ART. 70

  1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
  2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.