ART. 49

  1. A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
  2. I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
  3. I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.