ART. 96

  1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
  2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.