Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sicilia, 16 aprile 2015, n. 321

Testo completo:
Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sicilia, 16 aprile 2015, n. 321

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2012, proposto da:
Corrao Maria e Parodi Giusino Manfredi in proprio e n.q., rappresentati e difesi dall’avv. Goffredo Garraffa, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 82;
contro
Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ezio Tomasello, domiciliata in Palermo, piazza Marina n. 39;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – PALERMO :Sezione II n. 00070/2012, resa tra le parti, concernente revoca concessione cimiteriale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti l’Avv. Garraffa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. Parodi Giusino Manfredi e la madre, venuti a conoscenza dell’intervenuta decadenza della concessione relativa alla tomba gentilizia di famiglia, hanno presentato istanza al Comune di riconsiderazione del loro diritto o, quantomeno, che fosse loro consentito di dare sepoltura a un proprio congiunto (il sig. Parodi Giusino Ugo) in uno dei posti della tomba in questione. Con lettera n. 2885 del 16.4.2003 il Dirigente responsabile ha rigettato l’istanza. Ha precisato che, con determinazione dirigenziale n. 3640 del 16.7.1999, in considerazione della difficoltà di costruire un nuovo cimitero nel Comune di Palermo, erano state revocate le concessioni perpetue e, proprio per la predetta emergenza, era stata omessa la notifica ad personam della revoca delle suddette concessioni, che era stata sostituita con la pubblicazione all’albo del cimitero, nelle singole sepolture, nonché all’albo pretorio.
La sig. Corrado Maria e il sig. Parodi Giusino Manfredi hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti e li hanno impugnati davanti al TAR della Sicilia, facendo valere i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 7 della L. 241/90 e del regolamento cimiteriale
2) falsità del presupposto, eccesso di potere ed erroneità per disparità di trattamento.
Ha resistito l’amministrazione.
L’adito Tribunale ha disposto prima incombenti istruttori e, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’amministrazione, ha rigettato il ricorso ritenendo, quanto al primo motivo, che nel caso specifico, considerata l’urgenza di provvedere, l’amministrazione non era tenuta a comunicare a ciascuno interessato il provvedimento di revoca e, peraltro, risulterebbe dagli atti di causa che anche quando la comunicazione fosse stata fatta nulla avrebbero potuto eccepire gli interessati.
Quanto al secondo motivo di ricorso, il Tribunale, richiamando precedente giurisprudenza anche del Consiglio di Stato e della Corte Suprema di Cassazione, ha ritenuto che non possono sussistere concessioni cimiteriali sine die, considerato il carattere demaniale dei cimiteri, che non ammette concessioni perpetue e come tali sottratte a ogni potere di modifica dell’amministrazione.
Avverso la sentenza hanno proposto appello gli interessati che, dopo avere proceduto ad una puntuale ricostruzione dei fatti, hanno criticato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi: 1) avrebbe errato il TAR a non considerare fondata l’eccezione di illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 7 L. 7.8.1990 n. 241 e all’art. 10 L.R. 30.4.1991; 2) avrebbe errato il TAR nel non considerare illegittimi i provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa e/o omessa applicazione di legge con riferimento agli artt. 92 e 98 del DPR 10.9.1990 n. 285, art. 62 del regolamento cimiteriale del Comune di Palermo, art. 93 del DPR 21.10.1975 n. 803, art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e art. 25 della Costituzione. Eccesso di potere.
Ha resistito il Comune che ha prodotto un’articolata memoria contestando puntualmente i motivi di appello.
All’udienza del 15.1.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
1) Il primo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la violazione dell’art. 7 della L. 241/90, è infondato.
