Consiglio di Stato, Sez. Cons. Att. Norm., 6 ottobre 2022, parere n. 1638

Consiglio di Stato, Sez. Cons. Att. Norm., 6 ottobre 2022, parere n. 1638

Numero 01638/2022 e data 06/10/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2022
NUMERO AFFARE 01406/2022
OGGETTO: Ministero della Salute- Ufficio Legislativo
Schema di regolamento, ai sensi dell’articolo 8, della legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. 0005140-P del 22 settembre 2022, di trasmissione della relazione con la quale il Ministero della Salute- Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto,
Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Carla Barbati;
Premesso:
Il Ministero della Salute – Ufficio Legislativo, con nota prot. 0005140-P del 22 settembre 2022, ha trasmesso a questo Consiglio di Stato, per l’acquisizione del prescritto parere, lo schema di regolamento governativo, adottato ai sensi dell’articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n.10, recante “0Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”.
Il provvedimento è corredato dalla Relazione illustrativa, controfirmata dal Ministro, dalla Relazione tecnica, dall’Analisi tecnico-normativa (ATN), dall’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), con la valutazione di adeguatezza che ne ha espresso il Nucleo AIR presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E stata inoltre trasmessa la nota del 23 novembre 2021 con la quale il Garante per la protezione dei dati personali, cui lo schema del regolamento è stato inviato per acquisirne il parere, ha ritenuto di rinviare le valutazioni di competenza all’adozione del decreto del Ministro della Salute al quale l’art.6 dello stesso provvedimento rimette la disciplina dell’acquisizione delle dichiarazioni di consenso da parte dei donatori.
Il Ministero ha posto nella disponibilità di questo Consesso anche il parere favorevole, ai principi e ai criteri tecnici generali che informano lo schema di regolamento, espresso all’unanimità, nella seduta dell’11 gennaio 2022, dalla Sezione III del Consiglio superiore di Sanità il quale, nell’occasione, ha comunque auspicato che norme successive approfondiscano e regolino una serie di aspetti concernenti, in particolare, i rischi per la salute degli operatori connessi ai corpi da destinare a oggetto di studio, ricerca e formazione.
Fra i documenti allegati, anche l’Intesa con osservazioni sancita, ai sensi dell’articolo 8, della legge 10 febbraio 2020, n. 10 sullo schema di regolamento, il 27 luglio 2022, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Il provvedimento, per la cui elaborazione, come precisa la Relazione illustrativa, è stato costituito un Gruppo di lavoro presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, al quale hanno partecipato il Ministero della Salute, per il tramite delle direzioni generali competenti, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Interno, il Centro nazionale trapianti, e sul quale il Ministero attesta che è stato “acquisito il formale concerto da parte del Ministero dell’interno e del Ministero dell’università e della ricerca”, come previsto dall’art.8 della l. n.10 del 2020, giunge all’attenzione di questo Consesso nella versione deliberata, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022, e con il visto di conformità e copertura della Ragioneria generale dello Stato, la quale ha comunque avvertito che eventuali modiche o integrazioni, conseguenti all’accoglimento di talune osservazioni regionali, dovranno essere accompagnate dall’assicurazione, da parte del Ministero della Salute, che esse non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La Relazione Tecnica sottolinea che con l. 30 dicembre 2020, n.178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, si è data copertura finanziaria alla l. n.10 del 2020, che ne era sprovvista al momento della sua adozione, disponendo, all’art.1, comma 499, che per le sue finalità “è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”, quale lasso di tempo nel quale si concentreranno le attività propedeutiche alla sua operatività, per poi passare ad una fase a regime, che si immagina “neutra dal punto di vista finanziario”, così come lo è lo schema di regolamento in esame. Sempre la l. n.178 del 2020, nel comma 501 del suo art.1, ha previsto che il Ministro della Salute, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio, stabilisca i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499, anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento. Al che si è provveduto, come si precisa nella Relazione Tecnica, con il decreto del Ministero della Salute del 17 giugno 2021.
