TAR Veneto, Sez. I, 6 Febbraio 2013, n. 168

Testo completo:
TAR Veneto, Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 168
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2012, proposto da:
Asm Rovigo Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Vidale, Francesco Mazzarolli, con domicilio eletto presso la Segreteria dell intestato TAR ai sensi dell art. 25, comma 1, lettera a), del c.p.a.;
contro
Ferrari Onoranze Funebri S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio eletto presso Maurizio Scattolin in Venezia, San Marco, 4714; Comune di Rovigo, rappresentato e difeso dall’avv. Ferruccio Lembo, con domicilio eletto presso la Segreteria dell intestato TAR ai sensi dell art. 25, comma 1, lettera a), del c.p.a.;
E stato proposto ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 177/12 reg. prov. pres. emesso nei confronti della società opponente ( Ferrari Onoranze Funebri S.r.l. ); nonché, in via riconvenzionale, è stato chiesto l’annullamento, previa sospensiva, degli atti presupposti e conseguenti richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo ed in particolare del decreto sindacale n. 11 del 12.04.2011 a firma del sindaco del comune di Rovigo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrari Onoranze Funebri S.r.l. e di Comune di Rovigo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L odierna pretesa creditoria avanzata da ASM Rovigo spa nei confronti della società Ferrari Onoranze Funebri srl, impresa di onoranze funebri con sede legale in Occhiobello (RO), attiene al pagamento delle fatture dalla n. 1423 del 30.11.2006 alla n. 1266 del 16.11.2011, per operazioni di Polizia mortuaria e servizi cimiteriali eseguiti nel corso degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 rimaste non onorate, per un complessivo importo di 29.873,58 euro.
2. A seguito di emanazione di decreto ingiuntivo n. 177 del 2012, ha proposto ricorso in opposizione la società ingiunta sostenendo:
a) l insussistenza del ricorso dei requisiti di cui all art. 634, comma 2, c.p.c.;
b) in ogni caso l infondatezza della pretesa: le fatturazioni azionate infatti riguarderebbero importi per tariffe di operazioni svolte (quali operazioni di tumulazione, inumazione salme, ecc.), nonché per diritti di trasporto che non sarebbero sostenute da un valido titolo né giustificazione giuridica non potendosi ritenere tale il contratto di concessione dei servizi cimiteriali dedotto dall opposto;
c) quanto alle tariffe fatturate per prestazioni d opera, trattandosi di fatture correlate a corrispettivi per operazioni svolte nell ambito di un attività d impresa, esse dovrebbero essere assoggettate alla normale procedura di recupero prevista dal codice civile e non certo azionate avanti il giudice amministrativo, difettando così la giurisdizione amministrativa per la procedura di recupero.
2.2. Con l atto di opposizione si è chiesto altresì l annullamento degli «atti presupposti e conseguenti richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo ed in particolare del decreto sindacale n. 11 del 11.4.2011 (&) della deliberazione consiliare in data 11.3.2008 (&) e della deliberazione C.C. n. 102 del 18.12.2008», nonché il risarcimento del danno che i comportamenti di ASM Rovigo spa e del Comune di Rovigo avrebbero arrecato alla società opponente.
3. Preliminarmente, deve rilevarsi che l odierna controversia non concerne indennità, canoni o corrispettivi ma pone in dubbio la stessa riconducibilità delle operazioni poste in essere dall opposta ASM Rovigo spa all espletamento di un servizio pubblico affidatole dal Comune di Rovigo, deducendone la nullità.
3.1. Conseguentemente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli art. 118 e 133, lettera c), del c.p.a., poiché la pretesa patrimoniale presuppone la previa verifica dell esistenza e della validità del titolo di natura pubblica su cui essa si fonda, ossia dell esistenza o meno di un affidamento di servizio pubblico in capo all opposta creditrice.
3.2. Ancora preliminarmente deve essere dichiarata l inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall opponente poiché tardiva in quanto avente ad oggetto l impugnazione di atti, quali il decreto sindacale n. 11 del 2011 così come la deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 2008 e di quella in data 11.3.2008, rispetto ai quali risulta ormai decorso l ordinario termine di impugnazione.
