Cassazione civile, Sez. Unite, 24 febbraio 1986, n. 1101

Norme correlate:
Capo 19 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 5 Legge n. 1034/1971

Massima:
Cassazione civile, Sez. Unite, 24 febbraio 1986, n. 1101
Qualora il proprietario di un cimitero particolare (nella specie, cimitero di Torino della Comunità israelitica di Vercelli), deducendo l’inosservanza da parte della costruzione del vicino delle norme di urbanistica ed igiene, chieda l’annullamento della licenza comunale in base alla quale la costruzione medesima è stata realizzata, la relativa domanda, in quanto si traduce nella denuncia di non conformità del provvedimento amministrativo a norme cosiddette di azione, dettate a tutela di esigenze generali, e si ricollega quindi ad una posizione di mero interesse legittimo, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non a quella del giudice ordinario, mentre resta in proposito irrilevante che il suddetto cimitero abbia carattere privato, e che quindi l’indicata inosservanza possa incidere anche sul rapporto privatistico di vicinato, dato che la domanda stessa non investe tale rapporto privatistico ma solo quello pubblicistico con l’autorità comunale.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. Unite, 24 febbraio 1986, n. 1101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe MIRABELLI Primo Presidente
Dott. Renato GRANATA Pres. di Sez.
” Andrea VELA ”
” Alberto VIRGILIO Consigliere
” Carlo NOCELLA ”
” Adriano COLASURDO ”
” Carmine LAUDATO ”
” Giuseppe CATURANI Rel. ”
” Romano PANZARANI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5536-77 del R.G.AA.CC., proposto
da
BAUSARDO Giovanni e TAVANO Ausilia, coniugi residenti in Trino
Vercellese, Via Coletto, 31, entrambi elettivamente domiciliati in
Roma, Via V. Veneto, 96 presso l’Avv.to Enrico Zaffarani, che li
rappresenta e difende unitamente agli Avv. Piero Gallo e Mario
Germano, giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrenti
contro
COMUNITÀ ISRAELITICA DI VERCELLI, in persona del Presidente in
carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini n.
34 presso gli Avv.ti Paolo Monti e Nicolò Paoletti che la
rappresentano e difendono, giusta procura speciale per Notaio Dr.
Emilio Cherchi di Vercelli e Novara del 12 Aprile 1983 rep. n. 39744;
Resistente
nonché contro
COMUNE DI TRINO VERCELLESE, in persona del Sindaco in carica;
Intimato
Avverso la decisione n. 131 del Consiglio di Stato depositata il
25-2-1977;
Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 10 Ottobre 1985 la
relazione della causa svolta dal Cons. Rel. G. Caturani;
Udito l’Avv.to Gallo;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Prof. Vittorio SGROI,
Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
Con atto del 7 febbraio 1973, la Comunità Israelitica di Vercelli ricorreva al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte per l’annullamento della licenza edilizia 11 ottobre 1972 n. 1115-816 concessa dal Sindaco di Trino ai coniugi Giovanni Bansando e Ausilia Tadano, per realizzare un capannone da adibire a cernita e selezione di ortaggi su di un’area contigua al cimitero di proprietà della ricorrente. A sostegno del ricorso venivano dedotte le seguenti censure: a) violazione degli artt. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 e 1 della L. 17 ottobre 1957 n. 983, non essendo stato osservato il limite di distanza previsto dalla norma anzidetta, ridotto a metri 50 dal Medico provinciale di Vercelli con decreto 9 marzo 1972 n. 2658; b) violazione dell’art. 19 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione di Trino, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 1972 n. 28; c) violazione dell’art. 220 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, non essendo stato acquisito il parere dell’ufficiale sanitario; d) accesso di favore per difetto di motivazione.
Il Tribunale adito, con decisione 25 giugno 1975, accoglieva il ricorso in relazione ai primi tre motivi, annullando la licenza edilizia.
Tale pronunzia veniva impugnata con atto del 31 ottobre 1975 dalla parte soccombente innanzi al Consiglio di Stato che confermava la decisione di primo grado sul rilievo che nella specie la Comunità israelitica di Vercelli – la quale come proprietaria del cimitero particolare di Trino aveva impugnato la licenza edilizia 11 ottobre 1972 concessa ai signori Giovanni Bansardo e Ausilia Tavano – faceva valere in giudizio un mero interesse legittimo in quanto le norme edilizie e di igiene dettate per la disciplina dell’uso del territorio sono dirette a perseguire l’interesse pubblico e che la giurisdizione del giudice amministrativo non era influenzata in alcun modo per la contestazione insorta tra le parti in ordine alla natura pubblica o meno del suddetto cimitero e alla applicabilità dell’art. 338 del T.U. n. 1265 del 1934, trattandosi di questione attirante al merito.
