TAR Campania, Sez. VII, 25 marzo 2013, n. 1639

Massima:
TAR Campania, Sez. VII, 25 marzo 2013, n. 1639
L’espansione della zona cimiteriale costituisce solo una delle molteplici ragioni del vincolo cimiteriale e il vincolo non può dirsi interrotto per la presenza di una strada.
Invero, “la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’art. 338 t.u. leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto d’inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che sono da individuarsi in esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale; segue da ciò che non esiste ragione alcuna per ritenere tale vincolo applicabile solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi, così come, ai fini dell’applicazione del vincolo, appare ininfluente che, a distanza inferiore ai 200 metri, vi sia una strada, atteso che essa non interrompe la continuità del vincolo.

Testo completo:
TAR Campania, Sez. VII, 25 marzo 2013, n. 1639
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2004, proposto da: Cocurullo Fortuna,
contro
Provincia di Napoli, in persona del Presidente pro tempore (n.c.)
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro tempore (n.c.);
per l’annullamento
del decreto del Presidente dell Amministrazione Provinciale di Napoli n. 1302 del 3.9.2003 pubblicato su B.U.R.C. n. 49 del 20/10 di approvazione del P.R.G. del Comune di Vico Equense e di tutti gli atti presupposti, collegati e connessi e segnatamente il P.R.G. di adeguamento al PUT dell’area sorrentino-amalfitana – in parte qua ove il suolo di proprietà della ricorrente sito in frazione Arola, distinto in catasto alla partita n. 40, particella 597/c e particella 600/b viene individuato alla destinazione degli standards urbanistici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato in data 19-22 dicembre 203 e depositato il successivo 17 gennaio 2004 Cuccurullo Fortuna ha impugnato il decreto del Presidente dell Amministrazione Provinciale di Napoli n. 1302 del 3.9.2003, pubblicato su B.U.R.C. n. 49 del 20/10/2003, di approvazione del P.R.G. del Comune di Vico Equense e tutti gli atti presupposti, collegati e connessi e segnatamente il P.R.G. di adeguamento al PUT dell’area sorrentino-amalfitana – in parte qua, ove il suolo di proprietà della ricorrente, sito in frazione Arola, distinto in catasto alla partita n. 40, particella 597/c e particella 600/b viene individuato alla destinazione degli standards urbanistici.
2- In punto di fatto deduce che, al momento dell acquisto di tale suolo nel 1986, lo stesso era sito in zona D (impianti produttivo) del P.R.G., approvato con decreto dell Amministrazione Provinciale di Napoli del 2/12/86, pubblicato sul BURC del 15/12 del medesimo anno, come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica, tanto che lo aveva acquistato per impiantarvi un piccola attività di lavorazione e deposito, costruendo successivamente un manufatto da destinare a tale fine, in relazione al quale aveva in seguito presentato istanza di condono.
2.1- Il Consiglio Comunale, con delibera n. 72 del /0/71998, aveva adottato il nuovo P.R.G. di adeguamento al P.U.T. . In merito allo stesso la ricorrente aveva fatto pervenire le proprie osservazioni nella quali aveva evidenziato:
a) di avere acquistato il suolo de quo al fine di realizzarvi un impianto produttivo, in conformità della destinazione urbanistica sussistente al momento dell acquisto;
b) che il suolo in oggetto ricadeva in ZT 4 del P.U.T. che consente un ampia articolazione in zone omogenee, ricomprendendovi anche la Zo D per cui la primitiva destinazione, in quanto compatibile con il P.U.T., non andava adeguata.
c) che l incarico dato al progettista dal Comune era finalizzato al solo adeguamento del P.R.G. e non all elaborazione di un nuovo P.R.G.
2.2- Il Consiglio Comunale non recepiva peraltro le doglianze della ricorrente, confermando la classificazione in della Zo su cui insiste il suolo della ricorrente di VG cioè verde gioco.
3. Ciò posto in punto di fatto, ha articolato le seguenti censure avverso l atto di approvazione del P.R.G. e il P.R.G. medesimo, articolate in tre motivi di ricorso.
1) Violazione della Legge 35/87; erronea interpretazione; eccesso di potere.
