Cassazione civile, Sez. II, 2 ottobre 1992, n. 10837

Norme correlate:
Art 843 Regio Decreto n. 262/1942

Massima:
Cassazione civile, Sez. II, 2 ottobre 1992, n. 10837
La P.A. che per costruire o riparare un’opera pubblica insistente su di un fondo di cui abbia la proprietà o il possesso (nella specie: cimitero comunale) abbia la necessità di accedere o transitare nel limitrofo fondo di proprietà privata, ha facoltà di avvalersi a tal fine, anziché degli appositi strumenti di autotutela amministrativa in via esecutiva, del potere di accesso di cui all’art. 843 c.c., esperendo la corrispondente azione davanti al giudice ordinario.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. II, 2 ottobre 1992 n. 10837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele PARISI Presidente
” Filippo ANGLANI Consigliere
” Italico L. TROJA ”
” Vincenzo CARNEVALE ”
” Franco PAOLELLA Rel. ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
COMUNE DI SOLAROLO, in persona del Sindaco Signor Umberto Mascanzoni;
elett. dom. in Roma c-o la Cancelleria della Corte di Cassazione;
rapp. e dif. dall’avv. Azer Cicognani per del. a marg. del ric.
Ricorrente
contro
MARIA SILVIA LEONESI E ADRIANA RICCIARDELLI; elett. dom. in Roma Via
Tigrè 37 c-o l’avv. Francesco Caffarelli che le rapp. e dif. ins.
all’avvocato Giulio Ghetti per del. in calce al contr.
Controricorrente
per la cass. della sent. del Tribunale di Ravenna in data
27.11.-29-12-87.
udita la relaz. della causa svolta nella pub. ud. del 4.7.91 dal
Cons. Paolella.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr Lanni che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate
nell’intestazione e nel testo della sentenza è nell’originale della
sentenza).
FATTO
Con sentenza del 3.7.86 il Pretore di Faenza, accogliendo la domanda proposta nei loro confronti dal Comune di Solarolo con atto notificato il 13.2.86, condannava Maria Silvia Leonesi ed Adriana Ricciarelli a consentire il passaggio, attraverso il viottolo che fondo di loro proprietà costeggia il cimitero di S. Mauro, degli automezzi e macchinari diretti alla zona di ampliamento di detto cimitero, per un periodo di tre mesi dalla data della decisione; ordinava al Comune di provvedere alla recinzione provvisoria del terreno di proprietà delle convenute, per evitare l’intromissione di estranei; determinava in L. 950.000 l’indennità che il Comune era tenuto a corrispondere alle convenute ai sensi dell’art. 843 comma 2 cod. civ.; condannava le convenute in solido al pagamento delle spese di lite.
Su impugnazione delle soccombenti, cui il Comune di Solarolo resisteva, il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 27.11-29.12.87, dichiarava “inammissibile” la domanda, per non avere il Comune attivato la procedura prevista per il raggiungimento di scopi di pubblica utilità; condannava il Comune al pagamento delle spese processuali dei due gradi.
Osservava il tribunale, per quanto specificamente interessa questo giudizio di cassazione, che il comune di Solarolo, dovendo agire per la tutela di interessi generali – quali quelli connessi all’ampliamento del cimitero comunale – non avrebbe potuto non avvalersi delle supremazie speciali di cui gode la Pubblica Amministrazione quando deve perseguire obiettivi collettivi, e quindi degli strumenti tipici previsti dal diritto amministrativo per realizzare un’opera pubblica, omettendo di ricorrere a rimedi ed istituti propri del diritto privato.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, il Comune di Solarolo. Resistono con controricorso le Leonesi-Ricciarelli. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
DIRITTO
Col primo motivo, denunziando violazione dei principi generali di diritto in tema di azione della pubblica amministrazione, il ricorrente contesta l’esattezza del principio, affermato dai giudici d’appello, secondo cui la P.A., quando agisce per la soddisfazione di interessi generali, non può avvalersi che degli strumenti tipici di tutela previsti dal diritto pubblico.
Sostiene di contro che, per la cura e la tutela degli interessi pubblici che le sono assegnati, la Pubblica Amministrazione può, a sua scelta, far ricorso sia a strumenti di diritto pubblico che di diritto privato.