Ricorrono alle Sezioni Unite di questa Corte contro la menzionata decisione i signori Giovanni Bonsardo e Ausilia Tavano, denunziando la violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. Nessuna attività difensiva hanno svolto il Comune di Trino e la Comunità Israelitica di Vercelli.
DIRITTO
Con unico motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, dell’art. 26 del T.u. 26 giugno 1924 n. 1054, degli artt. 3 e 38 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, assumono che nella specie il Consiglio di Stato ha erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo facendo riferimento ai poteri, e alle attribuzioni spettanti al Sindaco nell’interesse pubblico, senza considerare che le prescrizioni dell’art. 338 T.U. n. 1265 del 1934 in ordine alle zone di rispetto cimiteriale si riferiscono esclusivamente alle costruzioni intorno ai cimiteri comunali o pubblici mentre per i cimiteri privati o particolari sono applicabili soltanto le norme sulle distanze fra le costruzioni contenute nello art. 873 c.c. e nei regolamenti edilizi comunali che attribuiscono ai privati interessati diritti soggettivi perfetti, come tali tutelabili esclusivamente davanti al giudice ordinario.
Il ricorso non è fondato.
Adottando il principio del petitum sostanziale, posto da una consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite a fondamento del criterio discretivo fra la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e la giurisdizione amministrativa (petitum in relazione alla causa petendi), è fondamentale la individuazione della natura delle norme giuridiche di cui si assume la violazione da parte dell’autorità amministrativa nella emanazione del provvedimento impugnato, onde la controversia è di diritto soggettivo ove la norma lesa sia stata dettata dallo ordinamento nell’interesse immediato del singolo che ne lamenta in giudizio la violazione (norma di relazione), è di interesse legittimo ove la norma di cui si assume la lesione sia stata dettata dall’ordinamento nell’interesse pubblico, sia o meno discrezionale il potere in base ad essa esercitato (norma di azione).
Nel caso di specie, è necessario quindi esaminare quale sia stata la posizione giuridica della Comunità israelitica di Vercelli che ha impugnato innanzi al TAR del Piemonte, nella sua veste di proprietaria del cimitero particolare di Trino, la licenza edilizia 11 ottobre 1972 n. 1115-816, concessa dal Sindaco del Comune di Trino, ai signori Giovanni Bansando e Ausilia Tavano per costruire un capannone ad uso di cernita e selezione di ortaggi su di un’area vicina al suddetto cimitero.
Orbene, ove si tenga presente che le norme dettate in materia urbanistica, edilizia e igiene e in genere per la disciplina del territorio sono previste dalla legge a tutela dell’interesse pubblico e non per soddisfare in via immediata interessi individuali la (dedotta) violazione di tali norme non può dar luogo a fattispecie di inesistenza di potere e di conseguente lesione di diritti soggettivi, ma soltanto integrare ipotesi di scorretto esercizio del potere da esse derivanti e di lesione di meri interessi legittimi.
È appena il caso di rilevare, infine, che quanto dedotto in questa sede la difesa dei ricorrenti circa la natura del cimitero in parola e la possibile incidenza, nella controversia, della disciplina privatistica dei rapporto di vicinato (art. 873 c.c.), non esplica alcun rilievo ai fini della soluzione del problema di giurisdizione (l’unico che interessa con il proposto ricorso), sia perché non è nella specie in questione un rapporto tra privati, ma il rapporto pubblicistico: potestà, interesse legittimo, sia perché in ogni caso trattasi di questione che attiene al merito della controversia e non può quindi spiegare alcuna influenza ai fini della giurisdizione.
In definitiva, la decisione del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo nel presente giudizio, si sottrae alla proposta censura ed il ricorso deve essere perciò respinto.
Quanto alle spese, nessuna pronuncia va emessa, non essendosi costituite le parti che sono riuscite vittoriose in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite: rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 1985.

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