La ricorrente deduce che la L.R. Campania n. 35/87 obbligava i Comuni dotati di P.R.G. vigente ad adeguare gli stessi al P.U.T.; la ratio della norma, nella prospettazione attorea, sarebbe pertanto quella di imporre l adeguamento delle parti non conformi e non compatibili con il P.U.T., lasciando inalterate quelle con esso compatibili.
Nell ipotesi di specie il terreno di proprietà della ricorrente era situato in ZT 4 del PUT, per cui era compatibile la pregressa destinazione D ; del resto lo stesso incarico conferito al progettista era limitato al solo adeguamento.
2) Disparità di trattamento.
Con tale motivo la ricorrente si duole della circostanza che le norme di attuazione del P.R.G. all art. 41 individuino nella zone omogenee D una zona D2 , quale preesistente, includendovi in essa numerosi manufatti preesistenti, anche in attesa di condono, come rilevabile dalla cartografia allegata, nella quale peraltro, al contrario non è incluso il manufatto di proprietà della ricorrente, in attesa di condono. Anche tali manufatti peraltro, a dire della ricorrente, sarebbero al pari del suo, da includersi nell asserita fascia di rispetto cimiteriale.
3) Falsa applicazione di norme di legge.
Con tale motivo la ricorrente deduce che il cimitero delle frazione di Arola non sia altro che un antica congrega, limitata a suo tempo alle esigenze della zona, di dimensioni piuttosto limitate orami saturo e di scarsissima movimentazione e che lo stesso non sarebbe suscettibile di nessun ampliamento, mentre l unico cimitero censito nel territorio comunale si troverebbe in tutt altra località, per cui lo stesso non potrebbe qualificarsi quale cimitero. Precisa inoltre che l area di sua proprietà sarebbe separata dal cimitero da una strada comunale e che non sussisterebbe pertanto alcun rapporto di contiguità fra le due aree.
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all udienza pubblica del 20 dicembre 2012, sulle conclusioni in tale sede articolate dalla sola ricorrente, non essendosi le Amministrazioni resistenti costituite.
5. Il ricorso va rigettato in quanto le censure articolate, oltre che ad essere del tutto generiche, sono destituite di fondamento.
6. È noto infatti che gli apprezzamenti di merito del Comune in ordine alle scelte urbanistiche non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, a meno che non risultino inficiati da errori di fatto o da vizi di grave illogicità (Cons. Stato, IV, 17.1.1989, n. 5; 15.7.1986, n. 522), in considerazione dell amplissima discrezionalità di cui gode il Comune in sede di pianificazione urbanistica
6.1- Ne consegue che alcun rilievo ha la circostanza, dedotta con il primo motivo di ricorso, che in sede di adozione del P.R.G. oggetto di impugnativa il Comune non si sia limitato al solo adeguamento del P.R.G. al P.U.T, come imposto dalla L.R. Campania n. 35/87, ma abbia rivisto la destinazione di singole zone, seppure conformi al P.U.T., in quanto l obbligo imposto dalla citata L.R. configura il contenuto minimo (adeguamento al P.U.T.) dei P.R.G. dei Comuni inclusi nella zona Sorrentino Amalfitana, ma non esclude che i Comuni medesimi, nell esercizio del loro potere di pianificazione urbanistica, adottino un nuovo P.R.G, purchè conforme con il P.U.T, che, come noto, assume la duplice valenza di piano paesaggistico e di piano urbanistico sovracomunale, cui i Comuni sono tenuti ad adeguarsi.
6.2 Né, sotto tale profilo, alcun rilievo assume la circostanza che l incarico conferito al progettista fosse relativo al solo adeguamento del P.R.G. al P.U.T. e non investisse l adozione di un nuovo P.R.G., trattandosi questo di profilo concernente il solo rapporto fra il progettista incaricato e la P.A., non in grado di invalidare il P.R.G. legittimamente adottato dal Comune, nell esercizio della sua attività pianificatoria, ed approvato dalla Provincia – in merito a quelle parti che non assumino la connotazione di semplice adeguamento al P.U.T.