4. Nel merito, l opposizione deve essere respinta sotto tutti i profili.
4.1. In primo luogo, non può dubitarsi che le fatture commerciali emesse nei confronti della società opposta (alcune relative ad operazioni di polizia mortuaria, altre relative ad operazioni cimiteriali) costituiscano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l emissione del decreto ingiuntivo, in ordine alla cui consistenza patrimoniale non è stata, peraltro, fornita alcuna prova contraria e/o modificativa da parte dell opponente.
4.2. In secondo luogo, quanto alla dedotta questione della carenza del titolo legittimante e alla conseguente asserita nullità delle fatture e improcedibilità dell azione di riscossione, deve rilevarsi che le operazioni oggetto di fatturazioni corrispondono a quelle espressamente affidate dal Comune mediante il modulo organizzativo della costituzione della società in house providing ASM Rovigo spa (partecipata al 100% dal Comune medesimo).
4.3. In coerenza con la propria natura di società commerciale, ASM Rovigo spa ha emesso i citati documenti fiscali a fronte di operazioni cimiteriali (operazioni imponibili) e di polizia mortuaria (operazioni invece esenti ex art. 10 del DPR 633 del 1972) effettivamente svolte, essendo tenuta alla fatturazione a prescindere dal regime impositivo di esse.
4.4. Non ricorre, dunque, alcuna violazione dell art. 21 del DPR 633 del 1972, che prevede espressamente che la fattura sia emessa anche per le tipologie di operazioni concernenti «le operazioni esenti di cui all articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione operazione esente » (cfr. art. 21, comma 6). Peraltro, l obbligo di fatturazione imposto dalla legge non impedirebbe, in astratto, la fatturazione anche per operazioni per le quali tale obbligo legale non sussista.
4.5. Quanto alla pretesa illegittimità degli atti presupposti, si deve osservare ai soli fini della dedotta nullità e/o improcedibilità della pretesa avanzata da ASM Rovigo spa a prescindere dalla già rilevata inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta (con riguardo agli atti presupposti richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo) , che le funzioni cimiteriali sono state conferite ex art. 3 del contratto di servizio tra il Comune di Rovigo e l allora ASP Azienda Speciale Pluriservizio Rovigo, confluita in ASM Rovigo spa a seguito di delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 2003. La dedotta mancata sottoscrizione del contratto non assume alcun rilievo giuridico posto che lo stesso risulta recepito con delibera comunale (n. 154 del 2001) e, successivamente, con il citato conferimento dell azienda speciale in ASM (cfr. delibera n. del 2003) e dalla delibera di consiglio di amministrazione di quest ultima.
4.6. Le attività in cui si esplica il servizio pubblico in questione che, pertanto, possono essere compiute solo dal personale specializzato dipendente dalla Società ASM consistono in «inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazioni ivi comprese le opere murarie» (art.3). La pretesa non riconducibilità fra le prestazioni in ordine alle quali poter emettere fattura (da parte della società in house del Comune specificamente incaricata di svolgere tali servizi) risulta del tutto sprovvista di qualunque sostanza argomentativa, dovendosi rilevare che trattasi di operazioni che all evidenza non possono essere svolte senza le prescritte autorizzazioni.
4.6.1. Il successivo art. 4 prevede che il gestore applica i sistemi tariffari deliberati dal Comune per le concessioni e i servizi cimiteriali.
4.6.2. Pertanto, alla luce di tale norme, in occasione di ogni funerale svolto da qualsiasi impresa di onoranze funebri, le operazioni di tumulazione e sepoltura sono eseguite solo dal personale a ciò specificamente autorizzato (appartenente a ASM Rovigo spa) che provvede poi ad addebitare in fattura l operazione predetta, applicando la tariffa di cui alla delibera n. 102 del 2008.
5. Quanto alle operazioni di polizia mortuaria (confermate in capo a ASM Rovigo spa con decreto sindacale n. 11 del 2011), deve ritenersi che il diritto per l autorizzazione al trasporto salma , quale diritto fisso per l autorizzazione al trasporto in questione, sia in linea con la natura comunale dell autorizzazione de qua, nonché con il regime di libera concorrenza che deve caratterizzare, oggi, il servizio di trasporto funebre medesimo.