Il provvedimento normativo consta di sette articoli. L’articolo 1 ne definisce l’”Oggetto”, richiamando a tale scopo i contenuti ad esso assegnati dall’art.8 della l. n.10 del 2020, nonché precisando che sono escluse dal suo ambito di applicazione le attività di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91. L’articolo 2, intitolato alle “Cause di esclusione dell’utilizzo” elenca i casi in cui sia a tutela della salute degli operatori sia a salvaguardia delle attività giudiziarie il corpo non può essere utilizzato a fini di studio, di ricerca e formazione; l’articolo 3 disciplina le “Modalità di richiesta, trasporto e tempi di conservazione e utilizzo dei corpi”, cui è intitolato; l’articolo 4, “Raccordo con l’ordinamento dello stato civile” si occupa di coordinare le procedure di inumazione, tumulazione e cremazione dei corpi con la normativa in materia di ordinamento dello stato civile; l’articolo 5, come vuole la sua rubrica, si occupa della “Disciplina delle iniziative di informazione rivolta alle regioni e alle strutture sanitarie per dare massima diffusione all’informazione”; l’articolo 6, “Protezione dei dati personali” prevede che alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali si provveda mediante decreto del Ministro della Salute, da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’art.7 reca la “Clausola di invarianza finanziaria”.
Considerato:
1.Una riforma “in attesa”
Lo schema di regolamento governativo, qui sottoposto al parere di questo Consesso, rientra nel novero dei provvedimenti necessari ad attuare la l. 10 febbraio 2020, n.10, approvata, in esito a un lungo iter che ha impegnato anche precedenti legislature, dal Senato della Repubblica il 29 aprile 2019 e, in sede legislativa, dalla XII Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 29 gennaio 2020.
Di questo processo deliberativo, già dal 2009 sollecitato dal Consiglio superiore di Sanità, è stato parte anche il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al CNB, in particolare, si deve l’approvazione, il 19 aprile 2013, di un parere, elaborato da un apposito gruppo di lavoro interno, nel quale mentre si sottolineava “la non accettabilità etica di quanto previsto all’art. 32 del “Regio Decreto” 31 agosto 1933, n. 1592 […] ovvero la destinazione alle attività didattiche e di studio di corpi morti di persone risultate essere sconosciute o prive di relazioni parentali e amicali, al punto che nessuno si preoccupa di richiederne il corpo per la sepoltura”, disposizione che la l. n.10 del 2020 nel suo art.10 va, appunto, ad abrogare, riconosciuto che l’esperienza diretta su cadavere è indispensabile alla ricerca scientifica e alla formazione medica, si evidenziava la necessità di rispettare “rigorosamente” il principio del “consenso consapevole e informato del donatore”.
Alla legge 10 febbraio 2020, n.10 si devono, come specifica il Ministero nella Relazione illustrativa e, come peraltro enuncia il suo art.1, comma 1, nel testo che qui si riporta, le prime norme statali “in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite” dalla stessa legge e, segnatamente, dal suo art.3, ove si prevede che “l’atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem” avvenga mediante una dichiarazione di consenso consegnata all’azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l’obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), istituita dal comma 418 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presso il Ministero della salute.
Per dare attuazione a questa nuova e prima disciplina unitaria della donazione post mortem del proprio corpo, l’art.8 della stessa ha appunto previsto che, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, “con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b),della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” si sarebbe provveduto a stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l’utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia nonché le modalità per le comunicazioni tra l’ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento; indicare le cause di esclusione dell’utilizzo dei corpi dei defunti ai fini della legge; prevedere le disposizioni di raccordo con l’ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; dettare la disciplina delle iniziative previste dall’art.2, comma 2, della legge per promuovere, anche da parte delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, la conoscenza delle disposizioni della stessa tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti le professioni sanitarie e i cittadini.
L’emanazione del provvedimento in esame, tanto più in ragione del suo essere configurato come regolamento governativo cosiddetto di attuazione e integrazione, quali sono quelli previsti dal comma 1, lettera b) dell’art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400, ove si prevede che, “con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato”, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: ”b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale”, condiziona dunque la stessa operatività della legge n.10 del 2020 della quale è chiamato ad attuare i principi, dettando la disciplina integrativa ad esso demandata.
