Tag: Cadavere-ossa, vilipendio
Norme correlate: Art. 410 C. P.
Massima
La disponibilità … di ossa umane e il deposito di esse all'interno di un'auto - che poi veniva bruciata per simulare l'avvenuto decesso del predetto XY in modo da potere sfuggire alle proprie responsabilità di debitore- integra indubbiamente tutti gli elementi strutturali del reato di vilipendio di cadavere: detto reato è integrato da qualunque manipolazione dei resti umani, e quindi anche delle ossa, che risulti obiettivamente idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e che nel contempo sia vietata da disposizioni regolamentari (Sez. 3 n 17050 del 21/02/2003 Rv.224787; sez.3, n 16569 del 11/01/2007 Rv.236489).
Testo
…. omissis …
Identiche conclusioni vanno fatte quanto al reato di profanazione delle tombe contestato nello Stato richiedente che – stando alla descrizione fattuale della condotta ascritta al Pecorelli – rinviene il suo corrispondente nel delitto di vilipendio di cadavere ex art. 410 cod.pen.
La disponibilità in capo al Pecorelli di ossa umane e il deposito di esse all’interno di un’auto – che poi veniva bruciata per simulare l’avvenuto decesso del predetto Pecorelli in modo da potere sfuggire alle proprie responsabilità di debitore – integra indubbiamente tutti gli elementi strutturali del reato di vilipendio di cadavere: detto reato è integrato da qualunque manipolazione dei resti umani, e quindi anche delle ossa, che risulti obiettivamente idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e che nel contempo sia vietata da disposizioni regolamentari (Sez. 3 n. 17050 del 21/02/2003 Rv.224787; sez. 3 n. 16569 del 11/01/2007 Rv.236489).
Anche l’avere applicato il fuoco all’auto presa a noleggio è condotta che – per l’ordinamento italiano – è riconducibile al delitto di danneggiamento seguito da incendio, non essendo a tal fine necessario che ricorrano tutti gli indici fattuali enucleati dalla giurisprudenza in ordine alla fattispecie dell’incendio di cosa altrui, diminuita la visibilità o potenziale diffusività delle fiamme (così ex plurimis, Sez. 6 del 01/10/2003, Buda, Rv. 227818).
Tanto basta per ritenere sussistente il requisito della doppia incriminazione essendo ultroneo ogni altra questione, per carenza di interesse, quanto alla avvenuta assoluzione del Pecorelli in ordine al delitto di simulazione di reato.
…. omissis …