6.3 Del resto alcuna aspettativa poteva avere la ricorrente in ordine alla conservazione della pregressa destinazione, come si desume dalla costante giurisprudenza, secondo la quale, in considerazione della lata discrezionalità di cui gode il Comune in sede di adozione del P.R.G. o di una sua variante, l obbligo di una più incisiva e singolare motivazione nelle scelte pianificatorie degli strumenti urbanistici generali è da ravvisarsi solo in singole evenienze (T.A.R. Umbria, 2.10.2006, n.497; Cons. Stato, Ad. plen., 22.12.1999, n.24) ovvero:
1) nel superamento degli standards minimi di cui al DM 2/4/1968, con l avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree;
2) nella lesione dell affidamento qualificato del privato derivante dall avvenuta stipula di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative legittime nascenti da sentenze passate in giudicato di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio – rifiuto su una domanda di concessione;
3) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.
Ciò in quanto non è comunque configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell’Amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile. Le Amministrazioni comunali possono e devono costruire gli strumenti urbanistici intorno a linee guida che esaltino il momento del recupero e della razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, atteso che lo strumento urbanistico generale non presuppone inderogabilmente tendenze espansive edilizie e demografiche, ma, al contrario, una moderna e realistica concezione dell urbanistica appare incentrata sulla necessità di tener conto della fortissima antropizzazione del territorio nazionale concentrata in specifiche aree, del calo demografico generale, dell ineludibile bisogno di tutela delle ormai rare zone non edificate (Cons. Stato, IV, 8.5.2000, n. 2639).
6.4 Parte ricorrente al riguardo non assume di trovarsi in alcune delle indicate situazioni di aspettativa qualificata, né ha specificatamente censurato il piano adottato e poi approvato per difetto di motivazione in ordine alle osservazioni da lei prodotte.
6.5. Peraltro, in considerazione della inedificabilità del suolo della ricorrente per la sussistenza su di esso del vincolo cimiteriale, desumibile dal terzo motivo di ricorso, che sarà di seguito analizzato, alcuna rilevanza aveva la pregressa destinazione urbanistica, poi mutata con il P.R.G. oggetto di impugnativa, in quanto il vincolo cimiteriale comporta l inedificabilità assoluta, a prescindere dalla destinazione di zona di cui al P.R.G. (come da ragguagli di cui infra).
7. Del pari destituita di fondamento, oltre che ad essere del tutto generica e non supportata da alcun principio di prova, è la censura di disparità di trattamento articolata nel secondo motivo di ricorso, alla stregua di quanto al riguardo ritenuto dalla costante giurisprudenza.
Infatti in sede di previsioni di zona di piano regolatore, la valutazione dell idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, rientra nei limiti dell esercizio del potere discrezionale, rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti . (Consiglio Stato, sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2264;Consiglio Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024; in senso analogo T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 24 luglio 2003, n. 3654).
Ed invero la valutazione da parte del Consiglio comunale in sede di adozione di una variante al piano regolatore circa l’idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, costituisce l’esercizio di un potere di scelta, a carattere discrezionale, rispetto al quale non è ipotizzabile – in relazione a zone contigue od affini che siano assoggettate a regimi diversi – un’identità di posizioni soggettive ed oggettive che costituisce il presupposto per poter configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 19 novembre 2003, n. 1602). 8. Infondata è, parimenti, la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, relativa all asserita non configurabilità nell ipotesi di specie del vincolo di rispetto cimiteriale, in quanto parte ricorrente non riferisce tale inesistenza all inconfigurabilità del criterio distanziale, posto ope legis a base di tale vincolo, ma alla natura del cimitero non connotato da possibilità espansive ed al fatto che nell ipotesi di specie vi sarebbe una strada comunale che interromperebbe la continuità con l area cimiteriale.
8.1 Entrambi i presupposti sono privi di fondamento, atteso che l espansione della zona cimiteriale costituisce solo una delle molteplici ragioni del vincolo cimiteriale e che il vincolo non può dirsi interrotto per la presenza di una strada (cfr., in tal senso Consiglio di Stato sez. IV, 20 luglio 2011 n. 4403 secondo cui La fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’art. 338 t.u. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto d’inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che sono da individuarsi in esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale; segue da ciò che non esiste ragione alcuna per ritenere tale vincolo applicabile solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi, così come, ai fini dell’applicazione del vincolo, appare ininfluente che, a distanza inferiore ai 200 metri, vi sia una strada, atteso che essa non interrompe la continuità del vincolo ).
9. In considerazione della infondatezza di tutte le censure il ricorso va rigettato.
10 Nulla per le spese, non essendosi le Amministrazioni resistenti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Diana Caminiti, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/03/2013

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :