Massima
Testo
Norme correlate:
Art 22 Legge n. 142/1990
Art 113 Decreto Legislativo n. 267/2000
Riferimenti: Redazione Giuffrè 2003 (s.m.)
Massima:
TAR Valle d’Aosta, 15 novembre 2003, n. 180
Le aziende speciali comunali disciplinate dall’art. 22 comma 3 l. n. 142 del 1990, oggi trasfuso nell’art. 113 t.u. n. 267 del 2000 (e, nella regione Valle d’Aosta, dall’art. 114 l. reg. n. 54 del 1998), sono istituite per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica e imprenditoriale. Ne deriva che ad esse non può venire affidata la gestione dei servizi cimiteriali, in quanto questi ultimi comprendono attività non riconducibili alla categoria dei servizi pubblici economici, ma piuttosto rientranti, in parte, tra i servizi resi alla pubblica amministrazione (pulizia, custodia, manutenzione dei luoghi), che come tali sono disciplinati dal d.lg. n. 157 del 1995 sugli appalti di servizi, e per il resto attività qualificabili come pubblica funzione (funzione certificativa per gli aspetti di tenuta dei registri cimiteriale, anagrafe e catasto; funzione a carattere sociale per le tumulazioni e le gestioni dei tempii crematori). Pertanto, è illegittima la delibera comunale che affida la gestione dei servizi cimiteriali all’azienda speciale di pubblici servizi.