Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sicilia, 19 marzo 2015, n. 276

Testo completo:
Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sicilia, 19 marzo 2015, n. 276
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2014, proposto da:
Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’Avv. Ezio Tomasello, domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 39;
contro
Angelo Giannettino;
nei confronti di
Giuseppe Fontana;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE III n. 02339/2013;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il Cons. Alessandro Corbino e udito l’Avvocato V. Criscuoli su delega di E. Tomasello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appello è proposto contro la decisione n. 2339/2013 del TAR per la Sicilia di Palermo, con la quale è stato accolto il ricorso della parte appellata rivolto all’annullamento: a) della nota del 6.7.2012 di utilizzo temporaneo di loculi nella sepoltura sez. 185/bis-ampl. lotto 44 presso il cimitero S.M. dei Rotoli, in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 111 del 28.6.2012; b) dell’ordinanza sindacale n. 111 del 28.6.2012 di sospensione temporanea delle concessioni private ricadenti nel cimitero S.M dei rotoli per la sola parte dei loculi disponibili e non utilizzati; e) della relazione del 28.6.2012 del Servizio gestione impianti cimiteriali, Settore risorse immobiliari del Comune di Palermo; d) di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, conseguente o comunque connesso.
La vicenda trae origine dal provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Palermo, nella veste di ufficiale di governo, aveva sospeso le concessioni private ricadenti nel cimitero S. M. dei Rotoli, per la parte dei loculi disponibili, per il periodo di vigenza dell’O. S. n. 163/2008.
Contestava il ricorrente originario il difetto di presupposti. Il provvedimento adottato sarebbe infatti stato carente dei requisiti di legittimità necessari: sarebbe mancata la indicazione della durata dei suoi effetti (essenziale per validità ed efficacia di un’ordinanza contingibile ed urgente), non vi sarebbe stata una preventiva adeguata istruttoria e vi sarebbe stata, comunque, arbitrarietà del criterio utilizzato per sopperire alle esigenze che ne hanno determinato l’adozione.
Il TAR – riconosciuto pregiudizialmente il contestato interesse del ricorrente – ha ritenuto il ricorso fondato, avendo considerato assorbente il profilo di illegittimità del provvedimento impugnato (qualificato appunto come ordinanza contingibile ed urgente) collegato alla mancata indicazione di un limite temporale certo della sua efficacia.
La decisione è impugnata dal Comune, che ne chiede la riforma, ritenendo la pronuncia meritevole di censura sotto molteplici profili, per avere in particolare non tenuto in conto che l’ordinanza aveva un termine di efficacia; che tale termine non sarebbe comunque elemento essenziale insuperabile dei provvedimenti dettati da esigenze contingibili ed urgenti; che l’istituto della concessione cimiteriale ha natura compatibile con l’ordinanza adottata; che vi sarebbe stata comunque carenza di interesse nel ricorrente.
Con ordinanza n. 157/14 questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare dell’Amministrazione per difetto di periculum in mora.
DIRITTO
L’appello è infondato.
L’ordinanza sindacale originariamente impugnata manca dei requisiti essenziali per potersi configurare come ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 5 del decr. leg.vo n. 267/2000, a tenore del quale, “… in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale…”.
Tali ordinanze si configurano – per espressa previsione legislativa – per essere legate ad “emergenze” (dunque a situazioni temporanee, imprevedibili o almeno imprevenibili) determinate da situazioni “contingibili” (legate dunque a fattori di contesto provvisori e rimuovibili) ed “urgenti” (dunque non altrimenti fronteggiabili se non attraverso i provvedimenti adottati).
Orbene, l’insieme di tali presupposti (e la ratio dunque del provvedimento adottabile) comporta l’insuperabile necessità che il provvedimento in questione appaia il solo strumento immediatamente adottabile, in attesa degli ordinari e definitivi interventi atti a superare l’emergenza manifestatasi. Il che postula l’insuperabile necessità che le misure in questione siano anche connotate dal fatto di comportare un sacrificio degli interessi privati incisi limitato ad un tempo determinato. Giacché, diversamente, ne verrebbe un potere dell’Amministrazione esorbitante, fuori da ogni possibile controllo di esercizio e sostanzialmente persino potenzialmente ablativo delle situazioni di interesse sulle quali il provvedimento verrebbe ad incidere.
Orbene, nella fattispecie è pacifico che il provvedimento originariamente impugnato (ord. sindacale n. 111/OS del 28 giugno 2012, replicativa dell’analoga e precedente ordinanza n. 401/11, come integrata dalla OS n. 48/12) sia stato adottato “per ulteriori mesi 6 e, comunque, fino a quando non verrà riaperta alla pubblica fruizione la zona interdetta di tipo A” (evenienza relativamente alla quale viene inoltre espressamente chiarito che “non è certo il tempo entro il quale” essa possa verificarsi).
Tale provvedimento non può considerarsi a termine.
L’espressione utilizzata (per ulteriori mesi 6 “e” comunque fino a quando) preclude infatti la possibilità di immaginare che l’ordinanza sia stata adottata per il termine massimo (ovviamente anche non rinnovabile) di mesi 6. E ciò non solo in considerazione dell’evidente intenzione dell’Amministrazione di prolungare con l’ordinanza in questione la durata nel tempo dei precedenti provvedimenti scaduti e di collegare quindi l’efficacia del provvedimento alla cessazione (dichiarata non prevedibile nei suoi tempi anche perché fatta dipendere da eventi che richiedevano un complesso insieme di interventi di difficile attuazione materiale), ma anche perché una interpretazione in quel senso (termine massimo fissato) si sarebbe giustificata solo in presenza di una congiunzione avversativa (se insomma il provvedimento avesse almeno detto: per ulteriori mesi 6 “o” comunque fino a quando).
Ne consegue l’ineccepibile conclusione della decisione di primo grado ora impugnata: “è errata, in punto di diritto, la tesi articolata dalla difesa del comune, e posta a fondamento del provvedimento impugnato, secondo la quale le ordinanze contingibili ed urgenti non devono essere necessariamente temporanee (fine pag. 9 memoria del comune [la tesi torna ora anche in appello: parg. 10 e seguenti]) certamente il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, ma nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo, attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti”
Per tali premesse, la decisione impugnata non merita censure e deve pertanto essere confermata, con conseguente reiezione dell’appello proposto.
Non essendosi costituita la parte appellata, nulla deve essere deciso per le spese.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Gabriele Carlotti, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Written by:

Meneghini Elisa

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