe solo le concessioni a tempo determinato, anche se in ipotesi superiori ai 99 anni, ma non quelle perpetue.
Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, è avvalorata dal tenore testuale della norma in esame, secondo cui, appunto, “Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell’art. 98”.
Il legislatore distingue nettamente le concessioni a tempo determinato da quelle perpetue, così come si evince, oltre che dal combinato disposto del primo e dell’ultimo periodo della norma testé citata (che rinvia al successivo articolo 98), anche dall’articolo 86 del medesimo regolamento di polizia mortuaria: “le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco”.
Del resto, proprio il successivo articolo 98, disciplinando la novazione oggettiva nel caso di concessioni estinte per soppressione del cimitero, distingue nettamente le ipotesi di concessioni di durata maggiore di 99 anni e quelle perpetue, prevedendo per entrambe le ipotesi la concessione di un posto nel nuovo cimitero per la durata massima di 99 anni.
Dal combinato disposto di questi tre articoli, pertanto, emerge che le concessioni perpetue possono estinguersi solo in caso di soppressione del cimitero, e salvo il diritto ad ottenere gratuitamente un posto in quello nuovo.
Ciò premesso, tuttavia, il ricorso appare inammissibile laddove il ricorrente mira ad ottenere il ripristino di quello specifico sito cimiteriale perpetuo, atteso che non è stato impugnato il nuovo atto concessorio in favore di terzi adottato nel 2005 dal Comune resistente, e conseguentemente non è stato citato in giudizio anche il nuovo assegnatario.
In ogni caso, la domanda di accertamento del diritto di uso perpetuo appare fondata ed inoltre, anche ai sensi dell’eventuale azione di risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 34 comma 3 del c.p.a. (atteso che non è oggetto della presente controversia e non risulta di immediata evidenza la circostanza se tale azione possa o meno essere ancora utilmente esperita), deve essere dichiarata l’illegittimità del comportamento del Comune resistente.
Le spese possono essere compensate in ragione dell’accoglimento parziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Written by:

Sereno Scolaro

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