[ART. 41 
Comitato regionale di 
controllo   
- Per l'esercizio del controllo di 
  legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con 
  decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di 
  controllo sugli atti dei comuni e delle province. 
 - La legge regionale può articolare 
  il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme 
  opportune l'unitarietà di indirizzo. 
 - A tal fine la regione, in 
  collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica 
  delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative 
  motivazioni di riferimento.]                             (1)
 
(1) La presente legge è stata abrogata 
dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.