ART. 75
Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
È' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.