Ed è proprio in ragione della funzione da esso assolta che, ancora una volta, questo Consesso non può esimersi dall’evidenziare i ritardi che accompagnano l’adozione degli atti normativi necessari ad assicurare attuazione alle leggi. Anche questo regolamento, infatti, giunge all’attenzione del Consiglio di Stato ad oltre due anni dal termine fissato, allo scopo, dalla l. 10 febbraio 2020, n.10, nei tre mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Lo spazio e il ruolo dello schema di regolamento: oltre i limiti del potere regolamentare
Questo Consesso, nella consapevolezza che il provvedimento, qui in esame, è necessario ad assicurare attuazione ad una legge che, inserendosi nel quadro normativo degli atti di disposizione del proprio corpo, introduce per la prima volta in Italia una disciplina unitaria, rispetto a quella che ne hanno sin qui dettato talune leggi regionali, della donazione post mortem del proprio corpo, essenziale al progresso scientifico e così anche alla tutela della salute ed il cui compimento si prevede avvenga, da ora, nel pieno rispetto della volontà e dell’autodeterminazione dei singoli, per come espressa in vita e che, come tale, merita un rapido perfezionamento del percorso funzionale alla sua emanazione, deve nondimeno evidenziare che talune delle soluzioni in esso accolte necessitano di essere ripensate.
Il riferimento è, in particolare, alla previsione di cui all’art.6 dello schema, dedicata alla “Protezione dei dati personali”, ove si stabilisce che “La disciplina relativa ai trattamenti di dati personali, di cui al presente regolamento, è adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con decreto del Ministro della Salute concernente la disciplina dell’acquisizione delle dichiarazioni di consenso dei disponenti alla anca dati di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Trattamenti che, come sottolineato dal Garante per la protezione dei dati personali, nella nota ricordata del 23 novembre 2021, non potranno avere inizio, di fatto impedendo l’operatività della legge, sino a che non siano definite condizioni, limiti e garanzie adeguate.
La centralità di questi profili, la cui disciplina, con le correlate tutele connota la stessa legge, sino a costituirne il proprium, deve tuttavia coniugarsi con i limiti che accompagnano, nel rispetto del principio di legalità, l’esercizio del potere regolamentare del Governo al quale è estranea la possibilità di farsi fonte, al di là di qualsiasi volontà legislativa in tal senso, di un “altro” potere sostanzialmente normativo.
In questo senso, la scelta compiuta in questo schema di regolamento, e segnatamente nel suo art.6, di rinviare la disciplina relativa al trattamento dei dati personali ad altro atto sostanzialmente normativo, autorizzando il Ministro della Salute ad intervenire, con proprio decreto, in quanto eccedente i limiti che, nel nostro ordinamento, contrassegnano l’esercizio del potere regolamentare, non può trovare il consenso di questo Consesso, a giudizio del quale l’art.6, nella sua attuale formulazione, deve essere espunto.
Se, infatti, il rinvio contenuto nel predetto art. 6 prefigurasse l’adozione di un decreto ministeriale avente natura regolamentare, tale previsione si porrebbe in contrasto con la disposizione contenuta nel comma 3 dell’art.17 della legge n. 400 del 1988, che riserva alla sola legge l’attribuzione del potere regolamentare ministeriale (“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere”). Se, invece, con il rinvio predetto ci si intendesse riferire a un decreto non avente natura regolamentare, la previsione apparirebbe anche superflua e inutile, per quanto si dirà oltre.
A ciò si aggiunga che la legge n.10 del 2020, nel definire all’art.8, più volte ricordato, quali siano i profili demandati a questo schema di regolamento non reca alcuna menzione della “protezione dei dati personali”. Anzi, l’art.3 della legge, intitolato alla “Manifestazione del consenso”, nel fissare i principi che, nel caso della donazione post mortem del proprio corpo o dei propri tessuti, devono governare la redazione della dichiarazione di consenso, la sua acquisizione alla banca dati di cui al comma 418 della l. n.205 del 2017, nonché la revoca dello stesso, rinvia, per la restante disciplina, alle leggi generali vigenti e, segnatamente, all’art.4 della l. 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” nonché al comma 418 della l. n.205 del 2017.