5.1. Come affermato da questo TAR, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il diritto di privativa relativo al pubblico servizio di trasporti funebri non può più ritenersi vigente con la conseguenza che il Comune potrà ora gestire il servizio del trasporto funebre solo in regime di libera concorrenza con le imprese private (autorizzate) e che lo stesso Comune non potrà più fissare le tariffe né minime né massime per il trasporto funebre (TAR Venezia, III sezione, sentenza n. 2867 del 2010).
5.2. La revoca del regime privativo risulta, nel caso in esame, espressamente adottata con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 2008.
5.2.1. In tale delibera si dà atto della conseguente necessaria abolizione di tariffe imposte per il trasferimento della salma, ferma rimanendo la necessità che ASM spa, per esigenze di ordine pubblico e sociale, garantisca in ogni caso a soggetti non abbienti o in situazioni particolari «in cui siano rinvenuti cadaveri abbandonati o in luoghi pubblici, così pure per il trasporto di nati morti &.» l espletamento gratuito del servizio. Al fine di dotare la propria società in house (ASM) delle necessarie risorse per assicurare il servizio, il Comune di Rovigo si è avvalso della facoltà di richiedere il pagamento di un diritto fisso «di entità non superiore alla tariffa stabilita per i trasporti funebri di ultima categoria &».
5.2.2. Il fondamento giuridico di tale diritto è rinvenuto nell art. 19 del DPR 285 del 1990, a tenore del quale: «Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all’obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera a). 2. Nei casi previsti dall’art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria. 3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all’estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all’art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale».
5.3. Ebbene, come già rilevato da questo TAR (sentenza n. 2867 del 2010), deve ritenersi legittima la fissazione di un diritto amministrativo per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata, in quanto tale diritto trova congrua giustificazione nei costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto, nonché nei costi inerenti la generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio pubblico in questione.
5.4. Conseguentemente risulta destituita di fondamento la pretesa nullità della richieste di pagamento emesse a tale titolo, essendo evidente che esse non si fondano su una prestazione d opera di trasporto, ma su un diritto fisso richiesto per ciascun trasporto funebre autorizzato.
6. A ciò deve aggiungersi che la legittimazione in capo a ASM di provvedere agli adempimenti connessi alle autorizzazioni al trasporto della salma di competenza del Comune non possa essere revocata in dubbio per l asserito contrasto con l art. 23 della L.R. n. 18 del 2010, in base al quale «il trasporto funebre è autorizzato dal Comune (comma1)». «L autorizzazione all inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto (comma 2)».
6.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall opponente, infatti, risulta coerente con il dato normativo sopra riportato l interpretazione (cfr. anche Direzione generale degli Affari legislativi della Regione Veneto, atto in data 28.5.2010) secondo la quale, accanto alla autorizzazione alla sepoltura di competenza del Sindaco quale ufficiale di stato civile, deve ricorrere anche quella al trasporto di competenza del Sindaco quale organo dell ente comunale, specificamente richiesta dall art. 23 del DPR n. 285 del 1990, secondo cui «l incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero», trattandosi di atti che assolvono a funzioni non sovrapponibili.
7. In forza delle svolte considerazioni, deve ritenersi che le fatture poste a fondamento della odierna pretesa creditoria corrispondono al diritto di ASM Rovigo spa, in quanto soggetto incaricato di svolgere un pubblico servizio, alla corresponsione di tariffe e diritti (stabiliti delle delibere e negli atti sindacali che ne costituiscono il fondamento) legittimamente richiesti.
8. Dalla reiezione dell atto di opposizione consegue l accoglimento del ricorso proposto da ASM Rovigo spa con conseguente condanna dell opponente Ferrari Onoranze Funebri srl al pagamento delle fatture dalla n. 1423 del 30.11.2006 alla n. 1266 del 16.11.2011, per operazioni di Polizia mortuaria e servizi cimiteriali eseguiti nel corso degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, per un complessivo importo di Euro 29.873,58.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto condanna l opponente al pagamento dell importo di Euro 29.873,58 in favore di ASM Rovigo spa.
Condanna altresì la parte soccombente al pagamento della somma di Euro 2000/00 (duemila) per spese, diritti e onorari, del presente procedimento oltre ad IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2013
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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