Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019, n. 1479

Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019, n. 1479

MASSIMA
Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019, n. 1479

L’art. 338 R.D. n. 1265 del 1934 prevede il divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri, a tutela sia di intuibili esigenze sanitarie, ma anche della sacralità del luogo, ponendo nell’area interessata un vincolo di inedificabilità assoluta, tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale.

NORME CORRELATE

Art. 338 RD 27/7/1934. n. 1265

Pubblicato il 04/03/2019
N. 01479/2019REG.PROV.COLL.
N. 03757/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3757 del 2013, proposto da
Fenizio T., Antonietta T., rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Aprile, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Papa, Simonetta De Sanctis Mangelli, con domicilio eletto presso lo studio Simonetta De Sanctis Mangelli in Roma, via Tommaso Salvini, 55;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00213/2013, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 29 gennaio 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Paolo Caruso per delega dell’avv. Massimo Aprile e Claudia Del Pozzo per delega dell’avv. Simonetta De Sanctis Mangelli;
1 È appellata la sentenza del Tar Veneto, sez. II, n. 213/2013, di reiezione del ricorso proposto dai sigg.ri Fenizio T. e Antonietta T. avverso il diniego, opposto dal Comune di Chioggia, sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria avente ad oggetto un manufatto abitativo costruito negli anni 1964-1965 (come ammesso dai ricorrenti nel ricorso al T.A.R.), consistente in un alloggio di 36 mq., che per 25 mq. si trovava all’interno della fascia di rispetto del cimitero di Sottomarina di Chioggia, esistente dagli anni ’30.
2. Precisato che l’immobile occupa per 25 mq. la fascia di rispetto cimiteriale in violazione dell’art.338 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il Tar ha respinto il ricorso sul rilievo del “carattere assoluto del divieto di edificazione nella fascia di rispetto cimiteriale”.
3. Appellano la sentenza i sig.ri Fenizio T. e Antonietta T.. Resiste il Comune di Chioggia.
4. Alla pubblica udienza del 29.01.2019 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Con unico articolato motivo d’appello si deduce l’erroneità della sentenza laddove non avrebbe adeguatamente considerato le conseguenze negative scaturenti dal diniego di sanatoria di un immobile che per soli 25 mq. ricade nella fascia di rispetto cimiteriale.
6. L’appello è infondato.
6.1 Quanto al quadro normativo in cui si colloca la fattispecie, va ricordato che l’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, prevede il divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri, a tutela sia di intuibili esigenze sanitarie, ma anche della sacralità del luogo, ponendo nell’area interessata un vincolo di inedificabilità assoluta, tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale, non consentendo – pertanto – di allocare all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare. Conseguenza dell’inedificabilità assoluta all’interno della fascia di rispetto dei cimiteri è che la violazione dell’art. 338 r.d. 1265/1934 non consente il rilascio della sanatoria. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2017 n. 205; Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2019 n.1013, 20 febbraio 2019 n.1191, 9 marzo 2016, n. 949; Id, sez. VI, n. 3667 del 27 luglio 2015, n. 3667).
Con l’art. 28 della L.166/2002 sono state previste alcune deroghe per gli edifici esistenti situati all’interno di queste fasce, consentendo per essi alcune tipologie d’intervento di recupero, quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, ammettendosi interventi di ampliamento nella misura massima del 10 per cento ed il cambio di destinazione d’uso.
6.2 Quanto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, va premesso che la domanda di sanatoria risale al 1985, ossia ad un’epoca successiva all’inclusione del cimitero – e della fascia di rispetto – nel centro abitato; e che l’immobile degli appellanti ricade, seppure in minima parte, nella fascia di rispetto cimiteriale.
Né appare consentito, nella specie, ammettere la sanatoria del manufatto in base all’art. 338 ultimo comma TULS cit., secondo cui “All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’ articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” (introdotto con l’art. 28, comma 1, lett. b) della l. 1 agosto 2002 n.166). Tale più recente disposizione, infatti, non contempla in alcun modo gli interventi di nuova costruzione come quello per cui è causa, che allo stato non sembra riconducibile ad un semplice ampliamento.
6.3 Dovrà tuttavia essere valutato dal Comune se sussista l’unitarietà dell’edificio tale da essere ex se ostativa – almeno nello stato di fatto preso in considerazione dalla stessa amministrazione – a conseguire la sanatoria per la parte di esso che non ricada nella fascia cimiteriale, ovvero che a tale fine occorra una diversa istanza di sanatoria per apportare le necessarie modifiche strutturali all’edificio, che ne consentano la parziale demolizione o l’adeguamento funzionale, qualificando in tale ultima ipotesi la parte di esso che ricade nella fascia di rispetto (ricorrendone i presupposti) come ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento, nel rispetto dell’art. 28, comma 1, lett. b), della L.166/2002 cit.
7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
8. La particolarità in fatto della situazione dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo Sergio Santoro
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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