Pertanto, per quanto lo schema di regolamento in esame, negli ambiti di disciplina ad esso demandati dalla legge, ora ricordati, possa eventualmente coinvolgere altri e diversi profili interferenti con la tutela della privacy, ritiene questa Sezione che le sedi istituzionali proponenti debbano valutare, innanzitutto, sotto il profilo della qualità della regolazione, l’effettiva necessità di introdurre una disciplina apposita che va, inevitabilmente, ad aggiungersi e dunque a complicare un quadro normativo, europeo e nazionale, già molto esteso, qual è quello che attiene al trattamento dei dati personali, e al quale ci si potrebbe sin da ora comunque riferire. Ove si confermasse l’opzione di intervento, allora le sollecita a considerare anche la possibilità di demandare la definizione di specifici aspetti, propri della donazione post mortem del proprio corpo o dei propri tessuti, ad atti non normativi, da adottare nella forma di linee guida o di protocolli sottoposti al parere del Garante per la protezione dei dati personali, nella consapevolezza dell’attenzione che l’Autorità ritiene necessario assicurare a tali profili, per come espressa nella nota del 23 novembre 2021.
3. Il testo normativo
Quanto al testo normativo, lo schema di regolamento giunge all’esame di questo Consesso nella formulazione definita anche sulla base delle indicazioni offerte, sui profili di competenza, dal Consiglio superiore di Sanità, e del recepimento, peraltro limitato per ragioni che il Ministero esplicita nella Relazione illustrativa, di talune osservazioni regionali espresse, in occasione dell’Intesa sancita su di esso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
In proposito, la Sezione, nel dare atto che il testo normativo appare complessivamente redatto in termini concettualmente chiari, ritiene di formulare, a favore di una migliore intellegibilità dello stesso, le seguenti osservazioni:
a)Preambolo.
Tra le disposizioni che forniscono titolo e giustificazione all’intervento, si suggerisce di inserire l’art.1, commi 499 e 501 della l. 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, con la quale si è data copertura finanziaria alla l. n.10 del 2020, prevedendo che a un decreto del Ministro della Salute spettasse stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse assegnate.
b) L’articolato
In via preliminare e generale, a questo Consesso appare necessario, al fine di consentire che l’atto possa essere immediatamente compreso, senza consultarne altri:
– introdurre, come articolo 2, una disposizione dedicata alle “Definizioni” delle locuzioni o dei termini utilizzati, molti dei quali tratti da altri testi normativi, segnatamente dalla l. n.10 del 2020, senza essere accompagnati dalla definizione che ne è offerta in quella sede o comunque al di fuori del contesto che ne chiarisce il significato. Così è, esemplificativamente, per la locuzione “centro di riferimento” (ricorrente negli artt.2, 3, 4 e 5 del testo normativo), nonché per i termini “disponente”, “fiduciario” (presenti, fra l’altro, nell’art.3 dello schema), come si ricorderà anche successivamente per le singole disposizioni interessate.
– stante i numerosi riferimenti normativi esterni presenti nel testo, riportare sempre, e non solo come avviene per taluni di essi, il titolo del provvedimento, collocato fra parentesi tonde, dopo la data e il numero dello stesso o quantomeno richiamarne sinteticamente l’oggetto. Questo, al di là ed oltre i richiami, per esteso, che di tali atti sono effettuati nel preambolo del regolamento, dove assolvono al diverso scopo di fornire la giustificazione normativa dell’intervento, rendendo perciò necessario ripeterne nel dispositivo il titolo o, come detto, l’oggetto.
