Cassazione civile, Sez. I, 4 agosto 1977, n. 3482

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Riferimenti: Riv. amm. R.I.1978, 332

Massima:
Cassazione civile, Sez. I, 4 agosto 1977, n. 3482
Il divieto di costruire entro il perimetro di duecento metri da un cimitero, posto dall’art. 338 T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265), non può trovare deroghe di fatto, ma può essere eliminato solo in forza di regolare procedura amministrativa (delibera del prefetto, su richiesta del consiglio comunale e conforme parere del consiglio sanitario provinciale); pertanto, al fine della determinazione dell’indennità espropriativa, un terreno compreso nell’indicata zona di rispetto non è qualificabile come edificatorio sulla sola base della circostanza che nella zona medesima esistano costruzioni illegittimamente realizzate.