Corte di Cassazione, Sez. V Pen., 7 giugno 2022, n. 22089

Corte di Cassazione, Sez. V Pen., 7 giugno 2022, n. 22089

CORTE DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22089 Anno 2022
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: ROMANO MICHELE
Data Udienza: 27/01/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P. Dante Domenico, nato a Chieti il 26/11/1951
avverso la sentenza del 16/O2/2017 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito ii Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. Paolo Filippo Biancofiore, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha integralmente confermato la sentenza del 10 novembre 2015 del Giudice deil’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Dante Domenico P. per cinque delitti di falso ideologico in atto pubblico e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione.
In particolare, ai P., quale dirigente medico necroscopo in servizio presso il dipartimento di prevenzione, servizio di medicina legale, attività di medicina necroscopica della ASUR Marche 1 ~ Area Vasta 1, si contesta di avere redatto atti pubblici necessari alla sepoltura di diversi defunti caratterizzati da falsità ideologiche.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Dante Domenico P., a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen¬, della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ail’affermazione della sua penale responsabilità e della violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen..
Sostiene che la Corte di appello ha desunto la sua penale responsabilità per i fatti a lui ascritti dalla responsabilità della dott.ssa Pe., altro medico necroscopo, essendo stata pronunciata una sentenza di applicazione di pena a carico della predetta, e dalla presunzione che i fatti contestati alla predetta e quelli ascritti all’odierno ricorrente fossero tutti espressione di una prassi consolidata seguita da tutti i medici appartenenti alla medesima struttura.
In sostanza, la penale responsabilità del P. è stata illogicamente fatta discendere dalla sua mera qualifica, indipendentemente dalla prova dei fatti a lui contestati e quindi in violazione dei principio dell'<› e di quello di personalità della responsabilità penale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 476 e 479 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale e di quello soggettivo dei delitti contestati.
I certificati medici redatti dall’imputato erano stati ritenuti ideologicamente falsi perché formati senza che l’imputato avesse visitato il defunto. Sostiene il
ricorrente che, presupponendo il falso ideologico una discordanza tra realtà oggettiva e contenuto dell’atto, i certificati non potevano essere ritenuti falsi, atteso che essi erano stati comunque redatti sulla base di altre certificazioni che erano state messe a sua disposizione dagli impresari delle pompe funebri, ma tale circostanza non escludeva che le visite fossero state effettuate.
Il d.P.R. n. 285 del 1990 (regolamento di polizia mortuaria) e il regolamento di stato civile non esplicitano le modalità con le quali deve essere effettuata la visita e nemmeno richiedono che tali modalità siano indicate nell’atto.
Le visite erano state espletate e non aveva rilevanza che nei certificati non fossero state indicate le modalità delle visite stesse, in quanto irrilevanti.
Né poteva avere rilievo la circostanza che il P. avesse ritardato la visita, essendo essa ininfluente ai fini della funzione dell’atto.
Nemmeno vi era una consapevole volontà del P. di rappresentare una situazione di fatto diversa da quella reale.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante e all’omessa applicazione del minimo edittale.
La Corte di appello, nel motivare la sua decisione, ha fatto riferimento alla intensità del dolo desumibile dalla reiterazione dei delitti in un breve lasso di tempo.
Sostiene il ricorrente che detta motivazione è apodittica e inidonea a spiegare i criteri seguiti nell’esercizio del potere discrezionale attinente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile
1.1. Esso è inammissibile laddove il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen..
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, iett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all`ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/O7/2020, Filardo, Rv. 280027).
Analoghe considerazioni valgono in ordine alla possibilità di dedurre il vizio ai sensi dell’art. 606, comma 1, iett. b), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196).
1.2. Il motivo di ricorso e comunque inammissibile, perché manifestamente infondato, anche laddove si lamenta la illogicità della motivazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata in questa sede non risulta affatto che la penale responsabilità del P. sia stata semplicisticamente affermata sulla sola base di una ritenuta «prassi consolidata>> seguita da tutti coloro che svolgevano servizio di medico necroscopo presso la struttura alla quale apparteneva anche l’odierno ricorrente.
Al contrario nella sentenza di appello, anche attraverso il richiamo della motivazione della sentenza di primo grado, vengono indicati (alle pagine 6 e 7 della motivazione della sentenza impugnata) per ciascun delitto attribuito al P. gli specifici elementi di prova (come le dichiarazioni dei necrofori o dei parenti delle persone decedute) che hanno condotto a ritenere accertata, in relazione a ciascun reato, la responsabilità deli’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, indipendentemente dalla sentenza di applicazione di pena pronunciata a carico di altra imputata per fatti analoghi.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello ha affermato, in modo pienamente condivisibile, che la certificazione demandata al medico necroscopo ha una funzione diversa dalla certificazione del decesso stilata dal medico curante; mentre quest’ultimo può limitarsi a constatare l’avvenuto decesso, il medico necroscopo deve verificare se la morte possa dipendere dalla commissione di un reato 0 da una causa violenta, ipotesi queste che osterebbero al successivo rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura.
E’ allora evidente che, poiché la visita deve essere diretta ad accertare la esistenza di simili ipotesi ostative alla sepoltura, non è sufficiente per la redazione del certificato del medico necroscopo la mera certificazione della morte redatta, ad altri fini, dal medico curante o una visita che avvenga, come affermato dalla Corte di appello, mediante una «veloce visione della salma da tempo vestita e posta nella cassa››.
Occorre una vera e propria visita idonea ad escludere la ricorrenza di dette ipotesi e nel caso di specie la Corte di appello ha negato che, in relazione agli episodi contestati al P., essa sia avvenuta.
Peraltro, proprio perché il certificato è stato redatto senza che la visita fosse avvenuta o prima ancora che la visita avvenisse, del tutto logicamente la Corte di appello ha desunto la sussistenza in capo al P. dell’elemento soggettivo dei reati a lui ascritti.
3. Pure il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del O8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654).
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/01/2022.
Il Consigliere estensore (Michele Romano)
Il Presidente (Rossella Catena)

Corte di Cassazione
V Sezione Penale
Depositato in cancelleria
7 giugno 2022
Il Cancelliere

Written by:

Sereno Scolaro

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