Col secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 843 c.c., il ricorrente rimprovera al tribunale di aver illegittimamente circoscritto l’ambito di operatività della norma all’ipotesi in cui il “vicino” che abbia necessità di accedere e passare sul fondo confinante per costruire o riparare un’opera, sia un soggetto di diritto privato.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta loro connessione, sono fondati.
Su un punto generale deve osservarsi che, quante volte il perseguimento degli interessi generali richieda il sacrificio o la compressione di interessi privatistici, la pubblica amministrazione è legittimata ad avvalersi degli strumenti tipici a tal fine predisposti dall’ordinamento e dal diritto pubblico (dalle requisizioni alle occupazioni, temporanee e d’urgenza, alle espropriazioni, etc.), senza che le sia però preclusa – il che si tradurrebbe in un’ingiustificata deminutio della sua capacità di agire per la tutela di detti interessi nei modi e nei tempi ritenuti nel singolo caso più convenienti ed opportuni – la facoltà di far ricorso a strumenti ed istituti propri del diritto privato, egualmente idonei a soddisfare o tutelare gli interessi medesimi.
Specifica e particolare espressione di tale generale principio è, nel nostro ordinamento, la norma (art. 823 comma 2 cod. civ.) con cui il legislatore, risolvendo un’antica disputa ha stabilito che, per la tutela giurisdizionale dei beni demaniali (al cui regine sono sottoposti, per l’espresso disposto dell’art. 824 comma 2, anche i cimiteri comunali, la pubblica amministrazione può valersi alternativamente ed a sua scelta, così del proprio speciale potere di autotutela, che dei mezzi ordinari stabiliti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso.
La giurisprudenza di questa Corte (V. Cass. 23.11.85 n. 5808 e 18.10.86 n. 6127), nell’ambito di un’interpretazione estensiva della norma in questione (ai beni patrimoniali ed a quelli nel cui possesso la P.A. sia entrata in forza di un decreto autorizzativo dell’occupazione temporanea e d’urgenza), ha precisato che la possibilità per la pubblica amministrazione di far ricorso agli strumenti ed istituti privatistici a tutela della proprietà e del possesso, non può essere esclusa dalla circostanza che essa, per la sua qualità, sia in grado di avvalersi in alternativa, di strumenti di autotutela amministrativa in vi esecutiva.
E tra gli istituti del diritto privato predisposti a tutela del diritto dominicale, rientra certo, quale mezzo diretto a consentire la realizzazione o riparazione di un’opera nel proprio fondo, quando, per la situazione dei luoghi, a tanto non possa provvedersi che accedendo o transitando nel fondo del vicino, la facoltà di accedere a detto fondo prevista e disciplinata dall’art. 843 cod. civ.
Hanno perciò errato i giudici d’appello nell’escludere, in relazione ed in funzione della natura pubblica degli interessi in concreto perseguiti dall’ente pubblico territoriale (l’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale), che il Comune di Solarolo potesse avvalersi, per la loro tutela, della facoltà di accesso di cui alla citata norma. E ciò senza neppure accertare e stabilire, sotto il profilo dell’interesse delle convenute ad opporsi alla domanda, se dall’esercizio di tale facoltà sarebbero derivati in concreto alle stesse limitazioni di godimento più gravi, o, comunque, ristorate economicamente in misura minore, di quelle conseguenti all’adozione, finalizzata allo stesso risultato, di un provvedimento di occupazione temporanea del fondo Leonesi-Ricciarelli, emesso ai sensi degli artt. 64 e sgg. L. 25.6.65 n. 2359.
Cassata la sentenza impugnata, la causa va pertanto rinviata ad altro giudice che deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: La Pubblica Amministrazione che, per costruire o riparare un’opera pubblica insistente su fondo di cui abbia la proprietà o il possesso, abbia la necessità di accedere e-o transitare nel limitrofo fondo di proprietà privata, ha facoltà di avvalersi a tal fina, anziché degli appostiti strumenti di autotutela amministrativa in via esecutiva, del potere di acceso di cui all’art. 843 del codice civile, esperendo la corrispondente azione davanti al giudice ordinario.
Allo stesso giudice, che si designa nel Tribunale di Ferrara, si rimette la pronunzia sulle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo procedimento, al Tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma il 4.7.1991.

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