[ART. 27 
Accordi di 
programma  
Per la definizione e l'attuazione 
  di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la 
  loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di 
  province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o 
  comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o 
  il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza 
  primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di 
  intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su 
  richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il 
  coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il 
  finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 
L'accordo può prevedere altresì 
  procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali 
  inadempienze dei soggetti partecipanti. 
Per verificare la possibilità di 
  concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente 
  della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di 
  tutte le amministrazioni interessate. 
L'accordo, consistente nel 
  consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, 
  dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto 
  formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del 
  sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, 
  qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti 
  della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 
  determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici 
  e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune 
  interessato (1). 
Ove l'accordo comporti variazione 
  degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere 
  ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 
  5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei 
  programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente 
  utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. 
  L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica 
  utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione 
  cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni 
  (2). 
La vigilanza sull'esecuzione 
  dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti 
  da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della 
  provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali 
  interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto 
  nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali 
  o enti pubblici nazionali. 
Allorché l'intervento o il 
  programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la 
  conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del 
  Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 
  3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un 
  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai 
  rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La 
  Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal 
  comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 
La disciplina di cui al presente 
  articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti 
  relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle 
  regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi 
  procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore 
  della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1° 
  marzo 1986, n. 64.] (3)                                                                       
(1) Comma così modificato dall'art. 
17, comma 9, L. 15 maggio 1997, n. 127.             
(2) Comma aggiunto dall'art. 17, 
comma 8, L. 15 maggio 1997, n. 127.            
(3) La presente legge è stata abrogata 
dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.