Come si legge nella nota 2885 del 16.4.2003 a firma del Dirigente responsabile gestione impianti cimiteriali del Comune sussisteva “un vero e proprio stato di emergenza”, circostanza questa che ha determinato, logicamente, la necessità di provvedere in tempi brevi alla revoca delle concessioni perpetue, situazione questa che conformemente all’art. 7, L. 241/90 consente di omettere la comunicazione dell’avvio del procedimento. Aggiungasi che il provvedimento di revoca, riferendosi a tutte le concessioni perpetue, aveva carattere generale e, come tale, non aveva bisogno di essere comunicato a tutti i destinatari del medesimo, mentre le forme di pubblicità, a cui è stato assoggettato, appaiono sufficienti, nel caso specifico, per la sua conoscenza.
Il motivo pertanto va rigettato.
2) Anche il secondo motivo di ricorso appare infondato.
Il Collegio, pur ritenendo che nella materia sussista il generale potere dell’amministrazione di adottare provvedimenti di revoca delle concessioni, considerata la natura demaniale del cimitero, ritiene di verificare in primo luogo se sussista l’ipotesi favorevole al ricorrente di cui all’art. 92 comma 2 DPR 285 del 10.9.1990 recepito dall’art. 62 comma 4 del regolamento comunale trattandosi di ipotesi derogatoria del principio generale di revocabilità sulla quale, peraltro, il ricorrente insiste, sia pure in via subordinata, nella seconda parte del suo ricorso d’appello (pagg. 15 e ss.). La norma infatti, sembra limitare il potere di revoca delle concessioni cimiteriali, ivi previste, quando non siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma.
Per espressa ammissione del ricorrente la tumulazione dell’ultima salma, quella del sig. Parodi Domenico, è avvenuta nel mese di aprile del 1943, così che a ragione può ritenersi che siano trascorsi 50 anni dall’ultima tumulazione.
Quanto agli altri argomenti difensivi dell’appellante.il Collegio osserva che in data 15.12.1981 il ricorrente non ha effettuato ulteriori tumulazioni – come sembra sostenere – ma ha provveduto alla riunione dei resti dei 4 congiunti defunti, già sepolti nella tomba. Non è quindi applicabile a suo favore la previsione dell’art. 92, comma 2, giacché la circostanza che egli abbia dimostrato interesse a conservare la concessione e abbia svolto lavori di riordino all’interno della tomba gentilizia, non integra l’ipotesi contemplata dall’art. 92 citato, cioè la tumulazione di una salma, così che l’amministrazione non trova ostacolo all’esercizio del suo potere autoritativo nella previsione normativa esaminata e, in presenza della situazione di grave insufficienza del cimitero (senza possibilità di ampliamento o di nuova costruzione) poteva esercitare il potere di revoca, che certamente le compete in via generale nei confronti di concessioni rilasciate su beni demaniali comunali, nell’ambito dei quali, ai sensi dell’art. 842, comma 3, cod. civ., rientrano i cimiteri.
A riguardo osserva il Collegio che tanto il giudice amministrativo, anche con sentenze relative proprio al Comune di Palermo, che la Corte Suprema di Cassazione concordano nell’affermare che, considerata l’inclusione dei cimiteri tra i beni demaniali (art. 842, comma 3, cod. civ.) “è pacifico che atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi senza limiti di tempo (Cons. Stato, sez. V, 2884/01) e che la concessione da parte di un comune di area del cimitero pubblico è assoggettata al regime demaniale dei beni indipendentemente dalla perpetuità del diritto di sepolcro (SS.UU., 16.1.1991 n. 375).
L’orientamento citato, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, porta a ritenere che il Comune abbia correttamente esercitato il potere di revoca e che la riconosciuta natura demaniale, in presenza delle richiamate circostanze di necessità, consente l’esercizio del potere di revoca anche nel caso della c.d. perpetuità del diritto di sepolcro, che appare incompatibile con il carattere autoritativo della revoca (TAR Sicilia, 4395/05).
Tutte le censure di cui al secondo motivo di appello appaiono quindi infondate e alcune anche in conferenti rispetto ai provvedimenti impugnati, come la pretesa violazione dell’art. 25 della Costituzione e dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Conclusivamente il Collegio ritiene l’appello infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Hadrian Simonetti, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Written by:

Meneghini Elisa

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