ART. 77

  1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
  2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
  3. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.