– sempre per quanto concerne i riferimenti ad atti normativi esterni, al fine di garantire l’omogeneità del linguaggio, effettuare una scelta univoca quanto alle modalità di citazione degli atti normativi, ricordando che, quando sono citati per la prima volta, è necessario ricorrere alla forma per esteso, mentre per le successive citazioni è possibile ricorrere a forme semplificate. Opzione quest’ultima che, nel testo in esame, si trova accolta solo per la l. 10 febbraio 2020, n. 10, i cui successivi richiami sono effettuati in forma semplificata, a differenza di quanto avviene per gli altri provvedimenti normativi.
Con riguardo alle singole disposizioni, questo Consesso osserva quanto segue:
Articolo 1 (Oggetto).
Comma 1: esplicitare, come detto sopra, il titolo o l’oggetto della l. 10 febbraio 2020, n.10.
Comma 2: la clausola finale “ferma restando la verifica della volontà alla donazione per trapianto terapeutico nel sistema informativo trapianti (SIT) o testimoniata dai familiari aventi diritto dopo il decesso” si riferisce, in realtà, alle condizioni richieste dalla legge 1 aprile 1999, n. 91, della quale si suggerisce comunque, per le ragioni dette, di riportare il titolo, ossia “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”. In ogni caso, essendo previsione eccentrica al contenuto dispositivo del regolamento e al suo stesso ambito di applicazione, si chiede di valutare, in sostituzione di tale clausola, l’inserimento prima della locuzione “con priorità temporale”, dell’inciso “nel rispetto delle condizioni stabilite”.
Articolo 2 (Cause di esclusione dall’utilizzo)
Comma 2: ricorre qui, per quanto concerne la menzione del “centro di riferimento competente per territorio”, la necessità di chiarire che cosa esso sia, anche attraverso la disposizione di apertura dedicata alle “definizioni”, della quale si diceva sopra.
Articolo 3 (Modalità di richiesta, trasporto e tempi di conservazione e utilizzo dei corpi)
Comma 1: si ripropone, con riferimento ai termini “disponente” e “fiduciario”, la necessità di chiarirne il significato, come esplicitato dall’art.3 della l.n.10 del 2020. Anche in questo caso, tramite la disposizione di apertura dedicata alle “definizioni”.
Comma 3: per facilitare la comprensione del riferimento alla “banca dati di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, inserire dopo “banca dati”, “destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”. Del pari, sempre per agevolare l’immediata comprensione di quanto disposto, chiarire che il “decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285” è il provvedimento di approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
Comma 5: Laddove ci si riferisce “all’elenco di cui all’articolo 5 della legge n.10 del 2020”, a fini di maggiore chiarezza, si suggerisce di ricorrere alla citazione per esteso, “elenco nazionale dei centri di riferimento di cui all’articolo 5 della legge n.10 del 2020”.
Comma 8: Si ripropone qui la necessità di esplicitare o il titolo o l’oggetto degli atti normativi cui la disposizione rinvia e così, nel caso, aggiungendo, dopo il riferimento alla legge 30 marzo 2001, n. 130, “recante ‘Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri’”.
Articolo 6 (Protezione dei dati personali)
Da espungere, per le ragioni prima illustrate.
In conclusione, questo Consesso, nel ribadire, anche con riferimento a questo intervento normativo, stante la delicatezza e l’importanza dei temi ad esso sottesi, quella “necessità di prevedere efficaci e costanti strumenti di monitoraggio del funzionamento delle norme, volti a verificarne l’idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati dal legislatore ed a garantirne la più estesa attuazione”, già sottolineata in occasione dei pareri resi dalla Sezione “in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (Cons. Stato, Sezione Atti normativi, n. 1991 del 2018) nonché sullo “Schema di decreto ministeriale concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)” (Cons. Stato, Sezione Atti normativi, n. 2892 del 2019), alla luce delle considerazioni sin qui svolte, esprime parere favorevole, subordinato alla soppressione dell’art.6 dello stesso, nella sua attuale formulazione.
P.Q.M.
Nei termini esposti è il parere favorevole, con condizioni e osservazioni, della Sezione.
L’ESTENSORE (Carla Barbati)
IL PRESIDENTE F/F (Paolo Carpentieri)
IL SEGRETARIO (Cinzia Giglio)

Written by:

Sereno Scolaro

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